Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Unione dei gruppi consiliari – Dotazione)
1. Il gruppo consiliare derivante dalla unificazione di due o più gruppi ha diritto a conservare, se più favorevoli, le dotazioni di risorse umane nonché le spettanze e le prerogative di ordine finanziario e strumentale già riconosciute in capo ai singoli gruppi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di confluenza di un altro gruppo consiliare.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 14 maggio 2007
LORENZETTI