(b.u. 22 ottobre 2020, n. 43, straord. n. 1)
Art. 1
Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)
1. omissis
2. La lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è abrogata; non si applica, inoltre, per l'intero periodo d'imposta 2020.
Note al testo
Il comma 1 introduce l'art. 14 bis nella l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 2
Regolazioni finanziarie tra enti locali e Provincia
1. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale la Provincia ripartisce tra gli enti locali del proprio territorio le risorse finanziarie di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e quelle di cui all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A seguito delle verifiche a consuntivo, da effettuare entro il 30 giugno 2021, previste ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relative alla perdita di gettito e all'andamento delle spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra enti locali e Provincia disciplinata da quest'articolo.
2. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari di cui al comma 1, gli enti locali beneficiari delle risorse indicate nel medesimo comma sono tenuti a inviare alla Provincia una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, sulla base dei contenuti definiti con il decreto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le modalità e i termini per la presentazione della certificazione.
3. La regolazione dei rapporti finanziari tra enti locali e Provincia di cui al comma 1 avviene attraverso il recupero delle eventuali somme non dovute a seguito della certificazione, tramite versamento dell'importo a debito sul bilancio provinciale. In caso di mancato versamento le predette somme sono recuperate dalla Provincia a valere sulle assegnazioni disposte in materia di finanza locale, con le modalità definite con il provvedimento previsto dal comma 2.
4. In attuazione della competenza in materia di finanza locale stabilita dall'articolo 80 dello Statuto speciale, le risorse di cui al presente articolo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da regioni e province autonome".
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2020 - 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), sono introdotte le seguenti variazioni:
a) entrate, titolo 2, tipologia 101: +17.000.000 di euro per l'anno 2020 in termini di competenza e di cassa;
b) uscite, missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti): +17.000.000 di euro per l'anno 2020 in termini di competenza e di cassa.
2. Alle maggiori spese derivanti dalla copertura del minor gettito IMIS conseguenti all'applicazione dell'articolo 1, stimate nell'importo di 13.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede con gli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede, per l'importo di 12.000.000 di euro, mediante le maggiori entrate previste dal comma 1 e per l'importo di 1.000.000 di euro mediante riduzione degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).
Art. 4
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.