Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Abrogazione della lettera c) del comma 1 dell’art. 16 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44
1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 16 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 recante “Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa” è abrogato.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11 Giugno 2008
OTTAVIANO DEL TURCO