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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 16.06.2006, n. 19
Norme per l’attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Regione, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali e promuove il riutilizzo dei materiali di dragaggio.


ARTICOLO 2
Soggetti attuatori


1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, l’Amministrazione regionale può provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore della Provincia, dei Comuni limitrofi agli ambienti fluviali e portuali, dei loro consorzi, delle aziende speciali di Enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.
2. I soggetti attuatori predispongono un programma triennale delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 1.


ARTICOLO 3
Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera


1. La Regione, ai sensi dell’art. 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179:
Disposizioni in materia ambientale, è competente all’istruttoria e al rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare dei fanghi da dragaggio solo quando è dimostrata, nell’ambito dell’istruttoria stessa, l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini del ripascimento della fascia costiera o del recupero o smaltimento alternativo.
2. L’Agenzia regionale per l’Ambientale (A.R.T.A.) predispone l’istruttoria per le autorizzazioni al fine di valutare i dati relativi alla caratterizzazione chimica, fisica e microbiologica del materiale di dragaggio.
3. La Regione, con l’ausilio della Capitaneria di Porto competente e sentite le Associazioni degli Operatori della Pesca, del Commercio e del Turismo interessate, individua annualmente il quantitativo di materiale fangoso e sabbioso da dragare, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore portuale.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è soggetta a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 46 (Valutazione di impatto ambientale) della L.R. 3 marzo 1999, n. 11: Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112:
Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.


ARTICOLO 4
Localizzazione del riutilizzo e modalità di recupero dei fanghi


1. Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli interventi in idonee aree in coerenza con il principio di efficienza e di economicità nonché con le esigenze del trattamento e smaltimento dei fanghi stessi in impianti autorizzati.
2. I fanghi trattati sono impiegati nelle seguenti attività di recupero:
a) formazione di rilevati e sottofondi stradali previo essiccamento ed eventuale igenizzazione (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto nell’allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998:
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22);
b) esecuzione di terrapieni e arginature, ad esclusione delle opere a contatto diretto o indiretto. con l’ambiente marino, previo essiccamento ed eventuale igenizzazione (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto nell’allegato 3 del D.M. di cui alla lettera a);
c) ulteriori eventuali riutilizzazioni previamente autorizzate dalla competente Direzione regionale.


ARTICOLO 5
Contributi


1. La Regione concede ai soggetti attuatori di cui all’art. 2, contributi per le spese relative allo studio e alla
realizzazione di impianti per il deposito, l’inertizzazione e il riutilizzo dei materiali di dragaggio, ivi compreso il costo
delle relative aree.


ARTICOLO 6
Regolamento


1. Il Consiglio regionale approva il regolamento con il quale sono definiti i criteri e le modalità per lo smaltimento e il riciclaggio dei fanghi.
2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento di cui al comma 1.


ARTICOLO 7
Norma transitoria


1. Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, in assenza di una specifica disciplina nella L.R. 28 aprile 2000, n. 83: Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti, la Giunta regionale provvede, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli impianti per il recupero dei fanghi provenienti dalle attività di dragaggio.


ARTICOLO 8
Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati complessivamente per l’anno 2006 in Euro 230.000,00 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario in corso- Cap. 151414 U.P.B. 05.01.007 denominato: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa- in diminuzione € 230.000,00
- Cap. 152431 U.P.B. 05.02.011 di nuova istituzione denominato:
Contributi per la realizzazione di impianti per il recupero e lo stoccaggio dei fanghi derivanti dal dragaggio di fiumi e canali- in aumento € 200.000,00
- Cap. 151580 U.P.B. 05.01.007 di nuova istituzione denominato:
Contributi per studi e progetti per la realizzazione di impianti, per il deposito, l’inertizzazione ed il riutilizzo dei materiali di dragaggio- in aumento € 30.000,00
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli ai sensi della L.R. 3/2002.


ARTICOLO 9
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 16 Giugno 2006



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