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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 12 agosto 2005, n. 12
Modifica alla Legge regionale 23 maggio 2002, n.11 "Disciplina del settore fieristico"
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.


1. L’articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:
“Art. 3 - Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche.
1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.”.


ARTICOLO 2
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.


1. L’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:
“Art. 5 - Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta.
2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione, per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con l’indicazione delle finalità dell’iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.
3. Alla comunicazione sono allegati:
a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell’ammontare delle quota di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;
b) una attestazione recante:
1) l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;
2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;
3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.
4. L’ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.
5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.
6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge l’evento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.”.


ARTICOLO 3
Modifica all’articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.


1. L’articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:
“Art. 6 - Calendario delle manifestazioni fieristiche.
1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno nel Veneto durante l’anno. In tale calendario possono venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.
2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione ufficiale;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati.”.


ARTICOLO 4
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è abrogato.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 agosto 2005



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