(b.u. 28 luglio 2021, n. 29, straord. n. 4)
Capo I
Modificazioni del titolo I della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)
Art. 1 - Art. 11
omissis
Note al testo
Articoli introduttivi degli articoli 1 bis, 1 ter, 49 bis, modificativi degli articoli 4, 15 ter, 45, 46, 47, 48, 50 e sostitutivi dell'art. 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Capo II
Modificazioni del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003
Art. 12 - Art. 29
omissis
Note al testo
Articoli sostitutivi della rubrica del capo I del titolo II e degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e introduttivi degli articoli 66 bis, 66 ter, 68 bis, 71 bis, 71 ter, 72 bis, 74 bis e 74 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
omissis
Note al testo
Articolo abrogativo degli articoli 73 e 76 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e modificativo dell'art. 35 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
Art. 31
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inserito dalla presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché sostituiti o abrogati.
2. Gli articoli 71 bis e 71 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inseriti dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 32
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione degli articoli 3 e 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).
2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 1 sexies dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inserito dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, stimate nell'importo di 100.000 euro per l'anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, stimate nell'importo di 5.000 euro per l'anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, stimate nell'importo di 70.000 euro per l'anno 2022, 120.000 euro per l'anno 2023, 170.000 euro per l'anno 2024 e 150.000 per l'anno 2025, si provvede integrando per i medesimi anni lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
5. Dall'applicazione dell'articolo 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti).
6. Dall'applicazione dell'articolo 9 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale).
7. Dall'applicazione degli articoli 15 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo - capitolo 905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.
8. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.
9. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).