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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 02 dicembre 2005, n. 64
Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Princìpi

1. La Regione Toscana tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli
internati presenti negli istituti penitenziari ubicati nel territorio
regionale, secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge.
2. La Regione assume a base della propria azione il principio della
parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, fra persone libere e
persone detenute ed internate, e garantisce i livelli essenziali di assistenza
sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e
riabilitative, alla pari delle persone in stato di libertà.

ARTICOLO 2
Protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile

1. La Giunta regionale attiva procedure volte a stipulare un protocollo
di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale
dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono
individuati gli impegni che la Regione e i soggetti suindicati assumono per
migliorare lo stato di salute della popolazione carceraria, e le procedure di
collaborazione tra la direzione delle carceri e il servizio sanitario delle
aziende unità sanitarie locali nella predisposizione dei programmi e nella
esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati.
2. Il protocollo di intesa contiene altresì le modalità e i criteri per
rendere possibile la partecipazione diretta dei detenuti alle attività di
prevenzione, cura e riabilitazione ed il coinvolgimento delle associazioni del
terzo settore, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità che
spettano alla amministrazione penitenziaria per garantire le esigenze di
sicurezza.

ARTICOLO 3
Progetto obiettivo

1. Successivamente alla stipula del protocollo di intesa di cui
all’articolo 2, la Giunta regionale, sentiti i competenti organi di vertice a
livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile, con le procedure di concertazione previste dalle norme sulla
programmazione sanitaria toscana, approva un progetto obiettivo triennale per
la salute dei detenuti e degli internati nelle carceri toscane in attuazione
degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale. Il progetto triennale
deve contenere, tra l’altro:
a. le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel
triennio di validità del progetto in ciascuno degli istituti penitenziari, con
priorità per l’area della prevenzione e delle gravi patologie, e per
l’assistenza alle persone con dipendenze, ai minori, alle detenute madri, ai
detenuti ed internati con patologia psichiatrica e condizioni di disagio
psichico al fine di promuovere il benessere mentale e prevenire disturbi
psichici, con l’apporto integrato dei servizi territoriali competenti;
b. le modalità organizzative e funzionali, anche di tipo dipartimentale,
del servizio sanitario penitenziario presso ogni istituto di pena; i modelli
organizzativi sono differenziati secondo la tipologia dell’istituto, comunque
integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, e volti a
garantire un’assistenza sanitaria continuativa e il miglioramento progressivo
dell’assistenza negli istituti penitenziari;
c. i criteri e le modalità per il trasferimento dei detenuti che
necessitano di cure in regime di ricovero negli ospedali toscani e la
creazione di degenze esclusivamente riservate a tale tipologia di utenza;
d. programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori
sanitari che operano nelle carceri toscane, tenendo conto delle specificità
professionali e delle tipologie assistenziali, favorendo, nel quadro delle
intese con l’amministrazione penitenziaria, il coinvolgimento del personale di
polizia penitenziaria;
e. le indicazioni per l’adozione della carta dei servizi per la tutela
della salute in ambito penitenziario;
f. i criteri e le modalità per la costruzione di un sistema informativo
regionale finalizzato alla rilevazione epidemiologica dello stato di salute
della popolazione detenuta ed internata negli istituti penitenziari ubicati in
Toscana, per la programmazione ed il governo delle attività di prevenzione, di
cura e di riabilitazione in carcere, anche attraverso l’utilizzo della
cartella clinica informatizzata.

ARTICOLO 4
Compiti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, di concerto con i competenti organi di vertice a
livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile, emana le linee guida alle aziende unità sanitarie locali e alle
aziende ospedaliere della Regione per il buon funzionamento dei servizi
all’interno degli istituti penitenziari, per la messa a punto di protocolli
diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche
classi di malattie, e per la individuazione di indicatori di valutazione
dell’assistenza erogata.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale,
nell’ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione toscana,
una specifica relazione che dia conto dello stato di salute dei detenuti nelle
carceri toscane e del funzionamento dei servizi in particolare per quanto
contenuto nel protocollo di cui all’articolo 2.
3. La relazione inerente lo stato di salute dei detenuti nelle carceri
toscane e il funzionamento dei servizi è inviata al Ministero della giustizia
tramite i competenti organi di vertice a livello regionale della
amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

