NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 10.08.2006, n. 20
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Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Molise, al fine di salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5 del decreto del Ministero dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, ed in conformità della legge 22 febbraio 2001, n. 36, con la presente legge: a) disciplina l’installazione dei nuovi impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi; b) detta norme per la modifica e l’adeguamento degli impianti esistenti. 2. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso degli immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.
ARTICOLO 3 Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione
1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui all’articolo 2 sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l’adeguamento di quelli esistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità dei servizi svolti dai sistemi stessi. 2. Gli impianti e le apparecchiature di cui all’articolo 2 devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione. 3. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente.
ARTICOLO 4 Regolamento comunale
1. I Comuni adottano il regolamento di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasmettendone copia alla Regione ed ai Comuni limitrofi.
ARTICOLO 5 Regime autorizzatorio per nuovi impianti
1. I titolari degli impianti presentano al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale. 2. Per l’installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, il rilascio dell’autorizzazione, da parte del Comune competente per territorio, è vincolato alla preventiva acquisizione del parere dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM). 3. L’esercizio dell’impianto è autorizzato dal Comune sulla base delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere rilasciato dall’ARPAM. A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente all’istanza di autorizzazione al Comune, devono presentare apposita domanda all’ARPAM. Entrambe le domande devono essere corredate da: a) estremi della concessione governativa; b) due copie del progetto esecutivo dello stesso impianto, nel quale, attraverso gli elaborati allegati, devono essere evidenziati i sotto elencati parametri essenziali: 1) costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con frequenza di trasmissione del segnale; 2) costruttore, tipo, altezza e modello dell’antenna trasmittente; 3) caratteristiche di irradiazione dell’antenna quali: a) diagrammi di irradiazione orizzontale e verticali completi di scala; b) inclinazione sull’orizzonte dell’asse di massima irradiazione; c) direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; d) guadagno dell’antenna (valore numerico ed in decibel); e) altezza dell’asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo cui è ancorata l’antenna; 4) potenza massima in antenna; 5) frequenza portante o canale di trasmissione; 6) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziati le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l’installazione; 7) intensità dei campi elettromagnetici generati, determinati mediante calcolo, con la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo seguite; 8) precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata; c) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell’impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente; d) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell’impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell’impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le prescrizioni fornite dall’ARPAM; il titolare dell’impianto o il suo legale rappresentante devono impegnarsi altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull’impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto ambientale; e) certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale. 4. L’ARPAM si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di nulla-osta, fissando le eventuali prescrizioni da adottare per la realizzazione delle opere e per l’esercizio dell’impianto, nonché le modalità per la esecuzione delle misure ad installazione avvenuta. 5. Qualora vengano riscontrate carenze o inesattezze nella documentazione progettuale presentata, l’ARPAM può richiedere direttamente ulteriori elaborati e chiarimenti trasmettendo copia della richiesta anche al Comune. La richiesta di documentazione e chiarimenti integrativi comporta l’interruzione del termine di cui al comma 4 per il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta e la presentazione dell’integrazione. 6. Il Comune conclude il procedimento autorizzativo entro i successivi trenta giorni dal ricevimento del parere dell’ARPAM, comunicandone l’esito al titolare ed all’ARPAM stessa; nelle comunicazioni al titolare ed all’ARPAM sono indicate le eventuali prescrizioni. Il titolare dell’impianto può, conseguentemente, nel rispetto degli artt. 86 e 87 del decreto legislativo n. 259/2003 "codice delle comunicazioni", della normativa nazionale in genere e degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 1, provvedere alla sua installazione e messa in esercizio. 7. Entro trenta giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Comune ed all’ARPAM, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell’impianto realizzato al progetto presentato e l’osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4. 8. Le autorizzazioni vengono rilasciate dai Comuni in conformità al proprio regolamento di cui all’articolo 4 ed ai criteri di localizzazione di cui al Titolo II. Qualsiasi modificazione negli edifici esistenti per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione deve comportare la preventiva verifica del rispetto della normativa antisismica. 9. Per la telefonia cellulare e gli impianti ad alta tecnologia per la trasmissione dati che si avvalgono di sistemi fissi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 900 MHz e 30 GHz la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva di regolamentazione del regime autorizzatorio.
ARTICOLO 6 Risanamenti
1. In prossimità degli impianti e nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati all’articolo 3 ed all’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 381/1998, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al titolo III. 2. Nell’ambito delle azioni di risanamento di cui al comma 1, la riduzione a conformità deve essere attuata in accordo a quanto riportato nell’allegato "C" al D.M. n. 381/1998.
