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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57
Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Considerato quanto segue
1. In Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 10 della legge 27
ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio 1966-1970), furono realizzati quattro impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. Gli impianti sono il centro macellazione carni per l’Italia centrale ubicato nel comune di Chiusi, il Centro di commercializzazione dei fiori dell’Italia centrale (Comicent) ubicato nel comune di Pescia, il mercato ortofrutticolo del medio tirreno ubicato nel comune di Pisa, l’impianto invecchiamento vini ubicato nel comune di Radda in Chianti;
2. La proprietà dei suddetti impianti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), è stata trasferita alla Regione Toscana dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001;
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione Toscana con la presente legge dispone il trasferimento ai comuni territorialmente competenti, in quanto risultano essere gli enti territoriali che più conoscono le necessità e le opportunità della comunità locale. Inoltre, avendo i comuni un ruolo determinante in termini di pianificazione urbanistica, è più facile fare scelte tali da individuare priorità di utilizzazione che garantiscano uno sviluppo economico locale sostenibile;
4. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e patrimoniale degli enti locali il trasferimento è subordinato all’accettazione del comune interessato;
5. Lo stato di conservazione degli immobili richiede interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, in alcuni casi anche
lavori urgenti di messa in sicurezza. Pertanto, tenuto conto che dal 2005 sono state stanziate risorse per spese di investimento per tali immobili, si ritiene necessario trasferire una quota parte di tali fondi ai comuni che accettano il trasferimento in proprietà dei beni;
6. Gli impianti suddetti furono realizzati per finalità di particolare interesse pubblico. Il mantenimento di dette strutture al servizio della collettività costituisce una scelta da favorire, così come quella di utilizzare i beni per la valorizzazione della filiera agro-alimentare e le attività ad essa complementari.


Si approva la presente legge


ARTICOLO 1
Oggetto


1. In ottemperanza al principio di sussidiarietà e al fine di dotare i comuni interessati di ulteriori risorse immobiliari per l’esercizio delle loro funzioni istituzionali, la Regione trasferisce in proprietà a titolo gratuito ai seguenti comuni i beni immobili, o parti di essi, a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) al Comune di Chiusi (SI) il centro macellazione carni per l’Italia centrale;
b) al Comune di Pescia (PT) il Centro di commercializzazione dei fiori per l’Italia centrale;
c) al Comune di Pisa il mercato ortofrutticolo del medio tirreno;
d) al Comune di Radda in Chianti (SI) l’impianto invecchiamento vini.
2. Ai comuni che accettano gli immobili è concesso un contributo
straordinario, determinato secondo quanto disposto dal successivo articolo 3.


ARTICOLO 2
Procedure


1. Ai fini del trasferimento dei beni di cui all’articolo 1, i comuni esprimono la loro accettazione, secondo il proprio ordinamento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Insieme all’atto con il quale dichiarano di accettare il trasferimento del bene, i comuni trasmettono alla Giunta regionale un progetto di massima nel quale sono riportati:
a) la destinazione che intendono dare al bene o alle parti di esso cui sono interessati;
b) gli interventi eventualmente occorrenti al miglioramento della
sicurezza e della funzionalità dell’immobile, con i relativi costi e tempi di realizzazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione dispone del bene nel rispetto della normativa regionale vigente.


ARTICOLO 3
Valutazione dei progetti e determinazione del contributo


1. Trascorso il termine di cui all’articolo 2, comma 1, la Giunta
regionale provvede alla valutazione dei progetti presentati dai comuni che hanno dichiarato di accettare l’immobile e alla determinazione del contributo straordinario.
2. Il contributo straordinario è concesso nella quota fissa di euro 500.000,00 per ciascun comune che ha dichiarato di accettare l’immobile e in una quota determinata in base alla valutazione della documentazione presentata, con particolare riferimento alla qualità dei progetti presentati sotto il profilo del miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità. Nella determinazione di tale parte del contributo si tiene particolarmente conto della decisione del comune di continuare ad utilizzare l’immobile nell’interesse della collettività e per finalità di valorizzazione della filiera agro-alimentare e attività ad essa complementari.
3. Lo schema di deliberazione della Giunta regionale relativa alla
valutazione dei progetti presentati dai comuni e alla determinazione dei contributi è trasmesso preventivamente alle commissioni consiliari competenti.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi e la rendicontazione del loro utilizzo per le finalità previste dalla legge.


ARTICOLO 4
Consegna


1. La consegna dei beni è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti dei comuni interessati.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore dell’ente destinatario dei beni, che provvederà a propria cura e spese nei termini di legge.


ARTICOLO 5
Norma finanziaria


1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 28, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2009.


ARTICOLO 6
Monitoraggio e valutazione


1. Trascorso un anno dall’erogazione del contributo, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni del Consiglio regionale una relazione in cui riferisce sugli interventi di miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità attuati sugli immobili trasferiti, e sull’utilizzazione degli stessi.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 15 ottobre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.10.09.



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