NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 14 marzo 2011 n. 5
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Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Molise, con gli interventi previsti dalla presente legge, promuove l'accesso al microcredito quale strumento di sviluppo sociale e di lotta alla povertà e all'esclusione, con particolare attenzione alle persone escluse dal circuito di credito tradizionale. Art. 2 (Beneficiari) 1. Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro comprovata da necessaria certificazione ISEE, rientranti nelle seguenti categorie: a) persone che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo, o che incontrano difficoltà ad accedere al mercato del lavoro o a rientrarvi; b) giovani, stranieri, donne, lavoratori atipici, portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni, e privi di capitale; c) piccolissime imprese, comprese quelle agricole, individuali con scarsa liquidità (flussi di cassa inferiori alle uscite); d) famiglie in difficoltà economica temporanea che stentano a soddisfare i bisogni primari quali la casa, la salute, la formazione dei figli. Art. 3 (Interventi) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Molise istituisce il fondo per il microcredito, di seguito denominato Fondo, ripartendo l'ambito di intervento nei seguenti due assi: a) credito per esperienze di tipo imprenditoriale, in particolare nelle fasi di avvio di impresa o di successivo sviluppo per progetti ritenuti meritevoli di sostegno, nonché credito a ditte individuali, piccole società (società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata a socio unico) con problemi di liquidità, in particolare operanti in settori in cui sono maggiormente diffuse l'economia sommersa e l'usura; b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e la formazione dei figli. Art. 4 (Misure degli interventi. Cumulabilità) 1. La Regione Molise favorisce l'accesso al microcredito nella misura massima di ventimila euro per gli interventi di cui all'articolo 3, lettera a) e settemila euro per gli interventi di cui all'articolo 3, lettera b), ad un tasso di interesse non superiore all'uno per cento, con esonero da garanzie, fatte salve quelle personali prestate da terzi da richiedersi per casi particolari. La durata massima del prestito è fissata in sette anni a decorrere dalla sua erogazione. 2. I prestiti di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre forme di incentivazione per il medesimo progetto. Art. 5 (Gestione del Fondo) 1. Il Fondo di cui all'articolo 3 è gestito in base a una convenzione con il soggetto accompagnatore, selezionato attraverso un bando nel mondo del volontariato, dell'associazionismo e del no profit e con la Società finanziaria regionale Finmolise s.p.a.. 2. È istituito il comitato tecnico di coordinamento per il microcredito, di seguito denominato Comitato,composto da tre membri dei quali due designati dal soggetto accompagnatore di cui al comma 1 ed uno individuato tra persone esperte in attuazione delle politiche sociali. 3. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) coordina l'attività dei soggetti coinvolti e collabora con l'amministrazione regionale per l'attuazione della presente legge; b) cura l'intera fase istruttoria delle richieste pervenute sino all'assunzione della determinazione di ammissibilità ai benefici compreso il successivo inoltro all'istituto gestore per la materiale erogazione. c) propone eventuali interventi formativi, a richiesta dei soggetti accompagnatori; d) effettua il monitoraggio sulle azioni di microcredito; e) comunica a Finmolise s.p.a. il passaggio a perdita del finanziamento nel caso in cui non sia possibile la restituzione per ragioni motivate e documentate dal soggetto accompagnatore. 4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. La partecipazione al Comitato è gratuita. 5. Il soggetto accompagnatore, selezionato con le modalità di cui al comma 1, raccoglie ed indirizza le esigenze dei potenziali beneficiari, li assiste nella predisposizione dei progetti e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Finmolise s.p.a., li accompagna in tutto l'iter amministrativo e nella fase di avvio delle attività, collabora nelle attività di verifica, cura i rapporti con i beneficiari per un regolare rimborso dei crediti. 6. I finanziamenti sono erogati da Finmolise s.p.a.. 7. Nelle more della selezione di cui al comma 1, il Comitato è composto da: 1) direttore della Caritas diocesana; 2) responsabile del microcredito della Caritas diocesana; 3) responsabile del centro di ascolto diocesano. Art. 6 (Modalità di erogazione dei finanziamenti) 1. Gli aspiranti al microcredito, assistiti dal soggetto accompagnatore, presentano istanza di finanziamento al Comitato, anche tramite le Caritas parrocchiali, che istruisce le pratiche, valutando l'ammissibilità oggettiva e soggettiva e la capacità di rimborso di ciascun beneficiario. 2. Finmolise s.p.a. stipula il contratto, eroga il finanziamento, incassa le rate e provvede all'eventuale azione di recupero delle somme dovute e non pagate. 3. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate, Finmolise s.p.a. informa il Comitato ed il soggetto accompagnatore, affinché si attivi per la regolarizzazione. In caso di mancato pagamento, Finmolise s.p.a. informa il Comitato mensilmente che si attiva per valutare la modalità di intervento nello specifico caso ovvero disporre il passaggio a perdita del finanziamento non rimborsato. 4. Non sono applicate spese d'istruttoria ai beneficiari. Art. 7 (Revoca) 1. L'utilizzazione del microcredito per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda comporta la revoca del beneficio, salvo l'assenso del Comitato alla modifica del progetto originario. 2. L'alienazione e la locazione dei beni acquisiti grazie al finanziamento non possono avvenire prima che sia trascorso il periodo di durata dell'operazione agevolata, pena la revoca del beneficio. Art. 8 (Direttiva della Giunta Regionale) Con apposita direttiva, la Giunta regionale definisce: a) contenuti delle convenzioni da stipularsi tra la Regione, Finmolise s.p.a ed il soggetto accompagnatore; b) contenuti dei bandi, da emanarsi a cura della Regione, per la selezione del soggetto accompagnatore. Art. 9 (Disposizioni per la prima applicazione) 1. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more della selezione del soggetto Accompagnatore, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare la convenzione con Finmolise s.p.a e Caritas, in virtù della comprovata esperienza di quest'ultima nel settore del microcredito. Art. 10 (Clausola valutativa) 1. Il Presidente della Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio Regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo locale e di lotta alla povertà e all'esclusione attraverso l'accesso al microcredito. 2. A tal fine, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con cadenza annuale, il Presidente della Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione nella quale sono evidenziati: a) il numero delle domande presentate, suddivise per tipologie di beneficiari, con indicazione del tipo di iniziative e degli importi richiesti; b) il numero delle domande ammesse e non ammesse ai benefici e gli importi concessi; c) l'entità della dotazione finanziaria del Fondo per il microcredito prevista annualmente nel bilancio regionale; d) l'ammontare complessivo del Fondo; e) l'incidenza degli interventi di microcredito erogati sullo sviluppo sociale, con particolare riferimento all'incremento di iniziative imprenditoriali. f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge Art. 11 (Norma finanziaria) 1. Ai sensi del comma 42 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011) agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2011 mediante utilizzo della somma di 1.000.000 di euro a valere sul Fondo Unico Anticrisi, per la linea di intervento microcredito, alimentata con le risorse liberate del POR Molise 2002/2006, UPB n. 202, capitolo 12500. La Giunta regionale provvede alle necessarie variazioni nell'ambito dei capitoli della UPB n. 202.". 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. Art. 12 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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