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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 20
Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 “Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti”
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 10/2005


1. L’art. 5 della L.R. 10 febbraio 2005, n. 10 è sostituito dal seguente "Art. 5Tipologie nuovi impianti
1. I nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti
prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione,
eco-compatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli
elettrici nonché di:
a) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
b) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
c) almeno un posto auto per i disabili;
d) locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq;
e) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o
metano) di potenza minima 8 kw;
f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento
dell’impianto è effettuato fuori della sede stradale.
3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere
dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi
prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.
4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature
self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da
parte del titolare dell’autorizzazione."


ARTICOLO 2
Integrazioni all’art. 6 della L.R. 10/2005


1. Al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 10/2005, dopo le parole "tecnico abilitato" sono aggiunte le parole "ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea".
2. Al comma 5 dell’art. 6 della L.R. n. 10/2005, dopo la parola "dislocazione" sono aggiunte le parole "parziale o totale".


ARTICOLO 3
Abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della LR 10/2005


1. Il comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 10/2005 è abrogato.


ARTICOLO 4
Sostituzione dell’art. 12 della L.R. 10/2005


1. L’art. 12 della L.R. n. 10/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 Localizzazione degli impianti
1. I nuovi insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone
2, 3, e 4 dell’art. 11.”


ARTICOLO 5
Sostituzione dell’art. 13 della L.R. 10/2005


1. L’art. 13 della L.R. n. 10/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 13Impianti senza la presenza del gestore1. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono
essere dotati di una adeguata pensilina di copertura delle attrezzature."


ARTICOLO 6
Sostituzione dell’art. 14 della LR 10/2005


1. L’art. 14 della L.R. n. 10/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 Indici di edificabilità, corsie, parcheggi
1. I Comuni determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la realizzazione o per la modifica degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le corsie e i parcheggi."


ARTICOLO 7
Sostituzione dell’art. 15 della LR 10/2005


1. L’art. 15 della L.R. n. 10/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 Attività integrative negli impianti
1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi
servizi all’auto e all’automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi.
2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli impianti già esistenti possono essere dotati di dispositivi
self-service post pagamento, e possono essere forniti oltre che di
autonomi servizi all’auto e all’automobilista anche di autonome
attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l’entrata in vigore
della presente legge, possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento.
5. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande non rientra
nel contingentamento comunale, e non può essere trasferita ad
altra sede.
6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere
rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilità di cui all’art. 14.
7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3 le attività commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 114/1998.
8. Nel caso che l’autonoma attività integrativa riguardi i pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di settore comunali."


ARTICOLO 8
Sostituzione dell’art. 20 della LR 10/2005


1. L’art. 20 della L.R. n. 10/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni
1. L’autorizzazione per l’installazione di impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) è rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all’art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
2. L’aggiunta della distribuzione di Gas di Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito
nel rispetto delle norme di cui al comma 1."


ARTICOLO 9
Sostituzione dell’art. 21 della LR 10/2005


1. L’art. 21 della L.R. n. 10/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 Rete degli impianti di metano e loro localizzazione1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione,
al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia
dell’ambiente.
2. L’autorizzazione per l’installazione di impianti di distribuzione di gas metano è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all’art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
3. L’aggiunta della distribuzione di gas di metano in un impianto
esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 2".


ARTICOLO 10
Sostituzione dell’art. 23 della LR 10/2005


1. L’art. 23 della L.R. 10/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 Impianti lacuali, marini e avio
1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonché di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci."


ARTICOLO 11
Modifica del comma 4 dell’art. 24 della L.R. 10/2005


1. Alla lettera a) del comma 4 dell’art. 24 della L.R. n. 10/2005
le parole "tecnico iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite con le parole "tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea".


ARTICOLO 12
Integrazione dell’art. 30 della L.R. 10/2005


1. Dopo il comma 5 dell’art. 30 della L.R. n. 10/2005, è aggiunto
il seguente comma:
“5 bis. Gli impianti ricadenti su piazze o strade, nelle quali periodicamente o in occasione dello svolgimento di eventi particolari, per una intera giornata o per parte di essa, è interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono svolgere l’attività, possono essere autorizzati a svolgerla, considerata come recupero delle ore di apertura non utilizzate, il primo giorno festivo successivo a quello dell’inattività.”


ARTICOLO 13
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 16 Ottobre 2009
GIOVANNI CHIODI



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