(b.u. 6 agosto 2019, n. 31, straord. n. 2. Avviso di rettifica in b.u. 7 agosto 2019, n. 31, straord. n. 3)
Capo I
Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione
Art. 1
Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)
omissis
3. La domanda di restituzione di depositi cauzionali già costituiti in favore della Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge, e di importo non superiore a quello previsto dal comma 2, è presentata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, in conformità alle modalità e ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.
Note al testo
I commi 1 e 2 modificano l'art. 51 e inseriscono l'art. 52 bis, rispettivamente, nella legge provinciale di contabilità 1979; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 2
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 38 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 3
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 9 e 17 della l.p. 12 febbraio 2019, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 4
Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979
1. omissis
2. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore di questa legge rimane in carica fino all'adozione, da parte della Giunta provinciale, del disegno di legge relativo al rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2019.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 5
Disposizioni sull'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) e dell'articolo 34 ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della legge provinciale concernente "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018" sono apportate le modificazioni contenute nei commi 2 e 3.
omissis
Note al testo
I commi 2 e 3 modificano l'art. 3 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9 e l'art. 34 ter 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
Art. 6
Limiti di spesa per il personale provinciale. Abrogazione dell'articolo 11 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione
1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 relativa ai corrispondenti comparti, è autorizzata:
a) per l'anno 2019 in 232.582.145 euro;
b) per l'anno 2020 in 232.582.145 euro;
c) per l'anno 2021 in 232.582.145 euro.
2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 per tutto il personale appartenente al comparto scuola, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 relativa al medesimo comparto, è autorizzata:
a) per l'anno 2019 in 506.751.350 euro;
b) per l'anno 2020 in 506.751.350 euro;
c) per l'anno 2021 in 506.751.350 euro.
3. La spesa prevista dal comma 1 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il proprio personale messo a disposizione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".
4. La spesa prevista dal comma 1 include la quota del fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, per il personale provinciale del comparto autonomie locali, definita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 (Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18.
5. La spesa prevista dal comma 1 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il personale, già dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale, trasferito alla Provincia ai sensi dell'articolo 25 bis della legge 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007).
6. La spesa prevista dal comma 1 è aumentata degli oneri autorizzati dall'articolo 6, comma 2 ter, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativi al personale del comparto autonomie locali e del comparto sanità, definiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della medesima legge provinciale.
7. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate fino al 2018 nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).
8. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.
9. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.
10. omissis
11. L'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 è abrogato.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le variazioni di stanziamento disposte da questo assestamento di bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede con le variazioni di stanziamento disposte da questo assestamento di bilancio sul capitolo di spesa relativo ai rinnovi contrattuali.
Note al testo
Il comma 10 modifica l'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 7
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 8, 9, 12 ter, 15 bis, 21, 53 bis, 69 e 75 della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 8
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 39 quater e 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 9
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 10
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1990, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 11
Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)
omissis
3. Dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo previsto dal comma 1, anche transitorio, e comunque entro il 31 ottobre 2019, cessano di applicarsi le corrispondenti disposizioni contrattuali in vigore.
Note al testo
I commi 1 e 2 modificano l'art. 77 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 12
Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987)
omissis
3. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 1988, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alla determinazione dei contributi e delle ulteriori prestazioni relative all'anno 2019 non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note al testo
I commi 1 e 2 modificano l'art. 22 e inseriscono l'art. 22 bis nella l.p. 4 gennaio 1988, n. 2; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 13
Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), dell'articolo 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), dell'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e abrogazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relativi alla trasparenza
omissis
5. Quest'articolo acquista efficacia quindici giorni dopo l'entrata in vigore di questa legge.
6. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019, sull'unità di voto 01.08 (Statistica e sistemi informativi).
Note al testo
I commi da 1 a 4 modificano l'art. 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, l'art. 2 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4, l'art. 3 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e abrogano l'art. 4 bis della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 ; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
Art. 14
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 15
Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice
omissis
3. Il comma 1 si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede il comune di Dimaro Folgarida con il proprio bilancio.
Note al testo
I commi 1 e 2 modificano, rispettivamente, gli articoli 2 e 14 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 16
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 24 quater nella l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 17
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 18
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 8 ter della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 19
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 20
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 15 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 21
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo degli articoli 36 bis e 98 bis, sostitutivo dell'art. 56 bis, modificativo degli articoli 65, 67, 73, 89, 110, 111 della legge provinciale sulla scuola 2006 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 22
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 25 bis, 46, 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 23
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 24
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 19 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15 ; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 25
Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)
omissis
3. Il comma 1 si applica sulle somme riscosse a partire dal 1° gennaio 2020.
4. Il comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2020.
Note al testo
I commi 1 e 2 modificano l'art. 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 26
Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)
omissis
7. Alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 1 quinquies, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 si continua ad applicare la disciplina previgente.
Note al testo
I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 5, 10 e 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 27
Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)
omissis
6. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 25 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal presente articolo.
