(b.u. 6 agosto 2020, n. 32, straord. n. 1. Avviso di rettifica in b.u. 7 agosto 2020, straord. n. 2)
Capo I
Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione
Sezione I
Disposizioni in materia di enti locali
Art. 1
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 7 e 8 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 2
omissis
Note al testo
Articolo sostitutivo dell'art. 24 ter della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 3
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 11 della legge provinciale sugli usi civici 2005; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 4
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 5
Disposizioni transitorie per le comunità
1. In vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 e, entro quindici giorni dallo svolgimento del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del presidente della comunità uscente o, in caso di impossibilità, in un componente del comitato esecutivo. Fino alla nomina del commissario gli organi delle comunità proseguono nell'esercizio dell'ordinaria amministrazione.
2. La durata dell'incarico dei commissari è fissata in sei mesi a far data dalla delibera che li ha nominati, salvo motivata proroga per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.
3. Il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica.
4. Al commissario spetta una indennità di carica, posta a carico della comunità, definita dalla Giunta provinciale e determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al presidente della relativa comunità.
5. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) non decadono e restano in carica per la stessa durata dell'incarico del commissario nominato ai sensi del comma 1; la presidenza è assunta dal medesimo commissario.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate alla comunità dalla normativa provinciale vigente, è costituita l'assemblea della comunità. L'assemblea della comunità è composta da due componenti per ogni comune compreso nel territorio della comunità. A tal fine ogni consiglio comunale elegge al suo interno due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, secondo criteri individuati dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige) entro trenta giorni dalla convalida degli eletti. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nell'assemblea dal consigliere di maggioranza e di minoranza più votati. L'assemblea è presieduta dal consigliere di maggioranza eletto dal comune con il maggior numero di abitanti compreso nella comunità. Il presidente convoca la prima seduta dell'assemblea entro il 31 dicembre 2020. L'assemblea della comunità dura in carica fino alla cessazione dell'incarico del commissario previsto da questo articolo.
7. Per quanto non previsto da quest'articolo vale il rinvio alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni previsto dall'articolo 14, comma 7, della legge provinciale n. 3 del 2006.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono le comunità con i propri bilanci.
Art. 6
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 15 e 16 della l.p. 10 febbraio 2010, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. Per una loro traduzione in ladino vedi l'avviso del presidente della provincia 6 agosto 2020, pubblicato nel bollettino ufficiale in calce alla presente legge.
Sezione II
Disposizioni in materia di organizzazione e personale
Art. 7
Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse
1. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo.
2. omissis
3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale.
Note al testo
Il comma 2 modifica l'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e l'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi) a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 8
Disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico
1. Per garantire la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata una spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per il personale appartenente al comparto scuola rispettivamente di 8.848.000 e di 18.752.000 euro, nell'ambito delle unità di voto 04.01 (Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica) e 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).
2. Per l'anno scolastico 2020-2021, il fondo di cui all'articolo 87 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), può essere destinato dalla Giunta provinciale a ulteriori esigenze dell'attività di docenza legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 9
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 12 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 10
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)
omissis
7. L'articolo 38 ter della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 5, si applica dal 1° gennaio 2021 con il limite di spesa dell'anno di riferimento.
8. Dall'applicazione dei commi 5 e 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale.
Note al testo
I commi da 1 a 6 modificano gli articoli 8, 28, 30 bis, 37, 38 ter e 63 della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 11
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 58 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 12
omissis
Note al testo
Articolo abrogativo della l.p. 4 gennaio 1988, n. 2 e dell'art. 12 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Sezione III
Disposizioni in materia di istruzione e cultura
Art. 13
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'articolo 19 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), relativo alle scuole musicali
omissis
4. La procedura concorsuale prevista dall'articolo 98 ter, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come inserito dal comma 3 del presente articolo, è indetta in modo da procedere alle relative assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022.
5. omissis
6. Per i fini di cui al comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 300.000 euro per l'anno 2022 sull'unità di voto 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria).
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.
Note al testo
- I commi da 1 a 3 modificano l'art. 93, inseriscono la sezione II bis nel capo I del titolo VI e l'art. 98 ter nella legge provinciale sulla scuola 2006; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- Il comma 5 modifica l'art. 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 14
Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia
1. In attesa dell'indizione della procedura concorsuale per l'assunzione dei coordinatori pedagogici previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), e in considerazione delle difficoltà di indire tale procedura a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, per lo svolgimento delle funzioni affidate al coordinatore pedagogico può essere preposto temporaneamente al circolo di coordinamento, per vacanza o assenza del titolare, personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale in servizio a tempo indeterminato e in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso alla qualifica di coordinatore pedagogico, nonché di comprovata esperienza professionale, anche maturata in precedenti incarichi di temporanea preposizione. La Provincia definisce criteri e modalità per l'individuazione di questo personale. Al personale preposto spetta il trattamento economico definito dalla contrattazione collettiva provinciale di lavoro.
2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola.
Art. 15
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 46 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 16
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 38 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 17
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 16 e introduttivo dell'art. 16 bis nella l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
Sezione IV
Disposizioni in materia di salute e politiche sociali
Art. 18
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)
omissis
4. Quanto previsto dal comma 3 si applica a decorrere dalla data prevista dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, fatte salve le scadenze delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con i medici ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).
omissis
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7 si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.
Note al testo
I commi da 1 a 3 modificano gli articoli 10, 14 e 20, i commi da 5 a 11 modificano gli articoli 28, 29, 31, 32 e 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 19
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 20 giugno 2008, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 20
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 6 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 21
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 28 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 22
Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)
1. omissis
2. I requisiti richiesti previsti dall'articolo 35, come modificato dal comma 1, si applicano nel caso di prima domanda presentata successivamente alla data di entrata in vigore di questo articolo. Negli altri casi continuano a trovare applicazione i requisiti previsti nel testo previgente.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Sezione V
Disposizioni in materia di edilizia abitativa e agevolata
Art. 23
Misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
1. Per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente e favorire la ripresa del settore edilizio la Provincia può concedere anche alternativamente, a coloro che realizzano interventi di recupero e di riqualificazione energetica:
a) contributi per la durata di dieci anni sulle rate di ammortamento dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per anticipare l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese sostenute; i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento del tasso d'interesse applicato sull'importo anticipato ai sensi dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), comma 9, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
b) contributi in conto capitale fino al 30 per cento dell'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta e il limite massimo di spesa su cui è possibile usufruire della relativa agevolazione fiscale ai sensi della normativa statale vigente, a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente.
2. Il contributo è destinato a interventi di recupero e di riqualificazione energetica relativi a unità immobiliari a uso abitativo, comprese le relative pertinenze e le parti comuni, come individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.
3. Il richiedente può chiedere i contributi previsti dal comma 1 anche per le spese fatturate a partire dal 1° gennaio dell'anno di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso ai contributi, le modalità e le condizioni di convenzionamento delle banche e i criteri per la definizione del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato per il contributo previsto dal comma 1, lettera a), e il limite massimo della spesa ammessa per il contributo previsto dal comma 1, lettera b).
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.
6. Per i fini del comma 1, lettera b), con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).
Art. 24
Ulteriori contributi provinciali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
1. Per gli interventi di recupero e di riqualificazione energetica previsti dall'articolo 23, comma 2, la Provincia può disporre contributi in conto capitale fino al 30 per cento dell'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta per ciascuna unità immobiliare e tipologia di intervento, nel limite massimo di spesa su cui è possibile usufruire dell'agevolazione fiscale relativa ai medesimi interventi prevista dalla normativa statale vigente, e 50.000 euro, o il minore importo, quando la spesa detraibile sia inferiore. Il contributo previsto da questo articolo è concesso a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente in relazione alla sua capienza fiscale.
