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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 14 agosto 2008, n. 13
Stagione venatoria 2008-2009:applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Stagione venatoria 2008-2009: applicazione regime di deroga.


1. Per la stagione venatoria 2008-2009 i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vengono attuati, nella Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 e in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e successive modificazioni, nei limiti e per le motivazioni di cui all’allegato A.
2. Per la stagione venatoria 2008-2009 il monitoraggio
quindicinale di cui al comma 1 dell’articolo 2 ter, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 come aggiunto dall’articolo 3 comma 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 si effettua secondo le modalità previste nell’allegato B.


ARTICOLO 2
Controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche.


1. Il controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche compete alle province ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale valuta annualmente la congruità dei piani di controllo approvati e realizzati dalle province aventi per oggetto le specie di cui al comma 1 al fine di riconoscere l’eleggibilità dei danni arrecati dalle stesse specie a carico del fondo regionale di cui all’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. In caso di inadempienza o di incongruità di detti piani di controllo, l’onere del risarcimento dei danni arrecati dalle suddette specie grava sulle province, che vi provvedono con fondi propri.


ARTICOLO 3
Dichiarazione d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 14 agosto 2008


ALLEGATO 1
Allegato A Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale per singolocacciatore, arco temporale, numero massimo di capi prelevabile a livelloregionale.


SPECIE Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore(n. capi) Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore(n. capi) Arco temporale Limite massimo di prelievo a livello regionale(n. capi) STORNO(Sturnus vulgaris) 20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 163.593 FRINGUELLO(Fringilla coelebs) 20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 465.937 PISPOLAAnthus pratensis 20 50 Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre 25.000 PEPPOLA(Fringilla montifringilla) 5 25 Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre 81.190
Motivazioni
L’applicazione per la stagione venatoria 2008-2009 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo venatorio specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una domanda venatoria fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie “ordinariamente cacciabili”.


ALLEGATO 2
Allegato B Disposizioni per il monitoraggio quindicinale di cui all’articolo2 ter, comma 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, così come modificatadalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24.
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
1) Le amministrazioni provinciali si attrezzano a ricevere i tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale secondo le scadenze temporali fissate nelle schede medesime.
2) Le amministrazioni provinciali provvedono, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alle date di scadenza fissate per la riconsegna dei tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale, a comunicare alla Regione Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca (utilizzando il mezzo fax, componendo il numero telefonico 041-2795504) il numero totale dei prelievi in deroga rendicontati a livello provinciale suddivisi per specie.
CACCIATORI
1) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni vigenti, mentre i dati riassuntivi periodici devono essere trascritti sulle schede di monitoraggio con cadenza quindicinale secondo le date indicate sulle schede medesime.
2) Il cacciatore, entro i termini previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali (parte sinistra e parte destra della facciata anteriore della scheda) ed alla firma della facciata posteriore della scheda medesima nell’apposito spazio intermedio.
3) Il/I tagliando/i delle schede di monitoraggio quindicinale che non riporti/riportino alcun valore di abbattimento per ognuna delle specie ammesse a prelievo venatorio può/possono essere riconsegnato/i all’atto della presentazione del 1° successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento.
REGIONE VENETO
1) La Regione Veneto, sulla base dei dati di monitoraggio calcolati a livello aggregato dalle province, provvede, per il tramite della competente Struttura regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca, all’immediato calcolo dei prelievi su base regionale dandone contestuale rendiconto:
a. al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del competente Assessorato regionale, al fine dell’emanazione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24;
b. alle province per gli adempimenti di competenza



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