(b.u. 4 agosto 2021, n. 30, straord. n. 3)
Capo I
Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione
Sezione I
Disposizioni per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Art. 1
Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIEC)
1. La Provincia autonoma di Trento adegua la propria legislazione alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal PNIEC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNC), previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).
2. Per ragioni di urgenza, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992, con uno o più regolamenti la Provincia può individuare le disposizioni della legislazione statale che trovano immediata applicazione nel territorio provinciale. I regolamenti possono dettare disposizioni di coordinamento, anche di carattere transitorio, tra la legislazione statale e provinciale, anche in deroga alla legislazione provinciale vigente in via ordinaria per l'ambito normativo di riferimento, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento. I regolamenti sono approvati previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime anche in relazione all'urgenza dell'intervento normativo; i regolamenti possono essere approvati previo adeguamento alle osservazioni espresse dalla commissione.
3. Con riferimento agli interventi legati ai piani previsti dal comma 1, di competenza della Provincia, dei comuni della provincia e dei relativi enti strumentali, si applica la disciplina provinciale relativa ai controlli e alla rendicontazione.
4. La Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dalla legislazione statale nel caso della mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del PNRR e del PNIEC, nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, quando il soggetto attuatore è un comune della provincia. La nomina dell'ente, organo, ufficio o commissario ad acta cui spetta in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari o di provvedere all'esecuzione dei progetti spetta al Presidente della Provincia, sentito il comune.
Art. 2
Disposizioni relative al procedimento di approvazione contenuto nel PNRR del progetto "Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione)"
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 e in attuazione del piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, la partecipazione della Provincia all'approvazione del progetto relativo al potenziamento della linea ferroviaria Verona - Brennero, intervento inserito nell'allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), è effettuata secondo quanto previsto da questo articolo.
2. La posizione della Provincia è definita sul progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, sentiti i comuni nel cui territorio è prevista la localizzazione dell'opera e acquisiti i pareri e le osservazioni sull'adozione preliminare dell'aggiornamento al PUP ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), anche in modo coordinato con la partecipazione pubblica effettuata ad altri fini. La Provincia acquisisce inoltre il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Se i pareri richiesti ai sensi di questo comma non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, la posizione della Provincia è definita prescindendo da essi.
3. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale circa la posizione assunta sul progetto "Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione)".
4. Ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la Provincia esprime la propria posizione nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 44 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.
5. Dopo l'approvazione del progetto per il potenziamento della linea ferroviaria Verona - Brennero, la Giunta provinciale approva in via definitiva l'aggiornamento del PUP ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, integrato e modificato in base alle risultanze della conferenza di servizi e della determinazione del comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Sezione II
Disposizioni in materia di tributi, crediti e spese
Art. 3
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 4
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dell'art. 25 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dell'art. 5 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9 e dell'art. 4 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 19; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste quattro leggi.
Art. 5
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 6
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 17 della legge provinciale sull'Europa 2015; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Sezione III
Disposizioni in materia di enti locali
Art. 7
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 8
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 6 e 16 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 9
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 10
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 19 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Sezione IV
Disposizioni in materia di organizzazione e personale
Art. 11
Modificazione dell'articolo 31 (Proroga di graduatorie del personale provinciale) della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7
1. omissis
2. La modifica prevista dal comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2021.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 31 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 12
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 13
Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)
1. omissis
2. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 14
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 75 quinquies della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 15
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 16 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 16
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 19.1 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Sezione V
Disposizioni in materia di contratti e servizi pubblici
Art. 17
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 7 e 8 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 e dell'art. 39 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
Art. 18
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 3 della l.r. 5 novembre 1968, n. 40 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 19
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Sezione VI
Disposizioni in materia di cultura, istruzione e università
Art. 20
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 28 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 21
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 25 febbraio 1985, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 22
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo del capo II bis e dell'art. 6 bis nella l.p. 30 luglio 2008, n. 13 (i testi del nuovo capo e del nuovo articolo, quindi, sono riportati in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 23
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 e dell'art. 6 bis della legge provinciale sui giovani 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
Art. 24
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 25
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003), e della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)
omissis
8. La deliberazione prevista dall'articolo 4 bis, comma 2, della legge provinciale sull'handicap 2003, come introdotto dal comma 7, fissa la data dalla quale si applicano gli articoli 4 e 4 bis della legge provinciale sull'handicap 2003, come modificati e introdotti dal presente articolo. La deliberazione è approvata dalla Giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. La Giunta provinciale, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, è autorizzata a definire le condizioni, la documentazione e le modalità da applicare, fino alla data fissata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 8, per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, quando non contestuale all'accertamento previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale sull'handicap 2003.
10. Le certificazioni rilasciate fino alla data stabilita ai sensi del comma 8 in base all'articolo 4 della legge provinciale sull'handicap 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, mantengono validità fino alla loro data di scadenza.