2. Con la deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso ai contributi, il limite massimo di spesa ammessa e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo, nonché l'integrazione della misura di questo articolo con quelle previste dall'articolo 23.
3. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 23.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nell'ambito delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 23.
Art. 25
Contributi per la costruzione della prima casa di abitazione
1. Per favorire la realizzazione di immobili con impatto ambientale limitato la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammessa, per la costruzione della prima casa di abitazione, se l'intervento determina il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato dal soggetto certificatore abilitato. Il contributo può essere concesso anche per la costruzione della prima casa di abitazione come edificio in legno certificato architettura comfort ambiente (ARCA) o equivalenti.
2. La Provincia può riservare parte delle risorse disponibili per gli interventi previsti dal comma 1 realizzati mediante cooperative edilizie a proprietà individuale.
3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:
a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;
b) il limite massimo di spesa ammessa e la tipologia delle spese oggetto di contributo;
c) gli eventuali vincoli a carico del beneficiario del contributo;
d) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;
e) l'eventuale divieto di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
f) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza dal contributo.
4. Il contributo è concesso anche per gli interventi per i quali è stato acquisito il titolo edilizio abilitativo prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva al 1° luglio 2020. Non è ammessa a contributo la costruzione di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).
Art. 26
Disposizioni particolari per la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa per gli anni 2020 e 2021
1. Per gli anni 2020 e 2021 in caso di cessioni in proprietà individuale degli alloggi realizzati dalle cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 86 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), è concessa sulla somma da restituire dal socio assegnatario una riduzione pari al 20 per cento, anche in deroga al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992.
Art. 27
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 5 e 9 della l.p. 7 novembre 2005, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Sezione VI
Disposizioni in materia di contratti pubblici
Art. 28
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 29
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 30
omissis
Note al testo
Articolo abrogativo dell'art. 4 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2.
Art. 31
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 32
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 33
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 7 bis e 8 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 34
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 60 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 35
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 7 quater nella l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 36
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 4 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Sezione VII
Disposizioni in materia di sviluppo economico, di artigianato, di commercio, di turismo e di agricoltura
Art. 37
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 38
Misure per investimenti delle imprese
1. Al fine di rilanciare le attività economiche a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia sostiene i piccoli e medi operatori economici operanti in provincia di Trento mediante misure dirette all'acquisizione di fabbricati da destinare alla propria attività economica con le modalità previste dall'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2020. Le misure sono attuate entro l'anno 2021.
2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e artigianato).
Art. 39
Contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione
1. La Provincia può concedere sovvenzioni nei confronti delle piccole e medie imprese del settore dell'autotrasporto per contribuire ai costi salariali a condizione che il personale il cui salario è oggetto di sovvenzione continui a svolgere l'attività lavorativa durante il periodo di riferimento del contributo e nei ventiquattro mesi successivi, anche a fronte di specifico accordo sindacale.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:
a) i criteri di individuazione delle imprese che beneficiano del contributo previsto da questo articolo;
b) la misura del contributo;
c) i criteri, le condizioni, che possono prevedere anche un impegno del datore di lavoro di non ridurre i salari, e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo.
3. La misura prevista da questo articolo può essere concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e sue successive modificazioni.
4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e artigianato).
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 4 settembre 2020, n. 1336.
Art. 40
Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)
1. omissis
2. La Provincia, in attuazione di questo articolo, è autorizzata a compiere ogni atto necessario per promuovere la modifica dello statuto della fondazione Edmund Mach in conformità a quanto indicato da questo articolo al fine della sua approvazione entro il 30 settembre 2020 e per la conseguente sostituzione del consiglio di amministrazione nei successi tre mesi. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dal presente articolo, la Giunta provinciale non procede alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione il cui mandato è in scadenza nel medesimo periodo; conseguentemente il mandato di questi componenti è prorogato.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 41
Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020
1. La Provincia può concedere contributi nei confronti degli operatori economici che assumono nella stagione estiva 2020 un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:
a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo;
b) la misura del contributo;
c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione, il criterio di adeguatezza previsto dal comma 1 e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
3. La misura prevista da quest'articolo può essere concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue successive modificazioni.
