Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio n2002, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l’elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l’elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due votazioni, si procede all’elezione con il quorum della maggioranza semplice.
Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono ugualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque nomi. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti.”
Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
11 marzo 2004
Bassolino
Giunta Regionale della Campania
Nota all’art. 1
Il comma 2 dell’art.3 della L.R. n. 9/2002, già citata nel titolo della presente modifica di legge, è il seguente: “Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l’elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l’elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due votazioni, si procede con il quorum della maggioranza semplice. Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono ugualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque nomi, garantendo comunque l’elezione di tre componenti designati dalla minoranza. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti.”