Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
(b.u. 26 settembre 2019, n. 39, suppl. n. 5)
Capo I
Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale
Art. 1 - Art. 24
omissis
Note al testo
Articoli modificativi della rubrica del capo I e degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17 e 22, sostitutivi degli articoli 3, 9, 11, 12 e 14, introduttivi degli articoli 4 bis, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies, 31 bis e abrogativi dell'art. 8 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 25
omissis
Note al testo
Articolo abrogativo dell'art. 4 e del comma 8 dell'art. 7 del d.p.p. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del d.p.p. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg e modificativo dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in questi provvedimenti.
Art. 26
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di verifica di assoggettabilità e ai procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 vigenti prima della data di entrata in vigore delle modificazioni introdotte da questa legge.
2. Le violazioni relative a provvedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA rilasciati entro la data di entrata in vigore di questa legge o a progetti per i quali, alla medesima data, sono in corso il procedimento di verifica di assoggettabilità o il procedimento di VIA, o a procedimenti relativi alla modifica o alla proroga dei provvedimenti previsti da questo comma sono sanzionate in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle modificazioni apportate da questa legge.
Capo II
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)
Art. 27
Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
1. omissis
2. Il regolamento previsto dall'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è adeguato alle modifiche previste dal comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo. Gli organi di gestione dei parchi rimangono in carica nella attuale composizione fino alla loro naturale scadenza come disciplinata dal medesimo regolamento.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 28 - Art. 30
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 44 ter, 44 decies e 44 undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.