Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto l’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 70 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011);
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009 – 2011 in funzione delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di investimento, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso (l.r. 70/2008 e successive variazioni), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o
maggiori spese alla cui copertura si provvede con mezzi di bilancio (storni di risorse non effettuabili con atto amministrativo o riduzioni dei fondi di riserva), con risorse aggiuntive e con autorizzazione a nuovo indebitamento.
Si approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
ARTICOLO 1
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2009
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2009 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di
previsione 2009 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
In aumento In diminuzione Totale Residui Entrata Spesa Totale Competenza Entrata 51.334.442,46 30.010.733,40 21.323.709,06 Spesa 86.009.506,12 64.685.797,06 21.323.709,06 Totale - 34.675.063,66 - 34.675.063,66 0,00 Cassa Entrata 51.334.442,46 30.010.733,40 21.323.709,06 Spesa 86.009.506,12 64.685.797,06 21.323.709,06 Totale - 34.675.063,66 - 34.675.063,66 0,00
ARTICOLO 2
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2009
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.
ARTICOLO 3
Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011
1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C e D.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio
pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
In aumento In diminuzione Totale ESERCIZIO 2010 Entrata 3.600.000,00 3.900.000,00 - 300.000,00 Spesa 10.492.870,00 10.792.870,00 - 300.000,00 Totale - 6.892.870,00 - 6.892.870,00 0,00 ESERCIZIO 2011 Entrata 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 Spesa 36.858.500,00 3.258.500,00 33.600.000,00 Totale - 3.258.500,00 - 3.258.500,00 0,00
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 70 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011)
ARTICOLO 4
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 70/2008
1. L’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 70 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 Disavanzo dell’esercizio 2009
1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2009 è approvato in euro 1.347.201.471,97, comprensivo della somma di euro 931.026.609,21 relativa al disavanzo del rendiconto 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2009 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 1.347.201.471,97 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, in relazione al finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell’allegato A.4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011 e successive integrazioni.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,5 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2009. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza
dal 1° gennaio 2010, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2011,
determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2011, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
ARTICOLO 5
Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 70/2008
1. L’articolo 5 della l.r. 70/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 Intervento per il programma pluriennale degli investimenti
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2009 – 2011 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 397.387.861,41, di cui euro 281.904.425,95 nel 2009, euro 67.783.435,46 nel 2010 ed euro 47.700.000,00 nel 2011, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11
agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e successive modifiche.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.
3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,5 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2009. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2010, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2011 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
ARTICOLO 6
Integrazione dell’allegato A. 4 alla l.r. 70/2008
1. L’allegato A. 4 al bilancio di previsione 2009, recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate per l’esercizio 2009 dalla l.r. 70/2008, già integrato con legge regionale 6 luglio 2009, n. 35 (Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale 2009 – 2011. Assestamento), è ulteriormente integrato dagli allegati F1 ed F2.
ARTICOLO 7
Sostituzione dell’allegato 2 alla l.r. 70/2008
1. L’allegato 2 alla l.r. 70/2008, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, già sostituito con l.r. 35/2009, è sostituito dall’allegato G.
CAPO III
Disposizioni finali
ARTICOLO 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 13 novembre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 11.11.09.
ALLEGATO 1
ALLEGATI Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale 2009– 2011. Terza variazione.
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)