ARTICOLO 7 Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico
1. È istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico di cui all’articolo 2, qui di seguito denominato catasto; il catasto è gestito dall’ARPAM che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. 2. Al fine della costituzione del catasto di cui al comma 1, i titolari degli impianti sono tenuti a comunicare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici. 3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l’ARPAM può acquisire informazioni dai soggetti titolari nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie. 4. L’ARPAM fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta regionale ed alle strutture regionali, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 8 Vigilanza e controllo
1. I Comuni, avvalendosi dell’ARPAM, esercitano le attività di vigilanza e di controllo relativamente alle disposizioni della presente legge e del D.M. n. 381/1998. 2. Per ogni impianto disciplinato dalla presente legge, l’ARPAM provvede periodicamente, con intervallo di tempo non inferiore ad un anno, o sulla base della semplice richiesta ricevuta dal Comune dove è ubicato l’impianto, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 ed all’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 381/1998, effettuando le misurazioni di controllo per tutte le installazioni operanti. Di tali verifiche deve essere data comunicazione al Comune stesso, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, alla Regione - Assessorato Regionale all’Ambiente, all’Azienda sanitaria regionale (A.S.Re.M.), al Ministero delle Comunicazioni, al Ministero dell’Ambiente ed al titolare dell’impianto. 3. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’ARPAM è autorizzata ad effettuare all’interno dell’impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dei campi elettromagnetici. 4. Gli oneri derivanti dalle prestazioni dell’ARPAM di cui al presente articolo, nonché gli oneri derivanti dall’attività tecnica ed istruttoria di cui all’articolo 5 ed all’articolo 6, sono posti a carico del titolare dell’impianto nella misura di un massimo di 5 misurazioni per ogni anno solare. Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell’ARPAM.
ARTICOLO 9 Sanzioni
1. Chiunque dia inizio alla costruzione di un impianto di telecomunicazioni o radiotelevisivo senza l’osservanza delle prescrizioni stabilite dall’articolo 5, oltre alla sanzione prevista dalle norme urbanistiche, è punito con la sanzione amministrativa da euro venticinquemila ad euro centocinquantamila. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi continua l’esercizio di un impianto disciplinato dalla presente legge senza aver ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione, ovvero in caso di inosservanza dei valori limite di esposizione e delle disposizioni della presente legge, si procede, oltre che all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, secondo la gravità della dell’infrazione, anche: a) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la popolazione e per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione ed alla conseguente chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano accertate situazioni di pericolo per la popolazione residente e per l’ambiente. 4. L’ARPAM, in caso di accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comune, alla Regione - Assessorato Regionale all’Ambiente, alla A.S.Re.M., al Ministero delle Comunicazioni, al Ministero dell’Ambiente ed al titolare dell’impianto. 5. All’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il Sindaco del Comune competente per territorio.
ARTICOLO 10 Educazione ambientale
1. L’Assessorato regionale all’Ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale. 2. Gli enti locali curano l’adeguata diffusione delle informazioni con iniziative sul territorio e nelle istituzioni in conformità agli indirizzi adottati con la presente legge.
TITOLO II NORME IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
ARTICOLO 11 Individuazione delle aree sensibili, definizione delle zone per la localizzazione degli impianti
1. Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni seguenti: A) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e tecnologia DVB - H (televisione digitale mobile su telefonino): 1) AREE SENSIBILI: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali ospedali, case di cura, cliniche; singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari; residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz); 2) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) l’area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; b) beni culturali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale; d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia; e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d’area; 3) ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) aree esclusivamente industriali; b) aree a bassa o nulla densità abitativa; c) aree individuate autonomamente dall’amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale; 4) ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione. La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione deve essere oggetto di concertazione tra i Comuni interessati; B) Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva: 1) AREE SENSIBILI: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali ospedali, case di cura; cliniche, singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari, istituti penitenziari; residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003; 2) ZONE DI VINCOLO: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) area definita "centro storico" come da P.R.G.; b) tutta l’area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore e 500 W; 3) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) l’area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; b) beni culturali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004; c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia; d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d’area; 4) ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) aree esclusivamente industriali; b) aree a bassa o nulla densità abitativa; c) aree individuate autonomamente dall’amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale; 5) ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione. La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione deve essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.
