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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale18 febbraio 2005 n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita`.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Oggetto ed ambito di applicazione )

1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita` nel rispetto dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita`).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilita` da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonche` di quelle la cui realizzazione e` comunque di competenza dello Stato.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del d.p.r. 327/2001.

CAPO II
Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione

ARTICOLO 2
(Competenza in materia di espropri)

1. Costituiscono autorita` espropriante la Regione, le province,i comuni, le comunita` montane, le citta` metropolitane, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale,
nonche` ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.
2. L`autorita` competente alla realizzazione di un`opera pubblica o di pubblica utilita` e` competente all`emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell`opera medesima, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorita` espropriante:
a) il comune nel cui territorio l`opera si realizza;
b) la provincia per l`opera che interessi il territorio di piu` comuni;
c) la provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell`opera nel caso in cui interessi il territorio di piu` province.
4. Qualora l`autorita` espropriante realizzi l`opera pubblica o di pubblica utilita` tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l`autorita` medesima puo` delegare, in tutto o in parte, l`esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale,determinando l`ambito della delega nell`atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di societa` controllata, nonche`, per le attivita` preparatorie, di societa` di servizi.

ARTICOLO 3
(Conferimento di funzioni espropriative della Regione)

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione sono conferite:
a) al comune nel cui territorio l`opera si realizza;
b) alla provincia per l`opera che interessi il territorio di piu` comuni;
c) alla provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell`opera nel caso in cui interessi il territorio di piu` province.

ARTICOLO 4
(Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica)

1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), costituiscono autorita` espropriante per le opere di bonifica da loro realizzate.
2. I comuni costituiscono autorita` espropriante per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 5
(Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria)

1. Nei casi in cui la Regione e` soggetto beneficiario dell`espropriazione, l`autorita` espropriante stipula con il proprietario l`atto di cessione volontaria di cui all`articolo 45 del d.p.r. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.

CAPO III
Ufficio per le espropriazioni

ARTICOLO 6
(Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti)

1. Gli enti pubblici competenti alla emanazione degli atti di esproprio, nell`ambito della propria autonomia organizzativa,
individuano l`ufficio per le espropriazioni, il quale svolge tutte le funzioni che la vigente normativa attribuisce all`autorita` espropriante.
2. Gli enti locali possono assolvere l`obbligo di cui al comma 1 mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altra forma associativa prevista dalla legge.
3. Gli enti locali e gli altri enti pubblici, per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi dell`ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo o convenzione con l`ente medesimo.
4. La Regione incentiva la gestione associata delle funzioni in materia di espropriazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e dai provvedimenti attuativi.

CAPO IV
Disposizioni sul procedimento espropriativo

ARTICOLO 7
(Atti di apposizione del vincolo preordinato all`esproprio)

1. I vincoli urbanistici preordinati all`esproprio sono apposti mediante:
a) piano strutturale, nei casi di cui all`articolo 53, comma 2, lettera d) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ovvero sua variante;
b) regolamento urbanistico, di cui all`articolo 55 della l.r.1/2005, ovvero sua variante;
c) piano complesso di intervento, di cui all`articolo 56 della l.r. 1/2005 ovvero sua variante;
d) piani attuativi, di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;
e) varianti ai piani regolatori generali, di cui all`articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
2. Il vincolo preordinato all`esproprio decorre a partire dalla data di efficacia degli atti indicati al comma 1.
3. Gli atti di cui al comma 1 indicano espressamente che l`efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo preordinato all`esproprio.

ARTICOLO 8
(Comunicazione dell`avviso di procedimento per l`apposizione di vincoli espropriativi)

1. Ferme restando le altre modalita` di avviso previste da disposizioni regionali, l`autorita` espropriante comunica con lettera raccomandata, nei casi in cui si intende apporre il vincolo espropriativo, il deposito per la consultazione degli atti previsto:
a) dall`articolo 17, comma 2, della l.r. 1/2005;
b) dall`articolo 22, comma 3, della l.r. 1/2005;
c) dall`articolo 69, comma 2, della l.r. 1/2005.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e` effettuata al proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo espropriativo, risultante dai registri catastali.
3. Nella comunicazione sono indicati:
a) l`area interessata dal vincolo;
b) l`opera pubblica o di pubblica utilita` che si intende realizzare;
c) nominativo del responsabile del procedimento;
d) luogo di deposito per la consultazione dell`atto;
e) data entro cui e` possibile formulare osservazioni.
4. Allorche` il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta ovvero quando il proprietario sia deceduto e non risulti il proprietario attuale, la comunicazione e` effettuata mediante pubblico avviso che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3. L`avviso e` affisso nell`albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana almeno per trenta giorni; un estratto dell`avviso e` pubblicato su uno o piu` quotidiani a diffusione nazionale o locale.
5. I termini per la presentazione delle osservazioni dei proprietari decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 o dalla data di affissione nell`albo pretorio dei comuni nei casi di cui al comma 4.

ARTICOLO 9
(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita`)

1. La dichiarazione di pubblica utilita` di un`opera si intende disposta:
a) con l`approvazione del progetto definitivo dell`opera pubblica o di pubblica utilita` da parte dell`autorita` competente;
b) con l`approvazione dei piani attuativi di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;
c) con l`approvazione di strumenti di pianificazione o di altri atti, ovvero con il rilascio di concessioni, di autorizzazioni o di altri atti quando la normativa vigente attribuisce tale efficacia.
2. La pubblica utilita` dell`opera puo` essere dichiarata
contestualmente alla apposizione del vincolo preordinato all`esproprio, qualora con gli atti di cui all`articolo 7, comma 1, si provveda all`approvazione dei progetti definitivi delle opere medesime. In tal caso gli atti di apposizione del vincolo indicano esplicitamente che l`efficacia degli stessi comporta anche la dichiarazione di pubblica utilita` dell`opera.

ARTICOLO 10
(Determinazione urgente dell`indennita` provvisoria di espropriazione ed occupazione d`urgenza preordinata all`esproprio)

1. Oltre ai casi previsti dall`articolo 22, comma 2, del d.p.r. 327/2001, il decreto di esproprio puo` essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell`indennita` di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete previste dai piani o programmi regionali.
2. Oltre ai casi previsti dall`articolo 22 bis, comma 2, del d.p.r. 327/2001, il decreto che determina in via provvisoria l`indennita` di espropriazione e che dispone l`occupazione anticipata dei beni immobili necessari, puo` essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete previste dai piani o programmi regionali.

ARTICOLO 11
(Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio)

1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura dell`autorita` espropriante ed a spese del beneficiario dell`esproprio.
L`autorita` espropriante provvede successivamente a trasmettere al beneficiario il decreto di esproprio e le relative note di trascrizione e voltura.

CAPO V
Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio

ARTICOLO 12
(Spese per la procedura di esproprio)

1. Le spese per la procedura espropriativa, da includere nei costi delle opere, sono a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale l`espropriazione e` effettuata.

ARTICOLO 13
(Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio)

1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal d.p.r. 327/2001 possono essere effettuate anche mediante i messi comunali e provinciali.

CAPO VI
Edificabilita` di fatto e misure compensative

ARTICOLO 14
(Edificabilita` di fatto)

1. Ferma restando la necessita` dell`edificabilita` legale di cui all`articolo 37 del d.p.r. 327/2001, sono considerate edificabili di fatto le aree in relazione alle quali esista, sul piano tecnico ed economico, la concreta possibilita` dell`allacciamento tanto alle reti delle strade residenziali e della distribuzione dell`energia elettrica, quanto alle reti idriche e fognarie.

ARTICOLO 15
(Misure compensative nei casi di cessione volontaria)

1. Ferma restando la possibilita` di applicare misure compensative previste da altre disposizioni vigenti, nei casi di accordi di cessione volontaria ai sensi dell`articolo 45 del d.p.r. 327/2001, i comuni ed i privati possono convenire che, in luogo del prezzo del bene, ai proprietari delle aree da espropriare possa essere attribuito come corrispettivo, sempre entro i valori previsti dall`articolo 45, comma 2, del d.p.r. 327/2001, la facolta` di edificare su altre aree di proprieta` comunale o di terzi gia` edificabili previo accordo con i medesimi.

CAPO VII
Commissione provinciale espropri

ARTICOLO 16
(Commissione provinciale espropri )

1. Ogni provincia provvede all`istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all`articolo 41 del d.p.r. 327/2001.
2. La Commissione espropri e` composta da:
a) Presidente della provincia, che la presiede;
b) un tecnico designato dall`Agenzia del territorio;
c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2,e` nominato un membro supplente che partecipa alle attivita` della Commissione in assenza del titolare.
4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati piu` di una volta.
5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione e` istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.
6. Fino all`istituzione della Commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall`articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

ARTICOLO 17
(Modalita` di funzionamento della Commissione provinciale espropri )

1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:
a) le modalita` di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che,in caso di parita`, prevale il voto del Presidente;
b) la misura dell`indennita` spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 50,00 per ciascuna seduta;
c) la forma di pubblicita` del valore agricolo medio determinato dalla Commissione.
2. Le province provvedono altresi` ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria e l`assegnazione del personale necessario.
3. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali con apposito stanziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in egual misura tra tutte le province.

CAPO VIII
Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 18
(Disposizione finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall`applicazione delle norme di cui al capo VII della presente legge e` autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro 60.000,00 annui da imputare all`unita` previsionale di base (UPB) n. 131 "Attivita` di carattere istituzionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007.
2. Per l`anno 2005 il contributo di cui al comma 1 e` erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni.
3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 e` autorizzata la seguente variazione, per competenza e cassa per uguale importo, al bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:
- anno 2005 in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti",euro 60.000,00;in aumento:
UPB n. 131 "Attivita` di carattere istituzionale - spese correnti",euro 60.000,00;
- anno 2006 in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti",euro 60.000,00;
in aumento:
UPB n. 131 "Attivita` di carattere istituzionale - spese correnti",
euro 60.000,00;- anno 2007 in diminuzione: UPB n. 741 "Fondi - spese correnti",euro 60.000,00;
in aumento:
UPB n. 131 "Attivita` di carattere istituzionale - spese correnti",euro 60.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

ARTICOLO 19
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 (Delega dell`esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita`);
b) legge regionale 21 aprile 1986, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 50).

ARTICOLO 20
(Norma transitoria)

1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui,
alla data della sua entrata in vigore, risultino gia` apposti i vincoli urbanistici preordinati all`esproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la normativa previgente.


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