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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 12 novembre 2004, n.38
Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


Art. 1
Finalità


1.a Regione Abruzzo, con la presente legge, si propone la finalità di pervenire ad un assetto più razionale ed efficiente del sistema delle norme sulla cooperazione sociale e sull’associazionismo cooperativo, mediante il riordino organico della complessa e vasta materia, con l’intento di superare le attuali frammentarie modificazioni ed integrazioni delle disposizioni legislative contenute nella L.R. 8 novembre 1994, n. 85, e successive modificazioni e integrazioni, e nella L.R. 20 novembre 1987, n. 75, modificata ed integrata dalla L.R. 23 dicembre 1997, n. 156, e successive modificazioni e integrazioni, e nell’attuazione del disposto di cui all’art. 77, comma 7, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, concernente l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2.La Regione Abruzzo, in considerazione della funzione e del ruolo fondamentale della cooperazione sociale, con la presente legge, nell’ambito della politica economica regionale, intende rafforzare ed incentivare la promozione, il sostegno e lo sviluppo di:
a)cooperative sociali e loro consorzi disciplinati dal Libro V, Titolo VI, Capo I, Sezione I del Codice civile e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;
b)organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Abruzzo.
3. Ferme restando le disposizioni regionali di settore concernenti la regolamentazione delle imprese cooperative e loro associazioni, gli atti programmatori e regolamentari individuano le aree di intervento nelle quali la cooperazione assume un ruolo primario e di specifico apporto.
4.In materia di politiche della formazione professionale e del lavoro, la Regione adotta atti programmatori e regolamentari finalizzati a favorire:
a)la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative e loro consorzi per la formazione di base e per l’aggiornamento degli operatori, tenendo conto di nuovi profili professionali, per le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/1991, e dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
b)lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali di cui alla lett. b) dell’art. 1 della Legge 381/1991 e loro consorzi, di specifiche iniziative formative attuate in forma diretta nei confronti dei lavoratori svantaggiati, avvalendosi soprattutto di provvidenze comunitarie;
c)i processi di qualificazione e di riqualificazione degli amministratori e del personale, già inseriti negli organici delle cooperative e loro consorzi, attuati dalle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ed operanti in Abruzzo, attraverso specifici interventi ed adeguati supporti;
d) lo sviluppo di nuova occupazione nel settore dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;
e) il potenziamento di iniziative volte a creare occasioni di nuova occupazione per i soggetti in posizione di svantaggio.


Art. 2
Albo regionale


1.Per l’attuazione delle finalità della presente legge in ordine alla programmazione degli interventi e delle iniziative regionali a favore della cooperazione sociale e dell’associazionismo cooperativo, è istituito "l’Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi", articolato per Province sulla base di apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.L’Albo di cui al precedente comma 1, come previsto dalla Legge 381/1991, è suddiviso nelle seguenti tipologie:
- "A": cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;
- "B": cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- "C": consorzi di cooperative di cui all’art. 8 della Legge 381/1991;
- "Mista": cooperative che perseguono, mediante lo svolgimento coordinato e funzionale delle attività, entrambi gli scopi statutari enunciati dall’art. 1, lett. a) e b), della Legge 381/1991, assicurando la netta separazione delle relative gestioni contabili.
3.La tenuta, in termini di iscrizioni, variazioni e cancellazioni, dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi è affidata alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Abruzzo, che ne curano la gestione con modalità informatiche, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, provvedendo anche alla pubblicazione annuale, sulla base di apposito atto di convenzione da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 della L.R. 11/1999.
4. L’iscrizione all’Albo regionale è obbligatoria per tutte le cooperative sociali e loro consorzi operanti nella Regione Abruzzo, fermo restando in ogni caso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a)sede legale nel territorio regionale;
b) maggioranza dei soci residenti nella Regione Abruzzo;
c) sede secondaria con stabile rappresentanza, come definita dagli artt. 2197 e 2508 del c.c., nel territorio regionale.
5. L’iscrizione all’Albo regionale è condizione essenziale per l’ottenimento dell’autorizzazione comunale all’esercizio di attività per l’erogazione di servizi alla persona ai sensi della Legge 328/2000, art. 11, nonché per l’accesso alle agevolazioni e ai finanziamenti previsti in favore delle imprese cooperative e loro consorzi.