4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per gli anni 2020 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 28 agosto 2020, n. 1301.
Art. 42
Disposizioni per incentivare l'ospitalità in Trentino dei residenti trentini
1. Al fine di favorire lo svolgimento delle vacanze in Trentino da parte dei residenti in provincia e sostenere la ripresa del comparto turistico locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia può concedere un incentivo per la vacanza ai residenti che soggiornano presso strutture ricettive dal 1° luglio 2020 fino al 30 novembre 2020, attraverso la riduzione del costo della vacanza, secondo le modalità previste da quest'articolo.
2. Ai residenti nella provincia che soggiornano dal 1° luglio 2020 fino al 30 novembre 2020 in una struttura ricettiva trentina è riconosciuta la seguente agevolazione:
a) 50 euro a persona pagante, nel caso di pernottamento di almeno tre notti;
b) 100 euro a persona pagante, nel caso di pernottamento di almeno sette notti.
3. Quest'articolo si applica alle seguenti strutture ricettive: gli esercizi alberghieri, gli esercizi di affittacamere, gli esercizi rurali, i bed and breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, gli alberghi diffusi, le strutture ricettive all'aperto, gli esercizi agrituristici, i rifugi alpini ed escursionistici.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento alla documentazione da presentare per la concessione del contributo, anche per il periodo precedente alla data di approvazione della deliberazione.
5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).
Attuazione
Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 21 agosto 2020, n. 1239.
Art. 43
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 44
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 5, 16 e 76 della legge provinciale sul commercio 2010; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 45
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 1 della l.p. 3 luglio 2020, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 46
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 47
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 23 bis della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 48
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 32 della l.p. 3 aprile 2007, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Sezione VIII
Disposizioni in materia di beni pubblici
Art. 49
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Sezione IX
Disposizioni in materia di energia, ambiente e territorio
Art. 50
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 51
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 65 e 97 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo provvedimento.
Art. 52
Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese
1. Per favorire la definizione delle modalità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici essenziali della regione Lombardia per l'anno in corso e fino all'inizio dei lavori per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro e, comunque, non oltre la scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico afferente la gestione degli invasi sul fiume Chiese, la Provincia può promuovere la definizione di un accordo, ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con la Regione Lombardia e il concessionario per regolare:
a) la fornitura, fino alla data prevista dall'accordo, di quantitativi d'acqua aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in base al "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - edizione 21 marzo 2002" e a quelli dovuti, nelle more della messa in sicurezza delle opere di regolazione, in base al "Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008";
b) le modalità di svaso e reinvaso dei quantitativi d'acqua aggiuntivi;
c) i criteri per il calcolo della compensazione economica dovuta al concessionario, prevedendo in particolare i limiti massimi e il termine ultimo per la corresponsione;
d) le modalità di corresponsione della compensazione economica dovuta al concessionario.
2. La compensazione economica prevista dal comma 1 può essere corrisposta dalla Provincia se entro il 31 dicembre 2020 è concluso un accordo di programma con la Regione Lombardia avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, interventi o altre attività di interesse comune sul territorio provinciale nel quale si prevede che la Regione Lombardia concorra al loro finanziamento in misura non inferiore alla compensazione, fissando inoltre un termine massimo entro il quale dev'essere avviata la realizzazione delle opere, degli interventi o delle altre attività individuati. Se l'accordo non è sottoscritto entro quest'ultimo termine la compensazione economica può essere comunque corrisposta dalla Provincia a fronte del versamento anticipato da parte della Regione Lombardia, secondo le modalità stabilite nell'accordo ai sensi del comma 1, lettera d).
3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 09.04 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato).
