Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

Indietro
Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 13
"Intervento straordinario di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal maremoto del sud est asiatico del 26 dicembre 2004."
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

SOMMARIO

Art. 1- Oggetto
Art. 2 - Fondo regionale per il finanziamento degli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico
Art. 3 - Individuazione degli interventi
Art. 4 - Monitoraggio e verifica degli interventi
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Disposizioni di prima applicazione
Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Toscana, con la presente legge, interviene
in sostegno delle popolazioni colpite dal maremoto
del sud est asiatico del 26 dicembre 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione attua interventi
di emergenza ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale
23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione
dell’attività di cooperazione e parternariato internazionale,
a livello regionale e locale), da realizzare anche tramite
il supporto del sistema regionale di protezione civile, ai
sensi dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre
2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione
civile e disciplina della relativa attività).
3. Gli interventi sono riferiti ad attività di soccorso,
superamento dell’emergenza, ricostruzione materiale e
sociale e possono essere predisposti anche in forma integrata
fra le indicate tipologie di attività; essi sono realizzati
in raccordo con quelli predisposti dai competenti
organi dell’amministrazione statale.

Art. 2
Fondo regionale per il finanziamento degli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito un fondo
regionale per gli interventi straordinari nei paesi del sud
est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004.
2. Al fondo di cui al comma 1 possono affluire le
somme che altri soggetti pubblici e privati mettono a disposizione
per le finalità di cui alla presente legge; a tale
fine la Regione può istituire appositi conti correnti di riferimento.
3. Gli interessi derivanti dalle giacenze depositate sui
conti correnti sono destinati al finanziamento degli interventi medesimi.

Art. 3
Individuazione degli interventi

1. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni
assunte d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, individua gli interventi da finanziare, definisce
le relative modalità di realizzazione, quantifica l’entità
delle risorse necessarie e ne disciplina l’erogazione.

Art. 4
Monitoraggio e verifica degli interventi

1. La Giunta regionale definisce, d’intesa con i soggetti
pubblici e privati che hanno erogato contributi al
fondo di cui all’articolo 2, le modalità e gli strumenti per
il monitoraggio e la verifica degli interventi cofinanziati.
2. Giunta regionale illustra in apposita relazione al
Consiglio regionale i risultati degli interventi realizzati
in attuazione della presente legge.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli interventi di cui all’articolo 1 la Regione
destina euro 250.000,00 cui si fa fronte apportando la
seguente variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
2005, per analogo importo di competenza e cassa:
- di nuova istituzione:
UPB 123”Interventi straordinari nei paesi del sud-est
asiatico colpiti dal maremoto 26 dicembre 2004” per
euro 250.000,00;
- in diminuzione:
UPB 741 “Fondi spese correnti” per euro 250.000,00.
2. Al fine di destinare ulteriori risorse alla realizzazione
degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta
regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 23 comma 3
della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana), ad apportare nel corso
dell’esercizio 2005 variazioni al bilancio di previsione fra
la UPB 113 “Organizzazione regionale protezione civile
– spese correnti” e la UPB di nuova istituzione, fino alla
concorrenza dell’importo massimo di euro 100.000,00.
3. Per consentire l’effettuazione di interventi in conto
capitale nell’ambito delle attività di ricostruzione di cui
alla presente legge, la Giunta regionale è inoltre autorizzata,
ai sensi dell’articolo 23 comma 3 della l.r.36/2001,
ad apportare nel corso dell’esercizio 2005 variazioni al
bilancio di previsione fra la UPB 123 di nuova istituzione
“Interventi straordinari nei paesi del sud – est asiatico
colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004 – spese
correnti” e la UPB da istituire “Interventi straordinari nei
paesi del sud – est asiatico colpiti dal maremoto del 26
dicembre 2004 – spese di investimento”.

Art. 6
Disposizioni di prima applicazione

1. La Giunta regionale, nel termine di 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa
con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua
con propria deliberazione l’area geografica di riferimento
dell’azione regionale e dispone i primi interventi
di soccorso ai sensi dell’articolo 3.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra vigore lo stesso giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 17 gennaio 2005


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >