Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003
(b.u. 21 ottobre 2020, n. 42, straord. n. 3)
Capo I
Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)
Art. 1 - Art. 24
omissis
Note al testo
Articoli sostitutivi del titolo e dell'art.1, abrogativi degli articoli 1.1, 1 bis 4 e 30, modificativo degli articoli 1.2, 1 bis, 1 bis 1, 1 bis 1.1 e 26 quater, introduttivo degli articoli 1.3, 1.4, 1 bis 1.2, 1 bis 1.3, 1 bis 1.4, 1 bis 1.5, 1 bis 1.6, 1 bis 1.7, 1 bis 1.8, 1 bis 1.9, 1 bis 1.10, 1 bis 1.11, 26 sexies e 26 septies nella l.p. 6 marzo 1998, n. 4; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Capo II
Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)
Art. 25 - Art. 27
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 8, 24 e introduttivi dell'art. 18 bis nella legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Capo III
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)
Art. 28 - Art. 30
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 9, 16 sexies e 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Capo IV
Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)
Art. 31
Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003
1. omissis
2. Il trattamento dei dati personali conseguente alle modificazioni previste dal comma 1 può essere effettuato a partire dall'espressione del parere positivo del garante per la protezione dei dati personali o a partire dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni per l'espressione di tale parere ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/45/CE).
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 50 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Capo V
Disposizioni finanziarie
Art. 32
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione dell'articolo 8, comma 13, lettera c), non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti).
2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano minori entrate o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.