Art. 3
Requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo regionale


1. Per ottenere l’iscrizione all’Albo regionale, le cooperative sociali e i loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 4, devono inoltrare richiesta alla Camera di Commercio territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
a) Atto costitutivo e statuto vigente in copia autenticata unitamente ai documenti comprovanti l’adempimento di tutte le formalità, successive alla costituzione, prescritte dalla legge. Qualora tale documentazione risulti già acquisita dalla Camera di Commercio ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Società Cooperative, occorre farne esplicito riferimento nell'istanza di iscrizione;
b)autocertificazione da parte del legale rappresentante della cooperativa sociale sulla composizione della compagine sociale;
c)attestato del presidente della cooperativa e del collegio sindacale, ove previsto, che i soci possiedono i requisiti indicati dalla legge e dallo statuto sociale;
d)dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la composizione dell’organo di amministrazione, con indicazione dei soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza dell’ente;
e)autocertificazione del legale rappresentante attestante l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui all’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e all’art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, con indicazione del numero di iscrizione attribuito;
f)autocertificazione del legale rappresentante relativa all’avvenuto deposito di copia dell’ultimo bilancio, se la cooperativa è stata costituita da oltre un anno, ovvero relazione sull’attività svolta oppure, nel caso di cooperativa di nuova costituzione, articolato progetto sull’attività che si intende svolgere;
g)copia dell’ultimo verbale di ispezione ordinaria, se la cooperativa è stata costituita da oltre due anni;
h)indicazione delle caratteristiche delle figure professionali occorrenti per la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, previsti dalla Legge 381/1991 per le cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, lett. a), della legge stessa;
i)autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il rispetto della normativa di cui all’art. 4 della Legge 381/1991 per le cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, lett. b), della legge stessa;
j)per i consorzi di cooperative sociali, autocertificazione del legale rappresentante attestante la presenza, nella compagine consortile, di cooperative sociali nella misura prevista dall’art. 8 della Legge 381/1991;
k)dichiarazione di non essere incorsi in violazioni, accertate in via definitiva, in materia di lavoro, previdenziale e fiscale, non conciliabili amministrativamente;
l)autocertificazione del legale rappresentante attestante il rispetto della normativa sancita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e dei loro consorzi dall’Albo regionale sono disposte, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, completa di tutta la documentazione, dalle competenti Camere di Commercio, a seguito di formale provvedimento del Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale per le Politiche Sociali, previo conforme parere della "Commissione regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo cooperativo" di cui al successivo art. 6.
3. Il Servizio regionale competente in materia di cooperazione sociale è tenuto a curare la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dei provvedimenti di cui al precedente comma 2, nonché la loro notifica ai soggetti interessati, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro e alle Camere di Commercio territorialmente competenti, le quali provvedono all’attribuzione del numero di iscrizione, alla registrazione delle variazioni e delle cancellazioni ed inoltre alla comunicazione dei dati alla Direzione Generale del Ministero delle attività produttive.
4.In caso di mancata iscrizione, ovvero di iscrizione in una tipologia diversa da quella richiesta, la cooperativa o il consorzio interessati possono richiedere, in forma scritta e motivata, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica, un riesame del provvedimento alla medesima Camera di Commercio, la quale è tenuta ad attivare il procedimento per l’acquisizione di un nuovo parere della Commissione regionale per la Cooperazione Sociale e l’ Associazionismo cooperativo, in relazione alle motivazioni addotte, al fine dell’emanazione di un nuovo provvedimento del Dirigente del Servizio regionale, adottato in via definitiva nei termini e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
5.Le cooperative sociali e loro consorzi devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all’Albo regionale.


