NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 13
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"Intervento straordinario di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal maremoto del sud est asiatico del 26 dicembre 2004."
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
SOMMARIO
Art. 1- Oggetto Art. 2 - Fondo regionale per il finanziamento degli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico Art. 3 - Individuazione degli interventi Art. 4 - Monitoraggio e verifica degli interventi Art. 5 - Norma finanziaria Art. 6 - Disposizioni di prima applicazione Art. 7 - Entrata in vigore
Art. 1 Oggetto
1. La Regione Toscana, con la presente legge, interviene in sostegno delle popolazioni colpite dal maremoto del sud est asiatico del 26 dicembre 2004. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione attua interventi di emergenza ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e parternariato internazionale, a livello regionale e locale), da realizzare anche tramite il supporto del sistema regionale di protezione civile, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività). 3. Gli interventi sono riferiti ad attività di soccorso, superamento dell’emergenza, ricostruzione materiale e sociale e possono essere predisposti anche in forma integrata fra le indicate tipologie di attività; essi sono realizzati in raccordo con quelli predisposti dai competenti organi dell’amministrazione statale.
Art. 2 Fondo regionale per il finanziamento degli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito un fondo regionale per gli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004. 2. Al fondo di cui al comma 1 possono affluire le somme che altri soggetti pubblici e privati mettono a disposizione per le finalità di cui alla presente legge; a tale fine la Regione può istituire appositi conti correnti di riferimento. 3. Gli interessi derivanti dalle giacenze depositate sui conti correnti sono destinati al finanziamento degli interventi medesimi.
Art. 3 Individuazione degli interventi
1. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni assunte d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua gli interventi da finanziare, definisce le relative modalità di realizzazione, quantifica l’entità delle risorse necessarie e ne disciplina l’erogazione.
Art. 4 Monitoraggio e verifica degli interventi
1. La Giunta regionale definisce, d’intesa con i soggetti pubblici e privati che hanno erogato contributi al fondo di cui all’articolo 2, le modalità e gli strumenti per il monitoraggio e la verifica degli interventi cofinanziati. 2. Giunta regionale illustra in apposita relazione al Consiglio regionale i risultati degli interventi realizzati in attuazione della presente legge.
Art. 5 Norma finanziaria
1. Agli interventi di cui all’articolo 1 la Regione destina euro 250.000,00 cui si fa fronte apportando la seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2005, per analogo importo di competenza e cassa: - di nuova istituzione: UPB 123”Interventi straordinari nei paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto 26 dicembre 2004” per euro 250.000,00; - in diminuzione: UPB 741 “Fondi spese correnti” per euro 250.000,00. 2. Al fine di destinare ulteriori risorse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 23 comma 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ad apportare nel corso dell’esercizio 2005 variazioni al bilancio di previsione fra la UPB 113 “Organizzazione regionale protezione civile – spese correnti” e la UPB di nuova istituzione, fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro 100.000,00. 3. Per consentire l’effettuazione di interventi in conto capitale nell’ambito delle attività di ricostruzione di cui alla presente legge, la Giunta regionale è inoltre autorizzata, ai sensi dell’articolo 23 comma 3 della l.r.36/2001, ad apportare nel corso dell’esercizio 2005 variazioni al bilancio di previsione fra la UPB 123 di nuova istituzione “Interventi straordinari nei paesi del sud – est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004 – spese correnti” e la UPB da istituire “Interventi straordinari nei paesi del sud – est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004 – spese di investimento”.
Art. 6 Disposizioni di prima applicazione
1. La Giunta regionale, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione l’area geografica di riferimento dell’azione regionale e dispone i primi interventi di soccorso ai sensi dell’articolo 3.
Art. 7 Entrata in vigore
1. La presente legge entra vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 17 gennaio 2005
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