Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
Finalità
1.La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi costituzionali, con riferimento agli obiettivi indicati nell'art. 1 dello Statuto e nella condivisione di quanto stabilito nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, concorre a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini ed interviene per diffondere i principi di un'ordinata e pacifica convivenza civile nella legalità democratica, come previsto dall'art. 216 della L.R. 26.4.2004, n. 15.
2.La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, sostiene iniziative tendenti all'integrazione delle politiche sociali e territoriali sulla sicurezza di competenza regionale e degli Enti locali con l'azione di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato.
3. La Regione, d'intesa con le Autonomie locali, attiva forme di collaborazione tra le Polizie locali della Regione, incentivando le forme associate per la gestione coordinata dei servizi di Polizia locale, anche ai sensi dell'art. 13 della L.R. 2.8.1997, n. 83.
Art. 2
Interventi
1.Per le finalità stabilite nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, la Regione:
a)sostiene finanziariamente la realizzazione di progetti predisposti da Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni e Province che interessano una popolazione di almeno 10.000 abitanti o che utilizzino almeno sette operatori di polizia locale, dando priorità ad interventi tendenti al recupero sociale di zone degradate e alla difesa di categorie meno protette, nonché ad iniziative tendenti alla conoscenza dell'educazione stradale, attraverso la collaborazione con soggetti sociali interessati a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, con istituzioni scolastiche, con organizzazioni di categoria ed imprenditoriali e con le forze di Polizia operanti sul territorio;
b)indirizza l'intervento regionale ad un utilizzo coordinato e integrato delle risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione Europea;
c)realizza attività di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione nonché intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con Enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalità, attraverso il potenziamento dell'Osservatorio regionale della Polizia Locale, secondo quanto stabilito dall'art. 24 della L.R. 83/1997 e successive modifiche ed integrazioni e da successivi atti di organizzazione della Giunta regionale;
d)assicura la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;
e)promuove iniziative, d'intesa con gli Enti locali, per il rafforzamento ed il potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza, nonché mediante l'ammodernamento dell'apparato tecnico strumentale, per incrementare la presenza quotidiana e la vigilanza sul territorio della Polizia locale, favorendo l'istituzione del servizio di vigilanza di quartiere:
f)attiva iniziative in materia di sicurezza dei cittadini, legate sia all'esercizio dei compiti di Polizia Locale già conferiti, sia alla prevenzione e diffusione della cultura della legalità in accordo con lo Stato, cui resta attribuita la potestà legislativa esclusiva.
Art. 3
Progetti per la sicurezza
1.I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalità nell'ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalità, devono riguardare prioritariamente:
a) istituzione di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;
b)potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici);
c)rinnovamento delle sale operative e con impianto satellitare a tutela degli operatori in zone ad alto rischio;
d) istituzione del vigile di quartiere ed estensione del servizio nella fascia serale e notturna e, nei giorni festivi, nelle aree ad alto tasso di criminalità diffusa;
e)difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;
f)assistenza alle vittime di reati;
g)gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale, con iniziative formative per la qualificazione funzionale degli interventi operativi delle forze di Polizia Locale;
h)la dispersione scolastica e l'educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità;
i)a prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.
2.Hanno priorità, inoltre, i progetti presentati dai Comuni associati e dalle Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l'influenza della grande criminalità organizzata.
Art. 4
Assegnazione dei contributi
1.Le domande per la concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di cui agli artt. 2 e 3, tenendo conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta, possono essere presentate da:
a)Comuni con popolazione di almeno 8.000 abitanti;
b)Comuni, anche con popolazione al di sotto di 3.000 abitanti nei quali, nell'ultimo anno, si siano verificate gravi emergenze di fenomeni di criminalità diffusa;
c) Comuni associati con una popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti o che utilizzino almeno 7 unità appartenenti alla Polizia Municipale;
d)Unioni di Comuni montani e non montani e Province.
2.La Giunta regionale, annualmente, approva, con propria deliberazione, indirizzi, criteri e modalità per il finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Comitato di cui agli artt. 6 e 7, comma 1, lett. a).
3.Il finanziamento regionale è concesso esclusivamente per spese di progettazione e di esecuzione con l'esclusione delle spese di personale.
