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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge Provinciale Trento 23 aprile 2021, n. 6
Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013
 
Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici

(b.u. 23 aprile 2021, n. 16, straord. n. 1)

Art. 1

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 2

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), in materia di impianti termici, di autorizzazione allo scarico e di veicoli a motore

omissis

6. Il comma 7 septies dell'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal presente articolo, si applica anche alle autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

7. I termini previsti dal comma 4 dell'articolo 83 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Note al testo

I commi da 1 a 5 abrogano gli articoli 6, 7 e modificano gli articoli 8, 23, 47 e 83 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

Art. 3

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 18 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultimo atto.

Art. 4 - Art. 12

omissis

Note al testo

Articoli modificativi degli articoli 16 decies, 17, 17 quater, 17 quinquies, 17 sexies, introduttivi del capo II bis e degli articoli 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 e 18 ter nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976: il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 13

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 1.4, 1 bis 1, 1 bis 1.2 e introduttivo dell'art. 26 octies nella l.p. 6 marzo 1998, n. 4; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 14

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 28 e 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e abrogazione di disposizioni connesse

omissis

21. Le deliberazioni di cui all'articolo 47, commi 6 e 10, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come sostituiti dai commi 11 e 15, sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Gli accordi di programma sottoscritti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza e, se scadono entro il 31 dicembre 2021, possono essere prorogati per un periodo massimo di un anno, anche se sono già stati prorogati o rinnovati. I piani di gestione approvati dalla Giunta provinciale prima della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come modificato da questo articolo, cessano di avere efficacia alla scadenza dell'accordo di programma a cui si riferiscono, ad esclusione delle disposizioni relative alla conservazione della rete Natura 2000, compresi i monitoraggi, che mantengono efficacia fino alla scadenza del piano di gestione originariamente prevista.

23. Le disposizioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg, vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, ancorché modificate o abrogate, continuano ad applicarsi agli accordi di programma e ai piani di gestione fino ai relativi termini di efficacia definiti dal comma 22.

Note al testo

- I commi da 1 a 19 modificano gli articoli 20, 22, 41, 47, 48, 49 e 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

- Il comma 20 abroga l'art. 11 del d.p.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

Art. 16

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 40 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 17

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 18

omissis

Note al testo

- I commi da 1 a 4 modificano gli articoli 2, 3 e 8 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

- Il comma 5 abroga i commi 4, 5 e 7 dell'art. 1, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 2, l'art. 4, l'art. 5 e l'allegato B del d.p.p. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.

Art. 19

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.


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