Art. 4
Adempimenti successivi all’iscrizione


1.Entro il termine di giorni trenta dall’approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all’Albo regionale, sono tenuti a trasmettere alla Camera di Commercio territorialmente competente copia dei seguenti atti:
a)attestazione del legale rappresentante relativa alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’iscrizione;
b)dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto;
c)copia del verbale dell’ultima ispezione ordinaria effettuata ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
d)dichiarazione del legale rappresentante attestante il rispetto della normativa sancita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all’Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge.


Art. 5
Cause di cancellazione


1.La cancellazone dall’Albo regionale è disposta quando:
a)siano venuti meno i requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione;
b)non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell’articolo precedente;
c)non si sia operato nel rispetto della normativa sancita dalla Legge 142/2001;
d)si sia verificata la cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;
e)sia intervenuta, per qualsiasi causa, la cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative di cui all’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e all’art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
f)le cooperative sociali e loro consorzi non abbiano provveduto al riequilibrio numerico previsto dagli artt. 2, 4 e 8 della Legge 381/1991, entro un anno dal verificarsi di tale irregolarità.


Art. 6
Commissione regionale


1.La Giunta regionale, su proposta del Componente preposto alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 2, istituisce, presso la Camera di Commercio di Pescara, individuata Ente capo fila per il necessario diretto raccordo funzionale con la competente struttura regionale, la "Commissione regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo cooperativo", nella seguente composizione:
a)Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale per le Politiche Sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b)un Dirigente o Funzionario di Cat. D preposto al Servizio o Ufficio competente in materia in rappresentanza di ciascuna delle Camere di Commercio, indicato dalle rispettive Camere di Commercio;
c)un Dirigente o Funzionario di Cat. D per ciascuno dei competenti Servizi delle Direzioni regionali in materia di sanità e di politiche attive del lavoro e formazione professionale, designato dalla rispettiva Direzione;
d)il Funzionario responsabile della struttura regionale alla quale è attribuita la competenza in materia;
e) un esperto in materia di cooperazione sociale, designato dal Componente della Giunta regionale preposto alle Politiche Sociali, in possesso di specifiche professionalità e conoscenze, adeguatamente documentate;
f)il Direttore della Direzione regionale del lavoro, o suo delegato;
g)un rappresentante del movimento cooperativo regionale, che non ricopra incarichi di responsabilità e/o di gestione in enti o organismi cooperativi, scelto dalla Giunta regionale su una terna proposta, di comune accordo, dalle organizzazioni di rappresentanza giuridicamente riconosciute ed operanti sul territorio regionale.
2.I componenti della Commissione regionale restano in carica per la durata di anni cinque.
3.La Commissione è convocata dal Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
4.Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
5.Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del competente Ufficio della Camera di Commercio di Pescara.
6.A tutti i componenti della Commissione, per ciascuna seduta, spettano compensi nella misura prevista dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.


Art. 7
Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi


1.In applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, la Regione Abruzzo concede annualmente alle imprese cooperative sociali e ai loro consorzi, regolarmente iscritti nell’Albo regionale e che realizzino almeno l’ottanta per cento del valore della loro produzione nel territorio regionale, contributi per iniziative progettuali finalizzate a:
a)ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività svolta e coerente con gli scopi statutari;
b)innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi, mediante acquisto di macchinari, attrezzature, software e hardware, autoveicoli e mezzi di trasporto aventi caratteristiche idonee al miglioramento e al potenziamento dell’attività espletata, coerente con gli scopi statutari;
c)processi di riqualificazione tecnico- professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati;
d)promozione commerciale, supporto all’esportazione e marketing;
e)attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
f)integrazione ed associazione tra imprese cooperative per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi in forma consortile.
2.Per tali iniziative, il contributo regionale, in conto capitale, erogabile per non più di un progetto presentato annualmente da ciascun richiedente, è determinato nella misura massima del 60% della spesa programmata ammissibile, e comunque per un importo non superiore ad € 60.000 per ogni iniziativa progettuale, con obbligo di documentare l’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento.
3.E’, altresì, riconosciuta una maggiorazione del 10% del contributo concesso in favore delle imprese cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti in territori ricompresi nelle Comunità Montane.


