Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni transitorie
1. In attesa dell’emanazione della legge di riforma dell’ordinamento dell’organizzazione turistica regionale, i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di promozione turistica regionale, istituita con L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale), cessano dall’incarico alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le funzioni e le competenze del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione dell’APTR sono svolte dal Direttore generale nominato dalla Giunta regionale. Il Direttore generale resta in carico fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma di cui al comma 1. L’incarico del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato. Per
l’attribuzione di tale incarico sono necessari i seguenti requisiti:
a) diploma di Laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
3. Il Direttore generale si avvale del Comitato Tecnico consultivo di operatori turistici costituito dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti, FIAVET.
La partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico consultivo non comporta l’erogazione di compensi di alcun tipo.
ARTICOLO 2
Sostituzione dell’art. 13 della L.R. 54/1997
1. L’art. 13 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente
«Art. 13 - Organi dell’APTR1. Sono organi dell’APTR:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori,».
ARTICOLO 3
Abrogazione art. 14 L.R. 54/1997
1. L’art. 14 della L.R. 54/1997 è abrogato.
ARTICOLO 4
Sostituzione del termine Presidente e Consiglio di amministrazione con Direttore generale
1. Ovunque nel testo della L.R. 54/1997 ricorrono le parole “Presidente” o “Consiglio di amministrazione“ esse si intendono sostituite da “Direttore generale”.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 luglio 2007