Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Iniziative imprenditoriali eco-compatibili ed imprenditorialità femminile innovativa
1. La promozione di iniziative eco-compatibili nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali, e quella riguardante l’imprenditorialità femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina, rispettivamente, nella L.R. 17.12.1996, n. 136 (Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale), e nella L.R. 22.12.1995, n. 143 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l’imprenditoria femminile) così come successivamente modificate, fino al 31.12.2006.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio corrente.
Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dalle disposizioni normative contenute nelle leggi di cui all’art. 1 si provvede a norma dell’art. 24, comma 1, della L.R. 10.7.1998, n. 55 (Legge-quadro in materia di politiche regionali di sostegno all’occupazione) e dell’art. 10 della L.R. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 15 Novembre 2006