(b.u. 30 ottobre 2020, n. 44, straord. n. 3)
Art. 1 - Art. 13
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 1, 4, 8, 15, 16, 20, 21, 22 bis, 25 e della rubrica del capo II, introduttivi della sezione II bis nel capo II e degli articoli 12 bis e 12 ter, sostitutivi dell'art. 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 14
Disposizione finale
1. Fermo restando l'applicazione di un regolamento di esenzione dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 34 della legge provinciale sulla ricerca 2005 si applica anche alle disposizioni contenute nella presente legge che introducono misure qualificabili come aiuti di Stato.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.