11. Alla copertura delle spese derivanti dall'articolo 4 bis della legge provinciale sull'handicap 2003, introdotto dal comma 7, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.
Note al testo
I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 29, 74 e 120 della legge provinciale sulla scuola 2006, modificano l'art. 4 e introducono l'art. 4 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste due leggi.
Art. 26
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 13 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 27
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 7 gennaio 1997, n. 1 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 28
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 7 quater della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Sezione VII
Disposizioni in materia di Parco nazionale dello Stelvio, pesca e acque pubbliche
Art. 29
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 44 sexies, 44 octies, 44 novies, 44 undecies e 114 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 30
Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)
omissis
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale sulla pesca 1978, come sostituito dal presente articolo, lo studio del rischio è predisposto quale stralcio di aggiornamento della carta ittica provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Note al testo
I commi 1 e 2 sostituiscono l'art. 8 e modificano l'art. 22 della legge provinciale sulla pesca 1978; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 31
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e abrogativo dell'art. 26 octies della l.p. 6 marzo 1998, n. 4; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste due leggi.
Sezione VIII
Disposizioni in materia di servizi antincendi
Art. 32
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 21 bis della l.p. 22 agosto 1988, n. 26 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 33
Integrazioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)
omissis
3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 si applicano a decorrere da nove mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Note al testo
I commi 1 e 2 modificano gli articoli 3 e 16 della l.r. 20 agosto 1954, n. 24; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 34
Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 e dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), in materia di attività contrattuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari
omissis
6. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 16, comma 6 ter, della legge provinciale n. 26 del 1988, introdotto dal comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Note al testo
I commi da 1 a 5 modificano gli articoli 8 e 61 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, l'art. 16 della l.p. 22 agosto 1988, n. 26 e l'art. 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste tre leggi.
Sezione IX
Disposizioni in materia di salute e servizi sociali
Art. 35
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 4 e 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 36
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 37
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 27 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 38
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 39
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 13 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 40
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 14 marzo 2013, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 41
Modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), relative alla consigliera di parità nel lavoro
omissis
3. Il consigliere di parità in carica alla data di entrata in vigore di questo articolo prosegue il proprio incarico presso il Consiglio provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2022. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, come modificati da questo articolo, si applicano per la nomina della consigliera e della viceconsigliera successiva alla data della loro entrata in vigore. In sede di prima applicazione della procedura di nomina di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, come modificato da quest'articolo, la procedura è avviata almeno 120 giorni prima della data delle elezioni e il consigliere di parità e il viceconsigliere in carica continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino alla nomina della nuova consigliera e viceconsigliera. I commi 4, 5, 6 bis, 7, 7 bis e 7 ter dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, come modificati da questo articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. In sede di prima applicazione del predetto articolo 16, comma 5, il termine per la presentazione della proposta di programma di spese per l'anno successivo al Consiglio provinciale è fissato al 31 ottobre 2021.
4. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questo articolo provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.
Note al testo
I commi 1 e 2 modificano gli articoli 6 e 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 42
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 9 febbraio 2021, n. 3.
Sezione X
Disposizioni in materia di sviluppo economico e turismo
Art. 43
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 6 bis nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 44
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 14 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 45
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 12 bis nella l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 46
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 2 bis nella l.p. 7 dicembre 2016, n. 18 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
Art. 47
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 14 ter, 14 sexies 1, 14 sexies 3, 14 septies e 23 bis della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 48
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 46 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 49
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 13, 19 e 21 della l.p. 11 dicembre 2020, n. 14; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 50
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 16 e 20 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 51
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 17 marzo 1988, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Sezione XI
Abrogazioni
Art. 52
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali desuete:
a) articolo 26 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);
b) comma 5 bis dell'articolo 128 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).
2. Sono abrogati l'articolo 13 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e l'articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7, relativi alla revisione degli impianti a fune in servizio pubblico.
3. Sono abrogati l'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997, la legge provinciale 1 aprile 2010, n. 9, il comma 7 dell'articolo 2 e l'articolo 9 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale.
4. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo continuano a essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga.
Sezione XII
Disposizioni in materia di contabilità
Art. 53
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.
Art. 54
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.
2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D.
Capo II
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione
Art. 55
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2021-2023, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023".
2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:
a) anno 2021: in termini di competenza + 28.409.639,81 euro e in termini di cassa + 1.292.652.034,48 euro;
b) anno 2022: in termini di competenza + 69.410.924,38 euro;
c) anno 2023: in termini di competenza + 39.225.411,07 euro.
3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 56
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A - Tabella D
omissis
Note al testo
Disposizioni finanziarie.
Allegato
omissis
Note al testo
Disposizioni finanziarie.