Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma , della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni con la legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;
Considerato quanto segue:
1. A seguito della riforma della parte seconda, titolo V, della Costituzione le materie “protezione civile ” e “territorio” rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;
2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. 112/1998 sono trasferite alle regioni tutte le funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e catastrofi in genere sulla base degli indirizzi nazionali;
3. Con la sentenza della Corte costituzionale 30 ottobre 2003,
n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione ed adeguatezza, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che, nell’esercizio dell’attività di previsione e prevenzione le regioni devono tenere presenti gli indirizzi operativi predisposti dal presidente del Consiglio dei ministri;
4. Il d.l. 343/2001 attribuisce rilevanza all’attività consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e ai criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile;
5. L’articolo 4 della l.r. 67/2003 prevede che l’attività di prevenzione ovvero le azioni connesse alla riduzione dei rischi da calamità possano essere svolte anche nell’ambito di specifiche materie attinenti alle diverse tipologie di rischio;
6. Dato il loro rilievo, si ravvisa l’opportunità di regolare in modo specifico le attività finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi sismici;
7. Si rileva l’esigenza di introdurre nell’ambito della legislazione regionale un sistema di azioni integrate e coordinate tra di loro volte a prevenire i danni derivanti dal sisma;
8. È importante delineare un doppio ordine di interventi secondo la distinzione tradizionale tra interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico, da un lato, ed interventi finalizzati alla prevenzione di detto rischio, dall’altro lato;
9. Tra gli interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico appare importante comprendere le attività di analisi,
valutazione e studio svolte dalle strutture regionali competenti, da enti di ricerca o università e le altre attività concernenti il sistema di previsione degli eventi sismici in coerenza con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione;
10. Tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico appare importante comprendere ad esempio, l’erogazione di
contributi per il miglioramento del patrimonio edilizio con priorità per gli edifici pubblici strategici e rilevanti situati nei comuni a maggior rischio sismico, le campagne di informazione alla cittadinanza, l’attività di formazione del personale coinvolto a vario titolo nelle attività antisismiche;
11. È importante prevedere, come risultato delle attività di ricerca effettuate, la redazione periodica di un documento tecnico
conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale, che può costituire:
a) la base delle conoscenze tecniche per fissare gli obiettivi del piano per la prevenzione del rischio sismico a seconda delle varie necessità ed evenienze;
b) la base informativa per la redazione dei piani della protezione civile e degli strumenti della pianificazione territoriale;
12. È importante che il documento tecnico conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale faccia parte del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, al fine di costituire punto di riferimento per gli strumenti della pianificazione territoriale di province e comuni;
13. È fondamentale disciplinare con legge regionale le modalità di spesa delle risorse regionali destinate alla previsione e alla prevenzione del rischio sismico in coerenza con il sistema della programmazione regionale di cui alla l. 49/1999 mediante il piano
regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla l.r. 14/2007.
Si approva la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina le attività dirette a garantire la
maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio sismico del territorio, mediante la realizzazione di interventi aventi la finalità di eliminare o ridurre il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione agli eventi sismici.
ARTICOLO 2
Strumenti ed attività
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, anche in collaborazione con enti locali ed enti di ricerca:
a) promuove, programma e svolge attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico;
b) eroga contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente;
c) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul
rischio sismico a favore della collettività e, altresì, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
d) detta indirizzi per lo svolgimento dell’attività di controllo
dell’attività edilizia, per lo svolgimento delle indagini sul rischio sismico, ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e coordina lo svolgimento di tali attività;
e) supporta gli enti locali per l’effettuazione delle indagini e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1.
ARTICOLO 3
Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico
1. La struttura regionale competente:
a) monitora il livello di sismicità del territorio regionale e i parametri precursori ad essa connessi, attraverso la realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;
b) compie indagini ed analisi di microzonazione sismica per la
valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti in raccordo e ad integrazione con quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche);
c) compie indagini e studi di valutazione sulla vulnerabilità sismica dei centri urbani ed, in particolare, sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R ((Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).
ARTICOLO 4
Documento conoscitivo del rischio sismico
1. Con cadenza triennale, sulla base dell’attività di studio, analisi e ricerca di cui all’articolo 3, la Giunta regionale approva un documento conoscitivo sul rischio sismico.
2. Il documento conoscitivo di cui al comma 1, fa parte del quadro
conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005.
ARTICOLO 5
Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del comma 2 e del comma 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), in raccordo con il PIT di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005 e tenuto conto del documento conoscitivo di cui all’articolo 4, il piano regionale di azione ambientale (PRAA) individua gli obiettivi e le finalità della politica di prevenzione del rischio sismico della Regione, gli interventi necessari per l’attuazione della politica di prevenzione ed in particolare:
a) definisce i criteri di priorità per l’individuazione dei comuni ove eseguire le attività di indagini conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di prevenzione sismica, in ragione anche della classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 96 della l.r. 1/2005;
b) stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all’articolo 2 della presente legge;
c) definisce criteri e indirizzi per l’individuazione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico, attraverso l’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, e per la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
d) programma lo svolgimento delle indagini e degli studi necessari per la sperimentazione di tecniche d’intervento, con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca.
2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA di cui
all’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAA di cui alla l.r. 14/2007.
2. Per il biennio 2010 – 2011 tali risorse sono stimate annualmente in euro 2.415.000,00, cui si fa fronte per euro 1.377.000,00 con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese correnti), e per euro 1.038.000,00 con gli stanziamenti della UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento) del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB 743 (Fondi – Spese di investimento) per euro 2.152.000,00
UPB 432 (Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti) per euro 25.000,00
In aumento
UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese correnti) per euro 1.377.000,00UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese di investimento) per euro 800.000,00
Anno 2011
In diminuzione
UPB 743 (Fondi – Spese di investimento) per euro 2.152.000,00
In aumento UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese correnti) per euro 1.352.000,00
UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese di investimento) per euro 800.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 16 ottobre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.10.09.