Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 14 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 1/2009, all’articolo 50, disciplina l’organizzazione delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e all’articolo 51, disciplina le modalità di costituzione e di risoluzione del rapporto di lavoro dei responsabili di dette strutture e definisce i criteri di riferimento per la determinazione del trattamento economico spettante agli stessi;
2. Nell’attuale fase di avvio della nuova legislatura regionale e di nuova costituzione delle strutture di cui sopra, risulta opportuno modificare i criteri relativi alle modalità di costituzione delle suddette strutture, nonché i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai loro responsabili, nell’ottica di perseguire una razionalizzazione della spesa.
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 50 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), dopo le parole: “Il responsabile delle strutture di supporto” sono inserite le seguenti: “del Presidente del Consiglio, dei vicepresidenti e del Portavoce dell’opposizione,”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei segretari dell’Ufficio di presidenza, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a) e b), al personale appartenente alla categoria D o corrispondente.”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2009
1. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“6. Per i responsabili degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei vicepresidenti e del Portavoce dell’opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere
superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all’articolo 20 della l.r. 4/2008.”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.”.
3. Al comma 7 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 le parole: “di cui all’articolo 50, comma 1” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 50, comma 2,”.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“7 bis. Ai soggetti di cui all’articolo 50, comma 2 bis, è corrisposto mensilmente, per tutta la durata dell’assegnazione, lo specifico emolumento di cui all’articolo 54.”.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 11 maggio 2010
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.05.10.