ARTICOLO 5
Compiti delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali della Regione attuano nelle carceri
toscane gli obiettivi di salute contenuti nel piano sanitario regionale ed
organizzano in ogni istituto penitenziario, sulla base del progetto obiettivo
di cui all’articolo 3 della presente legge, un modello organizzativo e
funzionale adeguato alle specificità detentive, capace di erogare prestazioni
pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta o internata.
2. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale, in
collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati,
provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti,
sui risultati raggiunti e sul grado di soddisfazione degli stessi detenuti
sull’assistenza sanitaria, con riferimento a indici obiettivi ed
oggettivamente riscontrabili.
3. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale nel cui
territorio è ubicato l’istituto penitenziario, secondo i criteri e le modalità
indicate nel progetto obiettivo di cui all’articolo 3, e in collaborazione con
i direttori degli istituti penitenziari interessati, ha l’onere di individuare
soluzioni atte ad agevolare le particolari esigenze di degenza dei detenuti
all’interno delle strutture ospedaliere della Toscana.

ARTICOLO 6
Personale sanitario

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dal trasferimento del personale
sanitario già dipendente dal Ministero della giustizia, attua modalità
operative di concertazione con le organizzazioni sindacali per stabilire le
procedure e i tempi per collocare il personale trasferito nella struttura
organizzativa dei servizi, tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli
svolti nell’anno precedente alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono all’assegnazione organica
del personale necessario al funzionamento dei modelli organizzativi e
funzionali previsti per ciascuno degli istituti penitenziari ubicati
nell’ambito della rispettiva competenza.
3. La Giunta regionale, in considerazione della specificità
dell’assistenza sanitaria svolta in carcere e dei diversi ruoli del personale
impegnato nell’assistenza sanitaria, provvede a realizzare, in collaborazione
con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione
penitenziaria e della giustizia minorile, corsi di formazione ed aggiornamento
del personale suindicato.
4. In attesa della collocazione definitiva, il personale transitato dal
Ministero della giustizia, è trasferito, in via provvisoria, alle dipendenze
funzionali delle aziende unità sanitarie locali nel cui territorio sono
ubicati i diversi istituti penitenziari. L’assegnazione definitiva avviene
entro sei mesi, sulla base dell’atto della Giunta regionale, di cui al comma 1.

ARTICOLO 7
Norme finali e transitorie

1. La Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge a
seguito dell’adozione, da parte del Ministero della giustizia, dei
provvedimenti necessari al trasferimento alla Regione del personale e delle
risorse di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della
L. 30 novembre 1998, n. 419).
2. In attesa dell’adozione dei provvedimenti nazionali di cui al comma
1, l’assistenza sanitaria all’interno degli istituti penitenziari ubicati sul
territorio regionale, in fase transitoria, è realizzata mediante una opportuna
opera di integrazione tra il servizio sanitario regionale e il servizio
sanitario penitenziario. Le modalità logistico-organizzative per lo
svolgimento dell’assistenza sanitaria, durante la fase transitoria, sono
determinate mediante specifici atti di intesa da stipularsi con i competenti
organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e
della giustizia minorile.
3. Durante la fase transitoria, le aziende unità sanitarie locali, nel
quadro delle intese e della integrazione di cui al comma 2, possono stipulare,
con il personale sanitario degli istituti penitenziari ubicati nel proprio
territorio, convenzioni libero-professionali finalizzate a promuovere
l’integrazione dei servizi di cui all’articolo 3, con il concorso
dell’amministrazione penitenziaria.
4. Successivamente all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nel
bilancio della Regione sono istituiti appositi capitoli all’interno della
unità previsionale di base (UPB) di spesa n. 265 “Servizi territoriali-Spese
correnti” destinati alla copertura degli oneri finanziari necessari per
l’attivazione e lo svolgimento del servizio sanitario penitenziario. In tale
UPB di spesa confluiscono le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del
Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 230/1999, e le
risorse finanziarie stabilite nella legge di bilancio.
5. Le risorse finalizzate al servizio sanitario penitenziario sono
assegnate annualmente dalla Giunta regionale alle aziende unità sanitarie
locali, tenendo conto delle tipologie degli istituti penitenziari, della
consistenza della popolazione carceraria e dei problemi specifici di salute
rilevati dalle aziende unità sanitarie locali, sentite le direzioni carcerarie.

ARTICOLO 8
Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. La Regione istituisce, così come previsto dal successivo comma 2,
l’ufficio del garante, presso il Consiglio regionale, al quale è demandato il
compito di assumere, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e
valutazione, le iniziative necessarie perché sia garantita la tutela della
salute e la qualità della vita delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale.
2. Con apposito provvedimento della Regione, da approvarsi entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite
le funzioni e le modalità organizzative dell’ufficio del garante.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 2 dicembre 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella
seduta del 24.11.2005.


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