Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
Articolo 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate senza autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1 aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento CE n.822/87 che sancisce il divieto di commercializzazione del vino proveniente dalle superfici impiantate illegalmente, ed il 31 agosto 1998, al fine di salvaguardare il patrimonio viticolo, i livelli occupazionali e l’economia regionale.
2. Ai vigneti impiantati anteriormente all’1 settembre 1993 per i quali è stata presentata domanda di regolarizzazione è concessa la deroga previo versamento della somma di 100,00 euro per ettaro a titolo di sanzione amministrativa.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della attuazione della presente legge per conduttore si intende la persona fisica o giuridica che esercita l’attività agricola e che comprova con idoneo titolo la proprietà o il possesso delle superfici vitate.
Articolo 3
Regolarizzazione
1. L’autorizzazione per la regolarizzazione delle superfici vitate di cui all’articolo 1 è concessa per:
a) il reimpianto mediante conferma dell’esistenza del precedente vigneto al quale non è stato concesso un premio all’estirpazione - regolamento CE n. 1493/99, articolo 2, comma 3, lettera a);
b) il nuovo impianto di vigneto realizzato con l’utilizzo del diritto di reimpianto, acquistato entro il 30 giugno 2003 - regolamento CE n.1493/99, articolo 2, comma 3, lettera b)-;
c) il nuovo impianto di vigneto realizzato con l’utilizzo del diritto di reimpianto, acquistato dalla riserva regionale - regolamento CE n.1493/99, articolo 2 , comma 3 , lettera c)-;
d) il nuovo impianto di vigneto realizzato per mezzo di estirpazione di equivalente superficie in coltura pura in conformità alla normativa comunitaria vigente - regolamento CE n. 1493/99, articolo 2, comma 3, lettera d).
Articolo 4
Modalità di regolarizzazione
1. La regolarizzazione delle superfici vitate di cui all’articolo 3 è concessa entro il termine stabilito dall’articolo 2, comma 3 del regolamento CE 1493/99.
2. La Giunta regionale definisce con delibera la data entro la quale i conduttori viticoli interessati devono presentare domanda di regolarizzazione.
CAPO II
Articolo 5
Sanzioni
1. I conduttori viticoli interessati alla regolarizzazione delle superfici vitate di cui all’articolo 3 sono
tenuti al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative :
a) 250,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di cui al regolamento CE n. 1493/99, articolo 2,
comma 3, lettera a);
b) 1033,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti non irrigui realizzati in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate;
c) 1549,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti irrigui realizzati in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate;
d) 1549,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti non irrigui realizzati in terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate;
e) 2066,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti irrigui realizzati in terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.
2. I conduttori viticoli che hanno effettuato le dichiarazioni di superfici vitate oltre il 31 dicembre 2001 sono soggetti alla sanzione di 50,00 euro per decara -1000 metri quadri - o frazione di decara. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non ha superato i trenta giorni.
3. Alle sanzioni di cui al comma 1, comminate in misura fissa, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983 , n. 13, articolo 6.
4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di regolarizzazione adottati con atti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 6
Potenziale viticolo
1. I conduttori che hanno regolarizzato i propri vigneti possono accedere ai benefici di cui alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente e ottenere i diritti di reimpianto nel rispetto delle disposizioni regionali in vigore.
Articolo 7
Risorse finanziarie
1. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei proventi derivanti dall’applicazione della presente legge sono acquisiti al capitolo n. 28 dell’unità previsionale di base 11.81.80 - Sanzioni e proventi derivanti dall’applicazione della regolamentazione comunitaria e nazionale nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo - regolamento CE n. 1493/99 - del bilancio della regione Campania.
Articolo 8
Norme finali e transitorie
1. Le disposizioni attuative della presente legge sono fissate con provvedimenti della Giunta regionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’assessorato regionale competente espleta le procedure e gli adempimenti necessari alla regolarizzazione di cui all’articolo 1, comma 1.
3. Per l’accertamento delle violazioni amministrative previste dalla presente legge e per l’applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, eccetto il disposto dell’articolo 5, comma 3.
Articolo 9
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Bassolino