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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale Trento, 24 luglio 2014, n. 6
Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia
 
Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1

Art. 1
Oggetto

1. Questa legge ratifica, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, l'intesa stipulata tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto - di seguito denominata "intesa" - e sottoscritta in data 11 ottobre 2013, a Trento, dal Vicepresidente facente funzioni della Provincia autonoma di Trento e in data 15 ottobre 2013, a Venezia, dall'assessore delegato dal Presidente della Regione Veneto, nel testo allegato e parte integrante di questa legge.
2. L'intesa disciplina, anche in deroga alle vigenti norme provinciali, l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto, non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto).

Art. 2
Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza provinciale.

Art. 3
Efficacia dell'intesa ed entrata in vigore

1. L'efficacia dell'intesa è disciplinata dall'articolo 12 della medesima.
2. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio della provincia e della regione

Visti:
- il d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in particolare l'articolo 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), l'articolo 9, nn. 9) e 10), l'articolo 12, l'articolo 13 e l'articolo 14, commi 2 e 3;
- il d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;
- il d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), in particolare l'articolo 01;
- l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";
- l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione;
- il d.p.r. 15 febbraio 2006 recante "Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche per la provincia autonoma di Trento";
- l'articolo 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale della Regione del Veneto n. 11/2001;
- la legge regionale della Regione del Veneto n. 26/2006;
- l'articolo 16 decies, settimo comma, della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 18/1976;
- la legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1/2007;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 411 del 24 febbraio 2009 relativa al conferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico, con l'esclusione delle derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali.
Premesso che:

- con accordo sottoscritto in data 25-29 novembre 2005 tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto, ratificato rispettivamente con legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1/2007 e legge regionale della Regione del Veneto n. 26/2006, sono stati disciplinati i rapporti per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche attualmente in essere interessanti il territorio della provincia autonoma di Trento e della regione del Veneto, consistenti negli impianti di Schener-Moline e Bussolengo-Chievo;
- al comma 1 dell'art. 16 dell'accordo sopraccitato è stato previsto che, per tutte le concessioni di derivazione d'acqua con opere poste a scavalco tra i due enti non regolate dallo stesso accordo, si rinvia a successive intese tra la Provincia e la Regione, in coerenza con i principi generali stabiliti nello stesso;
- si rende pertanto necessario definire, attraverso un'apposita intesa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni interessanti entrambi i territori;
- i procedimenti amministrativi ed i relativi atti e provvedimenti amministrativi riferiti o, comunque, riferibili alle concessioni oggetto della presente intesa, sono disciplinati dalla medesima.
Tutto ciò premesso, tra
La Provincia autonoma di Trento, (di seguito denominata anche "Provincia") rappresentata dal Vicepresidente f.f., dott. Alberto Pacher;

e

la Regione del Veneto (di seguito denominata anche "Regione") rappresentata dall'Assessore all'ambiente, arch. Maurizio Conte, delegato dal Presidente;
si conviene quanto segue:

Art. 1
Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. La presente intesa ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Provincia e la Regione per l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti riguardanti concessioni di derivazione di acque pubbliche, interessanti il territorio dei due enti, ad esclusione di quanto disciplinato con l'accordo sottoscritto in data 25-29 novembre 2005 tra la Provincia e la Regione, ratificato rispettivamente con legge della Provincia n. 1/2007 e legge della Regione n. 26/2006.
3. Ai fini della presente intesa si intendono per concessioni di acque pubbliche interessanti i territori dei due enti quelle con prelievo da corso d'acqua superficiale, da sorgente o da pozzo, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'opera di presa o l'opera di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, o l'invaso, nel caso di opera di presa con invaso, siano attraversati dal confine tra i territori dei due enti;
b) l'opera di presa si trovi sul territorio di un ente e l'utilizzo dell'acqua avvenga nel territorio dell'altro ente;
c) le opere di presa siano più di una e siano ubicate sul territorio di entrambi gli enti.

