Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche
(b.u. 18 maggio 2021, n. 19, straord. n. 3)
Note al testo
Vedi anche l'art. 31 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13 e l'art. 29 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5.
Art. 1
Partecipazione all'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026
1. La Provincia, riconoscendo l'alto valore dello spirito olimpico, concorre, in coerenza con gli impegni assunti dalla Provincia nel dossier di candidatura del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), approvato dal Comitato olimpico internazionale (CIO), all'organizzazione delle venticinquesime olimpiadi invernali e quattordicesime paralimpiadi invernali del 2026, di seguito denominate olimpiadi invernali 2026, per valorizzare l'immagine del Trentino e l'attrattività del suo territorio, anche attraverso il confronto e il coordinamento con le istituzioni locali coinvolte.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia coordina sul territorio provinciale le azioni e gli interventi pubblici connessi alla riuscita dell'evento olimpico, secondo quanto disposto da questa legge. La Provincia partecipa, inoltre, agli organismi previsti dal dossier di candidatura, secondo quanto previsto dalla relativa normativa statale e in particolare dal decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
Art. 2
Coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026
1. È istituito il coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026, per coordinare le azioni e gli interventi sul territorio provinciale funzionali alla riuscita degli eventi sportivi relativi ai giochi e con funzione di interlocutore locale per la fondazione "Milano Cortina 2026".
2. Il coordinamento provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e ne fanno parte massimo sette componenti, tra i quali:
a) il rappresentante della Provincia in seno alla fondazione "Milano Cortina 2026";
b) due, proposti dalla Giunta provinciale, di cui uno sentiti i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara;
c) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trento;
d) un rappresentante designato dal coordinamento provinciale imprenditori;
e) due rappresentanti designati dal CONI, di cui uno espressione degli sport paralimpici.
3. Il coordinamento provinciale svolge, in particolare, le funzioni di:
a) interlocutore privilegiato per il territorio trentino della fondazione "Milano Cortina 2026";
b) regia e monitoraggio degli investimenti infrastrutturali, raccordandosi allo scopo con i soggetti attuatori degli interventi previsti;
c) raccordo organizzativo per il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nella realizzazione dell'evento, operanti, tra l'altro, nel settore della sanità, della protezione civile, del volontariato, delle telecomunicazioni e dell'energia.
4. La Giunta provinciale approva le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività del coordinamento provinciale e individua la struttura provinciale a cui affidare le funzioni di supporto e di segreteria del coordinamento.
5. Ai lavori del coordinamento provinciale possono essere invitati a partecipare altri soggetti che si sono particolarmente distinti nel campo dell'organizzazione o della sponsorizzazione di grandi eventi sportivi nel territorio trentino.
6. Ai componenti del coordinamento provinciale spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; ai componenti del coordinamento che non sono pubblici dipendenti può essere riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale, nel limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento); il compenso è escluso per i componenti del coordinamento che rivestono le cariche di presidente di regione, presidente di provincia, consigliere regionale o provinciale, deputato o senatore del Parlamento italiano.
Art. 3
Disposizioni straordinarie per le risorse umane
1. La Giunta provinciale approva un piano delle risorse umane necessarie per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il piano è aggiornato annualmente e riporta lo stato di attuazione delle azioni intraprese.
2. Alle eventuali assunzioni di personale effettuate per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 la Provincia provvede con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 63, commi 1 e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).
3. La Giunta provinciale individua la struttura provinciale competente per il coordinamento delle attività e delle funzioni che competono alla Provincia.
Art. 4
Realizzazione di lavori pubblici connessi alle olimpiadi invernali 2026
1. In coerenza con gli impegni assunti dalla Provincia nel dossier di candidatura del CONI, approvato dal CIO, la Giunta provinciale individua le opere e i lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026 che devono essere eseguiti per assicurare la piena efficienza e fruibilità delle strutture sportive individuate come sedi agonistiche di gara, indicando il termine massimo per la loro esecuzione e approvando le disposizioni organizzative necessarie per assicurare il rispetto del termine.
2. Le opere individuate dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal comma 1, devono essere progettate e realizzate secondo criteri di sostenibilità e in modo tale da poter essere adeguatamente sfruttate anche nel periodo post olimpico.
3. I comuni e gli altri enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere o lavori previsti dal comma 1 possono delegare alla Provincia la relativa realizzazione, in tutto o in parte.
4. Per assicurare il rispetto dei termini previsti ai sensi del comma 1, la Provincia e i comuni possono ricorrere all'Agenzia per gli appalti e i contratti (APAC) o ad altre centrali di committenza, anche con riguardo ad attività di committenza ausiliarie, mediante stipulazione di un accordo quadro in cui sono definiti i contenuti delle prestazioni richieste e i rapporti finanziari. Alla procedura di gara svolta dalle centrali di committenza diverse da APAC si applica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ferma restando la possibilità di individuare nell'accordo quadro specifiche disposizioni dell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici o altre norme provinciali di settore che devono essere applicate nella procedura di gara o essere richiamate nella documentazione di gara ai fini della loro applicazione in fase esecutiva.
Art. 5
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 4 e 6 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 6, stimate nell'importo di 45.000 euro per l'anno 2021 e nell'importo di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, per i medesimi importi e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
2. Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano maggiori oneri rispetto a quelli già autorizzati in bilancio per la copertura della spesa relativa alla realizzazione delle opere autorizzata in bilancio nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale), nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 2 (Spese in conto capitale) e nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).
Art. 7
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.