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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 10 agosto 2007, n. 23
Disciplina in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di seguito denominate "IPAB", operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP), di seguito denominate "ASP", ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto dello spirito delle finalità espresse dalle tavole fondative e dagli statuti originari. Sono fatte salve le procedure e l’acquisizione di pareri della competente autorità ecclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.

ARTICOLO 2
(Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi)

1. Gli enti pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1; concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.
2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell’accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.

ARTICOLO 3
(Trasformazione delle IPAB)

1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 dicembre 2007, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori e delle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione al comune in cui l’ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall’acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente direzione generale della Giunta regionale convoca un’apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l’IPAB interessata, per l’assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale.
3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l’adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 3.
5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.

ARTICOLO 4
(Intervento sostitutivo)

1. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 dicembre 2007, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell’articolo 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale, su designazione del Comune dove l’IPAB inadempiente ha sede legale, nomina un commissario con il compito di procedere, entro 90 giorni, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell’articolo 3.
2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) struttura associativa;
b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;
c) finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;
d) riconoscimento, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede, sussistendone i requisiti, alla trasformazione in ASP.
4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all’articolo 5.
5. Il commissario valuta altresì l’eventuale sussistenza delle condizioni previste per l’estinzione dell’ente, ai sensi dell’articolo 6.
6. Per le IPAB che, all’entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l’incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

ARTICOLO 5
(Fusione delle IPAB)

1. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l’atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un’unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un’unica ASP, che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle 2. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.

ARTICOLO 6
(Estinzione delle IPAB)

1. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali sia esaurito lo spirito delle finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività assistenziale ed educativa e per le quali non sussistano i presupposti per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 e dall’articolo 5, sono soggette ad estinzione.
2. L’estinzione è proposta dall’organo di amministrazione dell’istituzione o dal comune in cui l’istituzione ha la propria sede legale; può, inoltre, essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti. Il soggetto che propone l’estinzione ne dà contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma.
3. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l’istruttoria relativa al procedimento
di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2007.
4. In caso di estinzione la Giunta regionale, nel rispetto dello spirito delle finalità delle tavole di fondazione, attribuisce il patrimonio dell’istituzione estinta ad altro ente pubblico o, in subordine, a persone giuridiche private senza scopo di lucro con medesime finalità o, in mancanza al comune in cui l’ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. L’ente o gli enti così individuati subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell’istituzione estinta. La Giunta regionale determina altresì, di concerto con i soggetti interessati, l’attribuzione del personale dipendente dell’istituzione estinta ad altre IPAB o ASP operanti nel medesimo ambito territoriale o, in mancanza, all’amministrazione comunale in cui l’ente estinto ha sede legale.
5. Le IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all’articolo 5, finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall’articolo 3.

TITOLO II
AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

ARTICOLO 7
(Autonomia e organizzazione delle ASP)

1. Le ASP sono enti di diritto pubblico per il perseguimento di finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria riconducibili ai settori indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
2. Le ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale nell’ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. Esse informano la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio
di bilancio. 3. Lo statuto dell’ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall’approvazione, alla competente direzione generale della Giunta regionale per l’apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto; il termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.
4. L’organizzazione e l’attività delle ASP si conformano:
a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
b) al principio della programmazione delle attività e dell’idoneità organizzativa dell’istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformità alle disposizioni del piano di intervento regionale;
c) al principio di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dell’azione amministrativa.
5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalità per l’apposizione del visto sugli statuti delle ASP, determina le forme del concorso delle ASP alle attività di programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative, nonché le modalità di partecipazione dei loro
rappresentanti negli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) della Legge dell’8 novembre 2000, n. 328.
6. L’organizzazione e la contabilità dell’istituzione sono disciplinate, in conformità alle disposizioni della presente legge, dal regolamento di organizzazione e contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione.
7. Il regolamento di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dall’approvazione. La direzione generale, entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto, può chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni.
8. Le ASP possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni del terzo settore, come definite nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001.
9. Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all’attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell’azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica per l’azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalità e di solidarietà locale ed internazionale (cooperazione e sviluppo) senza nessuna autorizzazione regionale.
10. Alle ASP si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

ARTICOLO 8
(Organi di amministrazione delle ASP)