Art. 2
Competenze e procedure

1. L'istruttoria dei procedimenti amministrativi spetta:
a) all'ente, definito ente competente, nel cui territorio insiste la maggior parte della superficie dello specchio d'acqua determinato dal massimo rigurgito a monte dell'opera di presa dell'impianto;
b) nel caso di assenza di massimo rigurgito, all'ente nel cui territorio insiste la maggior parte dell'impianto costituito da opere di presa, opere di adduzione, di utilizzo e, ove previste, di restituzione;
c) nel caso di opera di presa nel territorio di un ente e utilizzo nel territorio dell'altro ente, all'ente nel cui territorio è ubicata l'opera di presa;
d) nel caso di più opere di presa ubicate nel territorio di entrambi gli enti, all'ente nel cui territorio viene effettuato il maggior prelievo di acqua.
2. L'ente competente cura l'istruttoria dei procedimenti amministrativi riguardanti le concessioni oggetto della presente intesa secondo le norme legislative, regolamentari e pianificatorie vigenti nel rispettivo territorio.
3. L'ente competente riceve l'istanza e ne trasmette copia all'altro ente e ciascuno ne cura la pubblicità nei termini e modi previsti dai rispettivi ordinamenti. L'altro ente provvede, entro i successivi 30 giorni, dal termine della pubblicazione, a comunicare il proprio interesse ad essere invitato a partecipare al procedimento, indicando i soggetti e gli enti, pubblici e privati, che a seguito della pubblicazione, hanno manifestato interesse a partecipare allo stesso.
4. L'ente competente provvede alla conclusione dell'istruttoria del procedimento e dà comunicazione all'altro ente degli esiti istruttori, trasmettendo lo schema del provvedimento finale.
5. Entro 60 giorni dalla ricezione della proposta di provvedimento, l'ente ricevente esprime parere sullo schema di provvedimento. Entro i successivi 60 giorni, l'ente competente, adotta il provvedimento finale. Decorso il termine di 60 giorni, in assenza di detto parere, l'ente competente provvede prescindendo dal medesimo.
5 bis. In caso di istanze di variante alle concessioni oggetto della presente intesa, qualora gli interventi riguardino opere o nuova risorsa non ubicate nel territorio dell'ente competente, l'altro ente assolve alle funzioni dell'ente competente con le modalità stabilite dal comma 2 al comma 5 del presente articolo. L'ente competente provvederà all'adeguamento degli atti di concessione in conformità ai provvedimenti di variante adottati dall'altro ente.
6. In caso di parere sfavorevole, ai fini del superamento del dissenso si applica quanto previsto dall'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3
Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

1. Qualora le istanze di cui agli articoli precedenti riguardino interventi soggetti alla valutazione di impatto ambientale, la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale è curata dall'ente nel cui territorio è prevista la realizzazione degli interventi medesimi, sulla base delle norme ivi vigenti.
2. L'ente procedente comunica l'inizio del procedimento di valutazione di impatto ambientale all'altro ente, che può partecipare al procedimento formulando osservazioni o esprimendo un parere non vincolante. La Regione o la Provincia comunica l'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale all'ente competente entro 60 giorni dalla sua conclusione.
3. Qualora gli interventi da eseguire siano localizzati sul territorio di entrambi gli enti, ambedue le amministrazioni si attiveranno per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale sulla base di procedimenti coordinati volti al raggiungimento di una specifica intesa sull'insieme dell'opera finita.

Art. 4
Attività ispettiva sulla derivazione

1. L'attività di polizia idraulica e l'attività tecnico-ispettiva, nonché l'attività di irrogazione delle sanzioni, inerenti le opere di cui alla presente intesa sono esercitate dagli enti ciascuno sul proprio territorio.
2. Qualora l'ente accertatore non sia anche ente competente ai sensi della presente intesa, dà comunicazione a quest'ultimo degli esiti dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti inerenti la concessione.

Art. 5
Sicurezza e gestione degli invasi

1. La Provincia e la Regione, relativamente alle derivazioni oggetto della presente intesa, concordano di rinviare a successiva ulteriore intesa la definizione di competenze e procedure inerenti:
a) gli adempimenti in materia di sicurezza per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti e dighe di ritenuta non di competenza statale, o non affidate ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;
b) i progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 6
Criteri per la ripartizione dei canoni

1. Relativamente alle concessioni da rilasciare ai sensi della presente intesa, i canoni demaniali e gli altri corrispettivi per l'utilizzo dell'acqua sono calcolati sulla base delle tariffe vigenti nell'ente competente.
2. Per utilizzi di acqua a scopo idroelettrico i canoni demaniali sono ripartiti tra gli enti sulla base dei seguenti fattori e delle relative incidenze, espresse in percentuale:
a) fattore acqua: in relazione alla percentuale di bacino sotteso all'opera di derivazione nei rispettivi territori (incidenza 45%);
b) fattore salto: in relazione alla percentuale di salto insistente nei rispettivi territori (incidenza 45%);
c) fattore territorio: in relazione alla percentuale di territorio occupato nei rispettivi enti (incidenza 10%).
3. Per utilizzi di acqua diversi da quello idroelettrico i canoni demaniali sono calcolati sulla portata media di concessione ovvero sul volume di concessione e sono ripartiti tra gli enti nei seguenti termini:
a) nel caso di opera di presa nel territorio di un ente ed utilizzo nel territorio dell'altro ente, l'intero canone spetta all'ente nel cui territorio insiste l'opera di presa;
b) nel caso di più opere di presa, ubicate nel territorio di entrambi gli enti, il canone è ripartito tra ogni ente in rapporto alla portata media o al volume derivato nel territorio di competenza;
c) nel caso di opera di presa posta a confine tra i territori dei due enti, il canone è ripartito in rapporto alla percentuale di appartenenza del bacino sotteso al territorio di ciascuno dei due enti.
4. I canoni demaniali saranno richiesti al concessionario dall'ente competente, disponendo che i pagamenti siano effettuati direttamente dallo stesso concessionario a ciascun ente, per la parte di rispettiva competenza, secondo i criteri di riparto di cui ai commi precedenti.

