NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36
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Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Oggetto
1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
ARTICOLO 2 Funzioni delle province
1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE), nonché della dotazione di idonee soluzioni tecniche per la rimessa del parco autobus; b) sospensione e revoca dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 8 e 9; c) verifiche triennali sulla permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).
ARTICOLO 3 Obblighi di comunicazione delle imprese
1. Le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione. 2. La immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus è comunicata entro quindici giorni alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.
ARTICOLO 4 Abilitazione all’esercizio dell’attività del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 comma 1, sono abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); resta fermo l’obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).
ARTICOLO 5 Registro regionale
1. E’ istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente; l’iscrizione al registro è subordinata al possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2. 2. Le province, nel rispetto degli standard tecnologici e informativi regionali, inviano ogni centottanta giorni alla Regione l’elenco delle nuove imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
ARTICOLO 6 Autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche
1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente fino al completo ammortamento del contributo pubblico. Il contributo pubblico si intende ammortato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale e in ogni caso non prima degli otto anni dalla data di prima immatricolazione. 2. Gli autobus di proprietà degli enti locali possono essere utilizzati per le attività di rilevanza sociale proprie dell’ente medesimo.
ARTICOLO 7 Regime di contabilità
1. Le imprese esercenti l’attività di noleggio autobus con conducente che svolgono altresì servizio di trasporto pubblico locale sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività.
ARTICOLO 8 Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente
1. La provincia applica la sanzione della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente quando l’impresa commette nel corso di un anno: a) violazione dell’articolo 179, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): la sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni; b) violazione dell’articolo 6 della l. 218/2003: la sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni; c) violazione dell’articolo 3 comma 1 della presente legge: la sospensione è stabilita in misura pari ad un terzo dei giorni di ritardo con cui viene effettuata la comunicazione della variazione. Oltre i trenta giorni di ritardo la sospensione è stabilita nella misura fissa di venti giorni. 2. Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono comunicate dall’autorità che le ha accertate alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.
ARTICOLO 9 Revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente
1. La provincia applica la sanzione della revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente nei seguenti casi: a) qualora l’impresa a cui sia stata sospesa l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 effettui ugualmente il servizio di noleggio autobus con conducente; b) qualora l’impresa incorra in provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione comminati ai sensi dell’articolo 8 per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell’arco di cinque anni. 2. La fattispecie di cui al comma 1, lettera a), è comunicata dall’autorità che la ha accertata alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione. 3. La revoca dell’autorizzazione comporta l’impossibilità per l’impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno a decorrere dalla data della revoca.
ARTICOLO 10 Licenze di noleggio
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2. 2. Decorso il termine di cui al comma 1 le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni cessano di avere efficacia e la richiesta di autorizzazione non può essere presentata prima di un anno, pena l’inammissibilità della richiesta stessa.
ARTICOLO 11 Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge la Giunta regionale stabilisce: a) le modalità per il rilascio ell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente; b) le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al d.lgs. 395/2000; c) le modalità della tenuta del registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 16 giugno 2008
La presente legge è stata approvata dal onsiglio Regionale nella seduta del 10.06.2008.
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