Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 è così sostituito:
“Art. 9 - Licenze di pesca.
1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è
necessario, oltre al consenso dell’eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle
province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.
3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.
4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere
muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta.
Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.
5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa
autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall’obbligo del tesserino regionale.
6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul
tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.
7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento
di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.
8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
9. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre le persone
esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell’articolo 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.
10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalità e criteri per il rilascio di permessi temporanei all’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validità non superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge.”.
ARTICOLO 2
Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. L’articolo10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è
così sostituito:
“Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani.
1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di
età, viene concessa una riduzione dell’ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.
2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto
il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.”.
ARTICOLO 3
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. L’articolo11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:
“Art. 11 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all’estero.
1. I cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare
la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
2. I pescatori stranieri residenti all’estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.”.
ARTICOLO 4
Modifica all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 è così sostituito:
“6. È vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della provincia.”.
ARTICOLO 5
Modifica all’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 è così sostituito:
“5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno
facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.”.
ARTICOLO 6
Modifica all’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico
assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l’intervento.”.
ARTICOLO 7
Modifica all’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. All’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5”;
b) al comma 3 le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9 comma 3” sono sostituite con le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9 comma 5”;
c) al comma 5 dopo le parole “per qualsiasi semina” sono aggiunte le parole “o reimmissione” e dopo le parole “qualora la semina” sono aggiunte le parole “o reimmissione”;
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
“8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell’esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 13 marzo 2009