Art. 7
Rilascio del deflusso minimo vitale

1. Relativamente alla definizione del valore del rilascio del deflusso minimo vitale in alveo, per le opere di presa attraversate dal confine, viene applicato il valore maggiore tra quello previsto dalla normativa vigente in provincia e quello previsto dalla normativa vigente in regione.

Art. 8
Misuratori di portata e identificazione delle opere di presa

1. L'ente competente impone all'utente di acqua pubblica l'obbligo di installare dispositivi per la misurazione e trasmissione dei quantitativi d'acqua derivata, nonché eventualmente di quella restituita, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa dell'ente sul cui territorio si trovano le opere di presa, ovvero secondo le modalità ed i criteri concordati, tra gli enti, in sede di istruttoria in relazione a eventuali specificità.
2. L'ente nel cui territorio si trovano le opere di presa può imporre l'obbligo di apposizione sulle opere di derivazione di targhe o altri segni identificativi del titolo a derivare, ove previsti dalla relativa normativa.

Art. 9
Provvedimenti in materia di protezione civile

1. Fino alla definizione degli accordi previsti dall'articolo 36, comma 8, delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vigente nella provincia, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006, per fare fronte a stati di emergenza dovuti a fenomeni di piena, di siccità, di inquinamento, ecc., i relativi protocolli di intervento sono assunti d'intesa tra i rispettivi dirigenti delle strutture competenti in materia di protezione civile. Gli enti si impegnano reciprocamente a rendere noti i nominativi e i recapiti dei soggetti competenti nonché le eventuali successive variazioni.

Art. 10
Disposizioni per le concessioni in essere

1. La Provincia e la Regione concordano di effettuare una ricognizione delle concessioni in essere entro tre mesi dalla data di ultima sottoscrizione della presente intesa.
2. La documentazione relativa alle concessioni individuate a seguito della ricognizione di cui al comma 1, dovrà essere trasmessa, in originale, dall'ente che ne è in possesso all'ente competente. Obblighi, vincoli e modalità di esercizio delle derivazioni e utilizzazioni assentite con le concessioni in essere, rilevate ai sensi del comma 1, possono proseguire senza soluzione di continuità fino alla naturale scadenza delle medesime. Nell'istruttoria relativa a procedimenti di modifica o di rinnovo delle stesse, l'ente competente terrà conto, sulla base di adeguata documentazione da prodursi da parte del concessionario, delle specificità idrogeologiche territoriali, dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base dei vigenti atti di concessione.
3. I canoni demaniali, relativi alle concessioni in essere, saranno versati dal concessionario all'ente competente a partire dall'annualità successiva a quella di ultima sottoscrizione della presente intesa.
4. Gli enti rinunciano ai canoni pregressi relativi alle concessioni in essere, versati dal concessionario antecedentemente alla data indicata al comma 3, riconoscendone la spettanza all'ente che li ha percepiti, senz'altro pretendere. Conseguentemente, gli enti riconoscendo che la sottoscrizione della presente intesa determina la cessazione della materia del contendere, rinunciano ai ricorsi e agli atti dei giudizi tra gli stessi pendenti avanti il tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 11
Disposizione transitoria

1. La presente intesa è valida a tempo indeterminato e potrà essere modificata o integrata a richiesta di una delle parti.

Art. 12
Rinvio e disposizioni finali

1. Gli articoli 6, 9 e 10 della presente intesa sono immediatamente efficaci dalla data di ultima sottoscrizione.
2. La presente intesa è ratificata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione del Veneto con apposita legge provinciale e regionale conformemente al disposto dell'art. 117, comma 8, della Costituzione e produce effetti decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, nei rispettivi bollettini ufficiali, di entrambe le leggi regionale e provinciale, di ratifica.
3. La presente intesa si applica anche alle domande la cui istruttoria risulta pendente, limitatamente ai sub-procedimenti non ancora avviati.
4. La presente intesa si applica anche per la riscossione di canoni arretrati non riscossi, per eventuali contenziosi in atto nonché per l'eventuale richiesta di conguaglio.
5. Ciascuna delle parti si impegna a dare comunicazione senza ritardo all'altra parte degli estremi di pubblicazione della rispettiva legge di ratifica.
Letto, accettato e sottoscritto.
PER LA REGIONE DEL VENETO
L'Assessore all'ambiente
arch. Maurizio Conte
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Vicepresidente f.f.
dott. Alberto Pacher


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