ARTICOLO 12 Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti
1. Il Comune predispone il regolamento che disciplina la localizzazione degli impianti, di cui all’articolo 4, suddividendo il proprio territorio secondo i criteri di cui all’articolo 11 e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti e delle misure di cautela di cui agli articoli 13 e 15, acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all’articolo 7. Nelle more dell’attivazione del catasto tali dati sono forniti dall’ARPAM. 2. Al regolamento sono allegate due cartografie, in scala 1:10.000 o 1:5.000 o in scala minore, oppure due elenchi, distinti, rispettivamente, per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione o per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, disponibili in formato elettronico, che evidenzino, oppure descrivano, localizzandole anche con l’utilizzo di colori differenti, le zone di cui all’articolo 11. 3. Per la redazione del regolamento i comuni possono avvalersi delle rispettive associazioni territoriali degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). La Regione provvede ad azioni di supporto e di coordinamento. 4. Il Comune invia il regolamento adottato alla Regione, anche in formato elettronico, per la verifica di conformità alla presente legge. 5. Per l’adozione del regolamento i comuni assicurano l’informazione e possono promuovere audizioni pubbliche.
ARTICOLO 13 Criteri per l’installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, misure di cautela
1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l’installazione di impianti è totalmente vietata ovvero può essere soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 3 per le zone di installazione condizionata. 2. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l’attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell’attività stessa. 3. Il Comune, all’interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l’autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli, impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all’interno di un prontuario orientativo. 4. All’interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate. 5. All’interno delle zone neutre l’installazione di impianti non è soggetto a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l’iter previsto dalle normative vigenti.
ARTICOLO 14 Individuazione dei siti per gli impianti di radiodiffusione
1. L’individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni. 2. La Regione Molise, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, comunicherà al Ministero delle Comunicazioni l’individuazione dei siti.
ARTICOLO 15 Criteri per l’installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, misure di cautela
1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l’installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata. 2. All’interno delle zone di vincolo l’installazione degli impianti può essere vietata, a condizione che il regolamento comunale indichi espressamente aree alternative, oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata. 3. L’individuazione delle zone di vincolo non può comunque configurarsi come un impedimento di fatto all’installazione degli impianti all’interno del territorio comunale o all’assicurazione della copertura radioelettrica. 4. Il Comune, all’interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l’autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all’interno di un prontuario orientativo. 5. All’interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l’installazione di impianti. 6. All’interno delle zone neutre l’installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono l’iter previsto dalle normative vigenti.
ARTICOLO 16 Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti
1. Il programma localizzativo di cui all’articolo 5, comma 1, contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all’installazione nell’arco temporale di un anno tenendo conto del regolamento comunale, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l’incremento della rete quali aumento della popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti, indicando facoltativamente l’investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale. 2. Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del regolamento comunale, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. I comuni possono organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema. 3. Per localizzazione si intende l’individuazione di un’area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell’impianto. 4. I gestori presentano annualmente in formato cartaceo e, ove richiesto, in formato elettronico il programma localizzativo al Comune e, in copia, alla Regione, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell’anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione. 5. I gestori possono integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti. 6. La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l’autorizzazione all’installazione di impianti nel corso dell’anno a cui si riferisce il programma stesso.
ARTICOLO 17 Modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall’ARPA
1. L’ARPA, ricevuta la domanda di autorizzazione, procede all’istruttoria della pratica: a) verificando la correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta; in caso di verifica con esito negativo, l’ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione; b) effettuando la valutazione teorica dei livelli di campo elettromagnetico prodotti dal singolo impianto e confrontandoli con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione, anche secondo quanto indicato nell’allegato "B" del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana). Nel caso di impianto già attivo, qualora si riscontrasse un valore superiore a 1/2 delle soglie previste dalla normativa vigente, è effettuata una misura in campo nelle aree individuate a maggiore livello di esposizione valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con l’impiego di metodologie normalizzate secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI); c) calcolando i livelli di campo elettromagnetico globali entro un’area circolare di raggio pari a 300 m. centrata nel punto di installazione dell’impianto oggetto dell’autorizzazione o verificando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione. Tale calcolo terrà conto della sovrapposizione delle emissioni elettromagnetiche provenienti da tutti gli altri impianti per telefonia mobile presenti nell’area considerata, nonché di eventuali impianti radiotelevisivi, con potenza in antenna superiore a 300 W presenti entro un’area circolare di raggio pari a 2 km. centrata nel punto di installazione dell’impianto oggetto dell’autorizzazione. 2. Al termine dell’istruttoria l’ARPA rilascia un parere tecnico favorevole nel caso in cui siano superate le verifiche di cui al comma 1, contrario nel caso in cui anche una delle verifiche non sia superata. Il parere favorevole può essere condizionato all’osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 5.
