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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge Provinciale Trento 23 marzo 2020, n. 2
Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni
 
(b.u. 23 marzo 2020, n. 12, straord. n. 2)


Capo I

Disposizioni in materia di tributi

Art. 1

Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2020

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, primo periodo, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014.


Capo II

Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

Art. 2

Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea

1. In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, e per tutta la durata di queste limitazioni, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2. Scaduto il periodo previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante procedura ristretta con invito a presentare offerta a cinque operatori economici. I concorrenti da invitare a presentare offerta vengono individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonché i servizi e le forniture, per quanto compatibili, sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare:

a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure;

b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

4. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare anche altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

7. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di ricorso all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9. Quest'articolo, ad eccezione del comma 1, si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.


Art. 3

Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.

2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.

3. Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge.

4. Per i medesimi fini del comma 1, se l'importo stimato, per singolo contratto, non è superiore a 150.000 euro gli inviti inviati ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono rivolti ad almeno cinque imprese ritenute idonee.

5. I commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 2 trovano applicazione anche agli affidamenti disciplinati da quest'articolo.

6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.


Art. 4

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. Quest'articolo si applica anche alle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta.

8. Quest'articolo non si applica nel caso di affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico o selezionati tramite gli elenchi previsti dall'articolo 5.

9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.


Art. 5

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1. Al fine dell'iscrizione negli elenchi per la selezione degli operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti negli elenchi previsti dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dagli elenchi per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dagli elenchi previsti dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto negli elenchi previsti dal comma 1.

7. In caso di esito negativo dei controlli, l'amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in danno ed escute la garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto; la medesima amministrazione segnala inoltre il fatto alle autorità competenti.

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.


Art. 6

Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, la selezione dei soggetti per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale, è effettuata secondo quanto previsto da quest'articolo.

2. Nei casi di affidamento diretto, l'affidatario è individuato in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), con le modalità previste dall'articolo 25 bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera:

a) per le opere "edilizia -s trutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;

b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;

c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;

d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.

3. In caso di affidamento di incarichi tecnici mediante confronto concorrenziale, è invitato un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, selezionati con le modalità previste dall'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

4. Quest'articolo si applica agli affidamenti effettuati o alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.


Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

4. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione amministrazione trasparente.

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per l'anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

7. Quest'articolo, ad eccezione del comma 6, si applica per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.


Art. 8

Disposizioni finali

1. In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni.

2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici.


Art. 9

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.


Capo III

Disposizioni a sostegno degli operatori economici e sulla sospensione delle misure di condizionalità

Art. 10

Misure per i lavoratori

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli interventi di politica del lavoro".


Art. 11

Misure urgenti a sostegno degli operatori economici

1. Al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altre intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la Provincia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative delle misure previste dal comma 1.


Art. 12

Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo

1. Per favorirne l'accesso al credito, l'articolo 34 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), si applica anche alle imprese del settore agricolo operanti sul territorio provinciale.


Art. 13

Sospensione delle misure di condizionalità

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffusione del virus COVID-19 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo gli obblighi connessi alla fruizione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), stabiliti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale", nonché alle misure di sostegno al reddito definite nel vigente "Documento degli interventi di politica del lavoro" previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2. Le disposizioni di quest'articolo valgono anche per le domande già presentate per le quali non è stato adottato il provvedimento di riconoscimento del beneficio alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

3. Il termine di sospensione può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della situazione di emergenza.


Capo IV

Misure di semplificazione in materia di contributi

Art. 14

Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

1. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest'articolo.

2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014, favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale, inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, prevedendo, per il potenziale beneficiario, la facoltà di chiedere di autocertificare, se possibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012).

4. La Provincia può prorogare fino al 30 giugno 2021 le convenzioni con gli enti di garanzia, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, che riguardano l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.


Art. 15

Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni

1. Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con funzione anticongiunturale, la Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi e le attività connesse alla funzione di controllo dell'amministrazione, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità attuative di questo comma.


Art. 16

Disposizioni in materia di agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

2. Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di quest'articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio previsti alla data di entrata in vigore di questa legge, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020 e consentite in base ai criteri vigenti alla data di presentazione della domanda.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l'applicazione di quest'articolo.


Capo V

Disposizioni per l'accrescimento dell'efficienza del sistema provinciale

Art. 17

Proroga dei termini per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie

1. Per garantire la continuità del pubblico servizio erogato in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, il termine di durata dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), avviati e non conclusi o avviati successivamente alla data di entrata in vigore di quest'articolo è prorogato di sessanta giorni.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della situazione di emergenza.


Art. 18

Verifica straordinaria sui contributi

1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali sono revocati in caso di inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con deliberazioni della Giunta provinciale. Queste deliberazioni individuano le modalità di informazione anche in modo differenziato con riferimento ai soggetti beneficiari, ai settori d'intervento e alla disciplina provinciale in base alla quale è stato concesso il contributo. Le deliberazioni definiscono criteri e modalità di applicazione di quest'articolo e ogni altro elemento necessario alla sua attuazione.


Art. 19

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 75 quinquies nella legge sul personale della Provincia 1997; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.


Art. 20

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.


Art. 21

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.


Art. 22

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.


Art. 23

Termini relativi agli adempimenti correlati alla disciplina dell'armonizzazione di bilanci pubblici

1. I termini definiti dalla legislazione provinciale in riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici sono prorogati in relazione a quanto analogamente disposto per le medesime finalità dall'ordinamento statale, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio nazionale per il COVID-19.


Capo VI

Disposizioni finali

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede integrando lo stanziamento per il medesimo anno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 19 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti).

5. Dall'applicazione dell'articolo 21 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa per il personale.

6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).


Art. 25

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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