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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 13 gennaio 2009, n. 2
Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 - Bilancio pluriennale 2009/2011
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1

Stato di previsione delle entrate


1. È approvato in euro 2.578.628.071,10 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2009. (in allegato) 2. È approvato in euro 4.549.753.557,22 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell’esercizio 2009, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge. (in allegato) 3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l’anno 2009, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti. 4. È autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.


ARTICOLO 2

Stato di previsione delle spese


1. È approvato in euro 2.578.628.071,10 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2009. (in allegato) 2. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa. 3. È approvato in euro 4.549.753.557,22 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2009. (in allegato) 4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.


ARTICOLO 3

Autonomia contabile del Consiglio Regionale 1. Ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, la spesa corrente per assicurare l’autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l’anno 2009, in euro 11.802.654,89 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1.


ARTICOLO 4

Classificazione delle entrate


1. Le entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall’art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.


ARTICOLO 5

Classificazione delle spese


1. Le spese del bilancio regionale 2009, sono ripartite, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.


ARTICOLO 6

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale


1. Al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2009 sono allegati i seguenti prospetti: TABELLA N. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo; TABELLA N. 2 - tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di Fondi della Unione Europea e dello Stato a specifica destinazione; TABELLA N. 3 - elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base; TABELLA N. 4 - elenco delle spese obbligatorie; TABELLA N. 5 - elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia; TABELLA N. 6 - elenco dei capitoli di spesa del bilancio finanziati con il prestito obbligazionario di euro 86.773.974,49 e di euro 100.000.000,00; TABELLA N. 7 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2008; TABELLA N. 8 - dimostrazione dell’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2009; TABELLA N. 9 - fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso.


ARTICOLO 7

Bilancio pluriennale


1. È adottato per il triennio 2009/2011 l’allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge. (in allegato)


ARTICOLO 8

Avanzo di amministrazione


1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell’art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata della somma di euro 264.911.737,60 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 7 allegata alla presente legge. (in allegato)


ARTICOLO 9

Giacenze presunte di cassa all’inizio dell’esercizio


1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell’art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l’iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l’esercizio finanziario 2009 della somma di euro 165.576.797,95 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all’inizio dell’esercizio 2009".


ARTICOLO 10

Oneri continuativi


1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2009, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell’allegato stato di previsione. 2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.


ARTICOLO 11

Fondo di riserva per spese obbligatorie


1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 503.558,99 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie", con uguale dotazione di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all’articolo 6, comma 1 della presente legge. 3. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall’art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4. (in allegato)


ARTICOLO 12

Fondo di riserva per spese impreviste


1. È autorizzata l’iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 30.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste". 2. L’utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all’art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.


ARTICOLO 13

Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati


1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l’esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l’iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l’anno 2009, di euro 200.000,00. 2. Per l’utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall’art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.


ARTICOLO 14

Fondo di riserva di cassa


1. È autorizzata l’iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell’importo di Euro 10.000.000,00 a titolo di "Fondo di riserva di cassa". 2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.


ARTICOLO 15

Annualità del bilancio


1. L’esercizio finanziario 2009 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2009.


ARTICOLO 16

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato 1


. Alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.


ARTICOLO 17

Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione


1. Ai sensi dell’art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2009 degli Enti sottoelencati: a) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise - Campobasso; b) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso; c) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia; d) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli; e) Ente per il diritto allo Studio Universitario - Campobasso; f) Agenzia Regionale Molise Lavoro - Campobasso; g) Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia; h) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso; i) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" - Campobasso. 2. Gli Enti di cui al comma precedete sono tenuti, nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo. 3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2009.


ARTICOLO 18

Variazione al bilancio


1. La Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", è autorizzata, nel corso dell’esercizio finanziario 2009, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. 2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell’art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumeni di programmazione negoziata.


ARTICOLO 19

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 gennaio 2009

ALLEGATO 1 Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 - Bilancio pluriennale 2009/2011. (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)


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