1. Sono organi di amministrazione delle ASP:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione, le modalità di nomina del presidente e del vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l’adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.
3. Il consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’ASP. Esso è costituito nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle indicazioni di cui all’articolo 98, comma 2, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, ed è composto da tre amministratori così individuati:
a) due nominati dal Comune nel quale l’azienda ha la propria sede legale;
b) uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
4. I requisiti per accedere alla carica di amministratore delle ASP sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 18, comma 2, e sono certificati a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’articolo 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.
6. Sono incompatibili con la carica di amministratore delle ASP:
a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l’ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti della A.S.Re.M., delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l’ASP;
b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni;
c) i sindaci dei Comuni;
d) gli assessori dei comuni ove ha sede l’azienda nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l’azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
e) i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali;
f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall’ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);
h) colui che ha liti pendenti con l’ASP;
i) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell’ASP è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente e non ha ancora estinto il debito.
7. Le incompatibilità di cui al comma 6 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP. In caso di inadempimento, l’interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell’azienda. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine.
8. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto.
10. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell’intero collegio. In tal caso la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell’ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L’organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

ARTICOLO 9
(Direttore e gestione delle ASP)

1. Il direttore è il responsabile della gestione dell’azienda; è nominato dal consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dallo statuto, non superiore a quello del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, con possibilità di rinnovo.
3. Al direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi di amministrazione dell’azienda di cui all’articolo 8.
4. L’incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l’accettazione dell’incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell’ASP gli adempimenti contabili ed economici afferenti ai contributi previdenziali.
5. Non possono essere comunque nominati direttori delle ASP:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a richiesta di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
6. Qualora le condizioni di cui al comma 5 si verifichino successivamente alla nomina, il direttore decade dall’incarico. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.
7. La funzione di direttore è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale, di sindaco, di presidente di Regione, di presidente di Provincia, di assessore regionale, provinciale, di presidente o assessore di comunità montana, nonché con l’esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con l’ASP, ovvero di rapporti economici o di consulenza con enti, di qualsiasi tipo, che svolgono attività concorrenziali con la stessa ASP.
8. La funzione di direttore è altresì incompatibile con quella di assessore e di consigliere comunale nei comuni ove ha sede l’azienda, o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa, nonché con quella di assessore e di consigliere comunale di altri comuni, se gli amministratori risiedono nel comune ove ha sede l’azienda.
9. Le incompatibilità di cui ai commi 7 e 8 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l’interessato decade automaticamente dalla carica di direttore dell’azienda; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore.

ARTICOLO 10
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP ha natura privatistica ed è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’atto della trasformazione in ASP fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
2. La dotazione organica del personale è determinata periodicamente dal direttore dell’azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione triennale, e approvata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell’azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

ARTICOLO 11
(Bilanci e contabilità)

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Le ASP prevedono l’articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.
3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell’articolo 18, comma 2.
4. Le ASP devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il consiglio di amministrazione deve rendere conto, nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell’utilizzo futuro dei fondi di riserva.
5. Le ASP predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale. L’esercizio coincide con l’anno solare.
6. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune in cui l’ASP ha sede legale.
7. In caso di inadempimento la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l’approvazione del bilancio.
8. Il direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all’amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell’archivio dell’ente.

ARTICOLO 12
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell’azienda, soggetti alla disciplina dell’articolo 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie dell’azienda.
Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell’azienda.
3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalità. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprietà dell’ente medesimo.
5. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

ARTICOLO 13
(Revisione contabile e controlli interni)

1. Le ASP si dotano di un organo di revisione contabile, che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità dell’azienda. Lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina. I compensi dell’organo di revisione contabile sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 18, comma 2.
2. Possono essere chiamati a far parte dell’organo di revisione esclusivamente soggetti iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.
3. Lo statuto dell’azienda può prevedere che l’esercizio delle attività di revisione contabile sia affidato a società di revisione.
4. Le ASP si dotano, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e con l’entità dei bilanci, di strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, anche avvalendosi di organismi o agenzie specializzate esterne.