Note al testo
I commi da 1 a 6 modificano gli articoli 23 e 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 28
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 4 aprile 2011, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 29
Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026
1. La Provincia, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concorrere al finanziamento delle strutture sportive e di altre opere, attrezzature e impianti di competenza dei comuni connessi allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, a valere sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993). Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i criteri di finanziamento, che possono prevedere la copertura integrale dei costi.
2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.114.000 euro per l'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2030 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).
Art. 30
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 2, 6, 9, 14, 16, 28, 32 e introduttivo dell'art. 15 bis nella legge provinciale sullo sport 2016 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 31
omissis
Note al testo
Articolo sostitutivo dell'art. 24.1 e introduttivo dell'art. 34 sexies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 32
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 25 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 33
Partecipazione della Provincia all'expo Dubai 2020
1. In relazione al rilevante interesse che l'evento "Expo Dubai 2020" assume in rapporto ai temi oggetto della manifestazione e al concreto interesse e contributo che a tale evento possono dare la Provincia, l'Università degli studi di Trento, gli enti di ricerca e il sistema delle imprese che operano sul territorio provinciale, la Provincia promuove forme di collaborazione con il comitato organizzatore, finalizzate a favorire la partecipazione del sistema economico trentino all'evento.
2. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere gli atti e gli accordi con gli enti pubblici e privati per il loro coinvolgimento nel conseguimento dei fini del comma 1.
3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'esercizio 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 sull'unità di voto 14.01 (Industria, PMI e artigianato).
Art. 34
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 3 novembre 2009, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 35
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 36
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 97 quater nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.
Art. 37
Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)
1. omissis
2. Il comma 1 è efficace a decorrere dal 12 giugno 2019.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 38
Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"
omissis
14. Le modificazioni della legge provinciale n. 15 del 2005 apportate dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano alle domande di alloggio e di contributo integrativo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge o presentate a seguito dell'approvazione di bandi già pubblicati alla medesima data.
Note al testo
I commi da 1 a 13 modificano gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e inseriscono l'art. 6 bis 1 nella l.p. 7 novembre 2005, n. 15; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 39
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 8 bis e modificativo dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 40
Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)
1. omissis
2. Le modificazioni alla legge provinciale n. 15 del 2012, apportate dal comma 1, decorrono dal 1° gennaio 2019.
3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 10 della l.p. 24 luglio 2012, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 41
Misure per la promozione del lavoro femminile
1. Per la determinazione della quota dell'assegno unico diretta a soddisfare i bisogni particolari della vita finalizzati alla cura, educazione ed istruzione dei figli, con riguardo alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni, la Giunta provinciale può incrementare la deduzione per i redditi da lavoro femminile, in sede di definizione dei criteri relativi agli oneri deducibili dal reddito del nucleo familiare per la valutazione della condizione economica ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.
2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).
Art. 42
Valutazione di fattibilità di ulteriori misure per la conciliazione famiglia-lavoro
1. La Provincia effettua un'analisi delle possibili modalità di intervento al fine di promuovere il progressivo avvicinamento tra il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori del settore privato e quello del settore pubblico relativamente ai diritti spettanti in caso di maternità. L'analisi, volta all'introduzione di specifiche misure nell'ambito della manovra finanziaria per l'anno 2020, è effettuata con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali ed è diretta, in particolare, ad approfondire l'efficacia delle misure in relazione all'obiettivo di favorire la maternità, tenuto conto di quelle già attivate, e a valutarne gli impatti finanziari sul bilancio e la relativa sostenibilità.
Art. 43
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 44
Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)
omissis
4. Le modificazioni della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 apportate dai commi 1 e 3 si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2019.
5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.
Note al testo
I commi da 1 a 3 inseriscono l'art. 14 bis e modificano gli articoli 17 e 18 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 45
Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)
1. omissis
2. Le modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 apportate dal comma 1 si applicano ai bandi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 46
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 19 ter, 23, 24, 38, 41, 44, 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 47
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 3 bis della l.p. 28 maggio 1998, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 48
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 4 della legge provinciale sul lavoro 1983 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 49
Disposizioni per il monitoraggio dell'apprendimento delle lingue straniere
1. La Provincia provvede, anche attraverso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE), a monitorare l'attuazione dell'offerta didattica programmata dalle istituzioni scolastiche e formative con riferimento alle lingue straniere, nell'ottica di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dalle norme provinciali. La Giunta informa annualmente il Consiglio provinciale sugli esiti del monitoraggio.
Art. 50
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.
3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.
Art. 51
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.
2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.
Capo II
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione
Art. 52
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2019-2021, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021".
2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:
a) anno 2019: in termini di competenza + 264.352.968,25 euro; in termini di cassa + 907.957.849,44 euro;
b) anno 2020: in termini di competenza + 15.925.743,67 euro;
c) anno 2021: in termini di competenza + 3.800.299,39 euro.
3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2019-2021.
4. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2018 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2019 sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021".
Art. 53
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A - Tabella E
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Allegato
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Note al testo
Disposizioni finanziarie.