4.Il Comitato esprime parere obbligatorio ma non vincolante, alla Giunta regionale, in merito alla valutazione dei progetti pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b).
5.Il contributo regionale viene erogato, con determina dirigenziale del Servizio Sicurezza del Territorio - Legalità, per il 50% a seguito della comunicazione da parte dell'ente locale dell'avvio del progetto e per il restante 50%, previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate da una relazione del dirigente responsabile dell'ente locale attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilità finanziaria con il progetto approvato.
Art. 5
Ruolo della Conferenza permanente Regione-Enti locali
1.La Conferenza permanente Regione/Enti locali di cui alla L.R. 18.4.1996, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, si riunisce almeno due volte l'anno per esaminare i temi della sicurezza del territorio; a tali riunioni possono essere invitati a partecipare i Prefetti, i Questori, i Comandanti dell'Arma dei Carabinieri, i Comandanti della Guardia di Finanza, i Comandanti delle Polizie Locali e di quelle consorziate o associate, nonché i Sindaci del Comuni promotori di progetti, per compiere un esame ricognitivo sulle tematiche generali riguardanti i progetti presentati e sulle modalità di interventi a livello territoriale.
Art. 6
Comitato scientifico regionale
1. é istituito presso l'Assessorato agli Enti Locali, Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli, il Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità.
2.Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale ed è costituito da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di una rappresentanza di tutte le realtà provinciali.
3. Il Comitato, al suo interno, nomina il Presidente nella riunione di insediamento e disciplina con apposito atto il proprio funzionamento.
4.I Componenti del Comitato devono avere specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della Sicurezza, Legalità e della Prevenzione di fenomeni criminosi.
5.Con atto organizzativo la Giunta regionale stabilisce, nel rispetto da quanto previsto dal comma 4, i requisiti dei Componenti, i criteri e le modalità di nomina degli stessi.
6.Per lo svolgimento delle funzioni il Comitato si avvale della Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli.
Art. 7
Funzioni del comitato scientifico regionale
1.Il Comitato di cui all'art. 6 svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri alla Giunta regionale in merito agli indirizzi, criteri e modalità sullo schema di delibera di cui all'art. 4, comma 2 della presente legge;
b)esprime altresì parere obbligatorio, ma non vincolante, alla Giunta regionale in merito alla valutazione dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, in merito alla conformità degli stessi a quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della presente legge;
c) promuove, d'intesa ed in collaborazione con l'Osservatorio regionale della Polizia Locale, di cui all'art. 24 della L.R. 83/1997, attività di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalità, della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale;
d)analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l'esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall'Osservatorio regionale della Polizia Locale;
e) presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo;
f)svolge attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea;
g)attiva la cooperazione, d'intesa con l'Osservatorio regionale della Polizia Locale, tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali e gli organi dello Stato operanti nel settore della Sicurezza del Territorio per un completo esame dei fenomeni di illegalità e di devianza sociale.
Art. 8
Adesione al forum europeo per la sicurezza urbana
1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, Associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra Comuni, Province e Regioni d'Europa; i diritti conseguenti all'adesione all'Associazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. L'Associazione persegue il fine di riunire le collettività locali d'Europa che mettono in atto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, azioni e programmi di prevenzione della criminalità e dell'insicurezza nelle Città.
3.Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente Statuto dell'Associazione.
4.La Regione aderisce al Forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da Statuto dell'Associazione e nell'ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.
Art. 9
Giornata regionale per la legalità
1. La Regione Abruzzo, in memoria delle vittime del dovere e della criminalità, promuove la "Giornata regionale per la legalità", di cui all'art. 217 della L.R. 15/2004.
2.Le modalità attuative sono quelle stabilite con Atto di organizzazione della Giunta regionale in conformità con il citato art. 217.
Art. 10
Norma transitoria
1.Nella fase di prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale - Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Controlli - Servizio Sicurezza del Territorio - Legalità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Norma finanziaria
1.Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, l'iscrizione dello stanziamento di € 300.000,00, nell'ambito della U.P.B. 14 02 001 sul Cap. 122340 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la sicurezza dei cittadini, ai sensi dell'art. 216 della L.R. 15/2004 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).
2.Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto con legge di bilancio nel pertinente capitolo.
Art. 12
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.