Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Abrogazione del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 26/2003
1. Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 26/2003 (Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni a compiti amministrativi agli enti), inserito dal comma 4 dell’art. 111 della L.R. 6/2005, è abrogato.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 16 Giugno 2006