Art. 53
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 48 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 54
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 42 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 55
Riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza
1. Al fine di fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, questo articolo introduce disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza in deroga alla disciplina in materia di cambio d'uso prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008). Per quanto non disposto da questo articolo, resta ferma l'applicazione della disciplina provinciale vigente in materia di alloggi destinati a residenza.
2. Entro il 31 dicembre 2021 i comuni individuati nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008 definiscono con variante al piano regolatore generale (PRG) il dimensionamento massimo degli interventi di cambio d'uso per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze su edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo nel rispetto della percentuale massima stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008. Il cambio d'uso deve riguardare edifici che non ricadono in aree destinate dai PRG al fabbisogno abitativo primario, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), ed è ammesso solo se parte di un intervento di recupero dell'edificio ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, prevista dall'articolo 77, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che comporti il miglioramento della classe energetica fino al raggiungimento della classe superiore a quella obbligatoria e la riqualificazione del medesimo sotto il profilo architettonico e paesaggistico. Quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, la riqualificazione è soggetta a parere obbligatorio e vincolante della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).
3. La variante al PRG prevista dal comma 2 è adottata in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e ad essa si applica la procedura semplificata prevista dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 per le varianti non sostanziali.
4. In ragione degli effetti economici e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, fino all'individuazione del dimensionamento previsto dal comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 è ammesso il cambio d'uso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge in alloggi per il tempo libero e vacanze entro un contingente pari al 10 per cento del dimensionamento per residenza ordinaria individuato dai PRG con la variante adottata sulla base dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008. Il cambio d'uso è ammesso se il PRG non ha espressamente escluso la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze e se sono rispettate le condizioni di cui al comma 2. Entro il 20 dicembre 2020 con deliberazione del consiglio comunale può essere esclusa l'applicazione di questo comma; nei comuni soggetti al rinnovo degli organi nel turno elettorale generale 2020, detta deliberazione può essere assunta solo dopo lo svolgimento delle elezioni. La domanda di permesso di costruire o la SCIA relative agli interventi di recupero comportanti il cambio d'uso possono essere presentate al comune competente a decorrere dal 20 dicembre 2020.
Art. 56
Disposizione transitoria in materia di esenzione del contributo di costruzione
1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 non è dovuto il contributo di costruzione per gli interventi di cui all'articolo 88, comma 1, lettera d bis), della legge provinciale per il governo del territorio 2015.
Art. 57
Disposizione transitoria in materia di termini relativi alla pianificazione urbanistica
1. Fino al 31 dicembre 2020, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19 e in deroga a quanto previsto dagli articoli 37, comma 8, e 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il termine per l'adozione definitiva del piano regolatore generale (PRG) e delle sue varianti è di 240 giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell'articolo 37, comma 6, della legge provinciale per il governo del territorio 2015; per le varianti urgenti e non sostanziali il termine previsto da questo comma è ridotto della metà.
2. Questo articolo si applica anche ai PRG e alle varianti adottati in via preliminare alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sezione X
Altre modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)
Art. 58
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 16, 20, 27, 42 e 43 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Sezione XI
Disposizioni in materia di contabilità
Art. 59
Concessione di crediti a Trentino sviluppo s.p.a.
1. La scadenza del rimborso del finanziamento soci a Trentino sviluppo s.p.a. previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dall'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, è posticipata al 31 dicembre 2025.
2. Il rimborso è effettuato a decorrere dal 2022 in rate costanti.
Art. 60
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 64 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 61
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.
Art. 62
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.
2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D.
Capo II
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione
Art. 63
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2020 - 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022".
2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:
a) anno 2020: in termini di competenza +353.169.528,65 euro, in termini di cassa +1.207.873.847,95 euro;
b) anno 2021: in termini di competenza -147.433.358,31 euro;
c) anno 2022: in termini di competenza -12.655.196,11 euro.
3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022.
4. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2020 sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022".
Art. 64
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A - Tabella D
omissis
Note al testo
Disposizioni finanziarie.
Allegato
omissis
Note al testo
Disposizioni finanziarie.