ARTICOLO 18 Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti
1. Procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo: a) alla realizzazione di impianti all’interno delle zone di attrazione; b) alla realizzazione, all’interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell’erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell’architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante; c) alla realizzazione, all’interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall’ARPAM, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione; d) alla realizzazione, all’interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui all’articolo 20. 2. Le procedure autorizzative o iter semplificati sono previsti nei regolamenti comunali. Non è comunque derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell’intera documentazione prevista dalla normativa vigente.
ARTICOLO 19 Spese per attività istruttorie
1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione o alla modifica degli impianti, per ogni singola installazione, sono stabilite dalla Giunta regionale, anche tenendo conto del tariffario delle prestazioni dell’ARPAM, secondo graduazione per potenza efficace e per contesto di inserimento, e variano da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro. 2. Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento. 3. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell’istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. 4. L’importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego. 5. Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione o della DIA.
ARTICOLO 20 Incentivi all’ammodernamento del parco impianti ed alla minimizzazione dell’esposizione
1. I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all’articolo 18, nonché della riduzione al 50 per cento delle spese per attività istruttorie: a) impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall’ARPAM; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria; b) impianti microcellulari; c) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione quali TACS e TV analogica; d) utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.
TITOLO III NORME PER IL RISANAMENTO DEI SITI NON A NORMA
ARTICOLO 21 Competenze e riferimenti normativi
1. La Regione adotta i piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e), dell’articolo 9, comma 1 della legge n. 36/2001 nonché ai sensi della presente legge. 2. I comuni esercitano i compiti di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale tramite l’ARPAM, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 36/2001 e dell’articolo 8 della presente legge, anche con riguardo alla corretta realizzazione dei piani di risanamento, sulla base di programmi di monitoraggio predisposti dall’ARPAM.
ARTICOLO 22 Misure
1. L’ARPAM provvede all’effettuazione delle verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche previste dall’articolo 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, nel quadro dei compiti fissati dall’articolo 14 della legge n. 36/2001.
ARTICOLO 23 Riduzione a conformità
1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dall’articolo 3 e dall’articolo 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con il contributo di una o più sorgenti. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità di cui all’articolo 3 e all’articolo 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. 2. All’attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Tale procedura consente di valutare per ogni sorgente l’entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d’antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali l’innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d’irradiazione dello stesso (modifica dell’antenna, adozione di opportuni schermi).
ARTICOLO 24 Piano di risanamento
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui all’articolo 23, non consenta il mantenimento della qualità del servizio, previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori devono predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate. 2. Il piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto previsto all’articolo 30.
ARTICOLO 25 Riduzione a conformità dei siti non a norma
1. L’ARPAM, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 21, comma 2, comunica gli esiti dei controlli effettuati ai comuni ed alla Regione. 2. Nei casi in cui si verifichi il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il Comune sede degli impianti diffida i gestori a procedere alla riduzione a conformità di cui all’articolo 23 entro un termine congruo e comunque entro e non oltre 60 giorni. A tal fine l’ARPAM provvede alla valutazione delle riduzioni da apportare ai singoli contributi di campo elettromagnetico generati dalle varie sorgenti. Il Comune informa l’ARPAM dell’ema-nazione della diffida in capo ai gestori. 3. Fino all’adozione delle eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore d’antenna, il gestore deve comunque ridurre la potenza secondo quanto prescritto dal Comune interessato, sulla base delle indicazioni dell’ARPAM. 4. In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformità, nel caso di superamento dei limiti di esposizione, il Comune, scaduto il termine della diffida, richiede agli organi statali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla Regione. 5. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, secondo quanto accertato dagli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al Comune, allegando la relativa certificazione unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.
ARTICOLO 26 Comunicazione dell’esistenza di siti non a norma. Impianti per radiodiffusione
1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, danno comunicazione alla Regione dell’avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui all’articolo 24, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori. 2. La Regione comunica al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti. 3. La Regione segnala agli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, la necessità di accertare il rispetto delle condizioni tecniche imposte negli atti di concessione, verificando in particolare che la potenza irradiata sia quella assentita nei suddetti atti. L’esito dell’accertamento rappresenta premessa alla redazione del piano di cui costituisce parte integrante.
ARTICOLO 27 Comunicazione dell’esistenza di siti non a norma. Impianti per telecomunicazioni
1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, danno comunicazione alla Regione dell’avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento, allegando la documentazione pervenuta dai gestori. 2. La Regione comunica al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti.
