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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 01 marzo 2007, n. 3
Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge, nell’ambito delle iniziative dirette a promuovere ed a diffondere, anche in ragione della loro funzione sociale, educativa ed economica, le professioni sportive, disciplina l’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.

ARTICOLO 2
(Figura professionale di accompagnatore di media montagna)

1. Per accompagnatore di media montagna si intende chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone nelle escursioni in montagna che non richiedono, per la progressione, l’uso di materiale alpinistico e sciistico;
b) illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche ed antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una fattiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate;
c) affiancamento, in ambito scolastico, del corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

ARTICOLO 3
(Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna)

1. L’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, di seguito denominato elenco, tenuto, presso l’Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, dalla commissione regionale di cui all’articolo 6.
2. L’iscrizione nell’elenco abilita all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna nel territorio regionale, salva la possibilità di iscriversi negli elenchi di altre Regioni, secondo quanto previsto dalle relative disposizioni normative.
3. Possono essere iscritti nell’elenco, previa domanda, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) età minima di anni 18;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente azienda unitaria sanitaria locale (AUSL);
d) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
e) abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.
4. L’iscrizione nell’elenco ha durata triennale ed è rinnovabile alla scadenza previa presentazione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla competente AUSL e dell’attestato di frequenza degli specifici corsi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 5.
5. Il Presidente della Regione rilascia agli iscritti nell’elenco, su proposta ed elaborazione grafica della commissione regionale di cui all’articolo 6, una tessera di riconoscimento ed un distintivo.

ARTICOLO 4
(Abilitazione professionale)

1. L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante il superamento di apposita prova di esame sostenuta, previa frequenza degli specifici corsi di formazione di cui all’articolo 5, dinanzi alla commissione regionale di cui all’articolo 6.
2. La prova di esame di cui al comma 1 consiste nell’accertamento teorico-pratico del possesso, da parte dei candidati, di una adeguata conoscenza di nozioni tecniche, didattiche e culturali.

ARTICOLO 5
(Provvedimento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale e la commissione regionale di cui all’articolo 6, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce, in particolare:
a) il programma e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale rispettivamente propedeutici al sostenimento della prova di esame di cui all’articolo 4 e al rinnovo dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3;
b) il programma, le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione della prova di esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 4;
c) le modalità di copertura assicurativa dei rischi connessi all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna;
d) i doveri comportamentali dell’accompagnatore di media montagna nell’esercizio della professione ed i provvedimenti disciplinari da applicarsi in caso di violazione degli stessi;
e) le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali dell’accompagnatore di media montagna;
f) le sanzioni amministrative a carico di coloro che, per le attività di accompagnamento di persone nelle escursioni in montagna, si avvalgono di soggetti non iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3;
g) le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sull’attuazione della presente legge;
h) il contingente di personale, con il profilo professionale di accompagnatore di media montagna, da reclutare presso gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, nonché la destinazione dello stesso contingente;
i) la natura e l’ammontare del trattamento economico spettante, nel rispetto della normativa vigente in materia, ai componenti della commissione regionale di cui all’articolo 6.
2. Il programma dei corsi di cui al comma 1, lettera a), deve prevedere quali insegnamenti fondamentali, in particolare:
a) aspetti pedagogici, metodologici e tecnici di un’escursione;
b) elementi di medicina, pronto soccorso, prevenzione incendi, orientamento e meteorologia;
c) elementi di storia, arte, cultura e tradizioni locali, organizzazione e sviluppo turistico, geologia, geomorfologia , ecologia, flora e fauna.

ARTICOLO 6
(Commissione regionale per la professione di accompagnatore di media montagna)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituita, presso l’Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, la commissione regionale per la professione di accompagnatore di media montagna, di seguito denominata commissione.
2. La commissione, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta da:
a) un dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione professionale, che la presiede;
b) un dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport;
c) un dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di ambiente;
d) una guida alpina;
e) un accompagnatore di media montagna;
f) un medico esperto in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna;
g) tre persone particolarmente esperte in una o più materie oggetto della prova di esame, di cui una designata dal Club alpino italiano (C.A.I.).
3. La commissione è validamente costituita quando risultano nominati almeno sette dei componenti previsti.
4. La commissione dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Regione che l’ha costituita ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

ARTICOLO 7
(Reclutamento di accompagnatori di media montagna nelle aree naturali protette regionali)

1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, conformemente a quanto previsto dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, individuano nella propria dotazione organica, nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 5, unità di personale con il profilo professionale di accompagnatore di media montagna.
2 Al reclutamento del personale con il profilo professionale di accompagnatore di media montagna degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, si provvede attraverso appositi concorsi unici banditi dalla Regione.

ARTICOLO 8
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 1 marzo 2007
Marrazzo


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