Art. 8
Contributi in conto interessi


1.Per le iniziative progettuali concernenti l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di immobili da adibire esclusivamente all’esercizio dell’attività svolta e coerente con gli scopi statutari, in alternativa all’intervento in conto capitale di cui alla lett. a del precedente articolo, le cooperative sociali e loro consorzi, regolarmente iscritti nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi, possono richiedere il finanziamento dell’investimento, fino al 100% della spesa ammissibile, mediante linee di credito attivate, dal soggetto responsabile della gestione della legge, con l’Istituto della Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti Finanziari.
2.Nelle predette operazioni di finanziamento, il contributo regionale erogabile, in forma attualizzata, consiste nell’abbattimento di due punti percentuali degli interessi passivi dovuti all’istituto di credito finanziante, di durata pari ad anni dieci.
3.La quota capitale del finanziamento è rimborsata dal beneficiario direttamente all’istituto di credito finanziante, in rate semestrali posticipate, a partire dal dodicesimo mese successivo all’erogazione del contributo.
4.Il finanziamento è erogato in unica soluzione ed è garantito, da parte del beneficiario, con apposita fideiussione svincolabile ad avvenuto collaudo finale dell’oggetto dell’investimento.
5.Il beneficiario acquisisce, a titolo definitivo, la proprietà oggetto dell’investimento con il pagamento dell’ultima rata di finanziamento e di ogni spesa connessa.


Art. 9
Soggetto attuatore e soggetto gestore


1.La Regione Abruzzo individua quale soggetto responsabile dell’attuazione della presente legge la Direzione regionale Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale e quale soggetto responsabile della gestione della legge medesima la FI.R.A. S.p.A. - Finanziaria regionale Abruzzese.
2.La Giunta regionale, con apposita convenzione da stipulare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, demanda alla suddetta FI.R.A. S.p.A. - Finanziaria regionale Abruzzese l’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili successivi al provvedimento regionale di ammissione ai benefici previsti negli articoli precedenti e l’erogazione dei relativi finanziamenti.


Art. 10
Requisiti per finanziamenti in conto interessi


1.Per beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente art. 8 occorre fornire ampia dimostrazione sulla capacità reddituale e patrimoniale dell’impresa cooperativa o consorzio idonea a fronteggiare gli oneri per la restituzione delle quote di prestito concesso ed assicurare le necessarie fideiussioni e le garanzie reali.
2.I progetti di investimento, finanziabili fino al 100%, per un importo massimo di 1.000.000 di €, possono riferirsi anche cumulativamente alle varie tipologie di intervento acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento e devono essere completamente realizzati entro ventiquattro mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento.
3.La completa realizzazione degli investimenti è dimostrata dall’avvenuto pagamento di tutte le spese ammissibili, debitamente documentate con le relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate, nonché da "stato finale" e "certificato di regolare esecuzione" delle opere programmate, nonché di certificato di collaudo, ove previsto dalle vigenti disposizioni, debitamente approvati dall’organo di amministrazione del soggetto ammesso a finanziamento.
4.Gli investimenti non potranno superare i seguenti massimali di costo
a)acquisto: 650 €/mq;
b)costruzione: 600 €/mq;
c)ristrutturazione: 300 €/mq;
d)ampliamento: 530 €/mq.
5.La superficie di riferimento per il calcolo dei predetti massimali di costo è rappresentata dalla superficie coperta netta calpestabile dell’intero immobile, destinata all’esercizio proprio dell’attività svolta e coerente con gli scopi statutari, con esclusione di eventuali tettoie, pensiline, parcheggi, cabine elettriche, locali alloggiamento impianti e servizi, ecc.
6. Gli immobili destinati all’esercizio di attività socio assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, a ciclo residenziale e semiresidenziale, devono rispettare i requisiti minimi strutturali previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e dalla relativa normativa regionale

Art. 11
Spese ammissibili



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