ARTICOLO 28 Procedure per la presentazione dei piani di risanamento da parte dei gestori
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, la Regione, ricevuta dal Comune la comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1, chiede ai gestori di presentare, entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non oltre 6 mesi, una proposta di piano di risanamento nonché di trasmetterne copia ai comuni territorialmente competenti, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità così come stabiliti dall’articolo 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. 2. Nel caso di piani di risanamento che interessino ambienti scolastici, sanitari o socio-assistenziali per l’infanzia, la Regione può individuare specifiche priorità o tempistiche abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni. 3. I gestori degli impianti ubicati nel sito oggetto di risanamento presentano alla Regione un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dell’intero sito, avente come oggetto della totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori. Il piano deve contenere altresì la specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione degli interventi, e della localizzazione delle strutture nei siti. 4. La Regione, sentiti i comuni interessati e acquisiti i preventivi pareri vincolanti degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio e dell’ARPAM, adotta il piano, anche con integrazioni o modificazioni. 5. Fino all’adozione del piano di risanamento il gestore deve comunque ottemperare alla richiesta di riduzione a conformità. 6. Ogni onere derivante dall’applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 36/ 2001.
ARTICOLO 29 Intervento sostitutivo
1. Trascorso il termine stabilito per la presentazione del piano, in caso di inerzia dei gestori la Regione adotta un piano di risanamento su proposta dell’ARPAM, avvalendosi del parere dei comuni, sentiti gli enti interessati e acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio. 2. Qualora il sito oggetto di risanamento comprenda sia impianti per radiodiffusione sia impianti per telefonia mobile, la Regione può adottare un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dell’intero sito, avente come oggetto la totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori. 3. Gli oneri derivanti dalla redazione dei piani unitamente alle relative azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti. 4. In caso di inerzia o inottemperanza dei gestori alle previsioni e prescrizioni del piano di risanamento adottato, la Regione richiede al Ministero delle Comunicazioni la disattivazione dei relativi impianti e ne dà comunicazione ai comuni interessati.
ARTICOLO 30 Trasferimento in siti conformi
1. Il trasferimento degli impianti in siti conformi deve avvenire, con onere a carico del titolare, preferibilmente in siti ove non siano prevedibili vincoli eccessivi alla potenza al fine del rispetto dei limiti vigenti. 2. Il risanamento di stazioni di telefonia cellulare collocate su siti di diffusione radio-televisiva avviene mediante l’algoritmo di riduzione a conformità previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. 3. Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento, disposto dal Ministero delle Comunicazioni, deve essere previsto nei siti individuati nei rispettivi piani nazionali vigenti di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. 4. Nel caso di risanamento di siti che siano già previsti dal piano di assegnazione per la radiodiffusione televisiva, nei quali coesistano impianti di radiodiffusione sia sonora sia televisiva, si può ipotizzare il trasferimento dei soli impianti di radiodiffusione sonora, se questo consente di conservare il sito nel piano di assegnazione vigente, con il numero e le caratteristiche degli impianti previsti.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 31 Informazione alla cittadinanza
1. I Comuni destinano almeno il 30 per cento degli introiti, derivanti dall’applicazione di sanzioni, dal versamento dei contributi per spese amministrative e dai canoni di affitto ai gestori di impianti di suoli o edifici di proprietà comunale, alla predisposizione di dispositivi per l’informazione alla cittadinanza sull’intensità delle emissioni nei siti sui quali insistono impianti di telecomunicazioni o radiotelevisivi.
ARTICOLO 32 Disposizioni transitorie
1. I regolamenti comunali attualmente in vigore che disciplinano la localizzazione degli impianti restano validi ed efficaci sino all’adozione del regolamento comunale adottato ai sensi della presente legge. 2. Trascorsi centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, restano valide ed efficaci unicamente le norme dei regolamenti comunali compatibili con i criteri dalla stessa legge dettati. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa vigente. 3. Al fine dell’adeguamento degli impianti in esercizio e di quelli che hanno ottenuto l’autorizzazione, i gestori, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a segnalare la propria condizione al Comune competente per territorio, all’ARPAM ed alla Regione, allegando alla comunicazione la documentazione di cui al comma 3 dell’articolo 5. La Giunta regionale ed i dirigenti regionali competenti assicurano le misure di coordinamento occorrenti affinché le riduzioni a conformità ed i risanamenti necessari abbiano luogo entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 33 Revoca di disposizioni amministrative. Modulistica
1. È revocata la direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 7 giugno 1993. 2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la modulistica applicativa unificata alla quale i comuni ed i titolari degli impianti sono tenuti ad attenersi. Nel medesimo termine la Giunta stabilisce il formato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti che i titolari sono tenuti a fornire ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 34 Verifica degli effetti
1. Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione e sugli effetti dalla stessa prodotti e ne propone eventuali modifiche o integrazioni.
ARTICOLO 35 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Formula Finale: Data a Campobasso, addì 10 agosto 2006
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