ARTICOLO 14
(Utilizzo degli utili e copertura delle perdite)

1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell’ente, con le forme e modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 18, comma 2, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell’ente.
2. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il consiglio di amministrazione dell’ente provvede a darne immediata notizia alla Giunta regionale.
3. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, indice una conferenza di servizi allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l’insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell’azienda interessata, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell’ordinario organo di amministrazione ed il direttore generale della direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato.
4. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell’apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:
a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;
b) formulare al consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;
c) determinare i tempi e le modalità d’intervento in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo.
5. Il protrarsi, per un biennio consecutivo, di una situazione di perdita comporta, da parte della Giunta regionale, lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell’ente, con il compito di riportare a pareggio il conto consuntivo dell’azienda o di provvedere, se del caso, alla trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell’attività istituzionale dell’ente.
6. Nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di procedere ai sensi del comma 5, il commissario, previo parere del comune ove ha sede l’ASP, avvia la procedura per l’estinzione dell’azienda, a norma del successivo articolo 17.

ARTICOLO 15
(Controlli sulle ASP)

1. Il controllo sulle ASP è esercitato dalla Regione attraverso la Direzione Generale competente in materia socio-sanitaria. Il controllo è finalizzato a garantire che l’attività delle ASP sia svolta in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, a verificarne la buona amministrazione, il perseguimento degli obiettivi e la qualità delle prestazioni erogate, nonché a verificare l’effettiva introduzione, da parte delle ASP, dei sistemi di controllo di cui all’articolo 13, comma 4, per accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità e quantità dei servizi erogati, il soddisfacimento dei nuovi bisogni sociali della popolazione, la realizzazione di economie di gestione.
2. Gli organi di amministrazione delle ASP possono essere sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell’erogazione delle prestazioni, di violazione delle norme sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento, se previsto, nonché di irregolare costituzione degli organi di governo e di impossibilità di funzionamento. La struttura competente al controllo contesta i rilievi e assegna il termine di trenta giorni per l’adozione dei necessari provvedimenti, decorso inutilmente il quale propone lo scioglimento degli organi. La Giunta regionale, sentito il comune competente, dispone lo scioglimento e nomina un commissario per la temporanea gestione dell’azienda.
Al commissario spettano i poteri stabiliti nel provvedimento di incarico.
3. Il commissario dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario.

ARTICOLO 16
(Ufficio relazioni con il pubblico)

1. Ciascuna ASP istituisce una unità funzionale preposta alle relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell’azienda.
2. L’unità funzionale ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni, accessibili secondo la normativa vigente, inerenti alle prestazioni erogate, raccogliere istanze e suggerimenti nonché svolgere, se previsto dal regolamento di organizzazione dell’ente e con le modalità ivi indicate, le operazioni e le pratiche amministrative che gli assistiti ritengono di delegare all’azienda.

ARTICOLO 17
(Liquidazione ed estinzione delle ASP)

1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell’impossibilità di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all’articolo 14, comma 6, sono soggette ad estinzione. L’iniziativa per l’estinzione può essere adottata dall’ASP medesima, dal comune territorialmente competente o dalla Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti.
2. La Giunta regionale, sentito il comune, dispone la messa in liquidazione dell’ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore e assegna un termine per le operazioni di liquidazione. L’organo di revisione contabile cessa dall’incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti, unitamente al rendiconto della gestione e alla relazione sull’attività svolta, alla Giunta regionale, che dispone l’estinzione dell’azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell’azienda estinta ovvero, in mancanza, al Comune in cui l’azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
4. Il soggetto individuato ai sensi del comma 3 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all’azienda estinta.
5. I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, conformemente alle previsioni dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell’assistenza e con le disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
3. Alle ASP si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine esse si dotano, entro centoventi giorni dall’approvazione dello statuto, di apposito regolamento.
4. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni, in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale il riferimento alle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" s’intende fatto alle "aziende di servizi alla persona" o a "persone giuridiche di diritto privato".
5. L’uso della denominazione "azienda di servizi alla persona" o dell’acronimo "ASP" è obbligatorio nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.
6. Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle ASP che vengano istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.
7. Le modalità di espletamento dell’incarico dei commissari di cui agli articoli 4, comma 1, 11, comma 7, 14, comma 5, 15, comma 3, e 17, comma 2, ed i relativi compensi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.
8. In sede di prima applicazione della presente legge, la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla trasformazione ovvero, nel caso di intervento sostitutivo, nei successivi novanta giorni da parte della Giunta regionale.
9. Per le istanze di depubblicizzazione presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, si procede a norma della stessa.
10. Gli organi di amministrazione delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in regime di proroga ai sensi del decreto legge n. 293/1994 convertito dalla legge n. 444/1994, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all’articolo 3 e comunque non oltre il 30 settembre 2007.

ARTICOLO 19
(Abrogazioni)

1. È abrogato il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1.
2. È abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


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