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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge Provinciale Trento 13 maggio 2020, n. 3
Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
 
Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

(b.u. 13 maggio 2020, n. 19, straord. n. 6)

Capo I

Disposizioni in materia di contributi

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina gli interventi e le misure da attuare per fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene, in particolare, nei seguenti ambiti:

a) il sostegno al reddito e all'occupazione;

b) il sostegno degli operatori economici; il sostegno può essere assicurato anche in forma di compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

c) la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema economico trentino;

d) la semplificazione dei procedimenti, anche nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia;

e) la riconversione dei servizi sociali sospesi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Gli interventi previsti da questa legge sono diretti anche a favorire lo sviluppo socio-economico locale, sostenendo la coesione sociale, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della sicurezza della salute. Anche in considerazione delle restrizioni alla circolazione disposte con disciplina statale per fronteggiare la pandemia di COVID-19, la Provincia, fino al 31 dicembre 2021, promuove il ricorso a sistemi di approvvigionamento nell'ambito della filiera corta.

3. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento o le disposizioni specifiche previste da questa legge, nonché dalla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), nell'ambito della risorse autorizzate in bilancio.

4. In ragione della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure previste dal comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l'approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative ai contenuti e alle procedure. Analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. In attuazione di questa legge la Provincia può adottare ogni disciplina volta al coordinamento delle misure provinciali con altre misure provinciali o con quelle statali corrispondenti o aventi le medesime finalità. Tra queste disposizioni rientrano, a titolo esemplificativo, quelle che stabiliscono incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni, maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale, la limitazione o l'esclusione dell'erogazione delle misure provinciali se esse sono sostituite da misure introdotte a livello statale. La Provincia, inoltre, può prevedere la possibilità di cumulo delle misure previste da questa legge con altre misure provinciali, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale di settore.

6. Sul quadro unitario degli interventi è attivato un monitoraggio periodico, anche al fine di introdurre eventuali correttivi.

7. La Giunta provinciale informa periodicamente il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli interventi attivati e sui risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi in corso.

Art. 2

Protocolli etici

1. Per perseguire le finalità dell'articolo 1 e, in particolare, la regolarità nel pagamento dei dipendenti e dei fornitori, la sicurezza sul lavoro, il mantenimento della forza lavoro, la valorizzazione delle filiere locali, il welfare aziendale e la sostenibilità ambientale degli interventi, la Provincia promuove la sottoscrizione di uno o più protocolli etici, favorendo, tra l'altro, il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, del sistema del credito, del terzo settore e degli altri portatori di interessi operanti sul territorio provinciale.

2. Nell'attuazione delle disposizioni di questa legge la Provincia può prevedere maggiorazioni o ulteriori misure di semplificazione quando il richiedente si impegna ad assicurare il rispetto dei protocolli conclusi ai sensi del comma 1 e sottoscritti anche dalla Provincia.

Art. 3

Disposizioni generali in materia di aiuti di stato

1. Le misure previste da questa legge e dalla legge provinciale n. 2 del 2020 possono essere concesse alternativamente, nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e sue successive modificazioni, o nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei regolamenti della Commissione europea sull'esenzione dall'obbligo di notifica oppure, previa notifica, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. I regimi di aiuto previsti dal comma 1 sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alle decisioni di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche se rese con riferimento a una specifica disciplina nazionale avente la medesima finalità e relative alla comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 applicabile alla Provincia.

3. Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea in materia di aiuti di stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale con propria specifica deliberazione può dare un temporaneo nuovo inquadramento ai regimi di aiuto disciplinati dalla normativa provinciale vigente, anche in deroga alla normativa provinciale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.

Attuazione

Per l'avviso previsto dal comma 2 vedi l'avviso del 28 maggio 2020, pubblicato nel b.u. 28 maggio 2020, n. 22, straord. n. 2.

Art. 4

Contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino

1. Per affrontare l'attuale emergenza sanitaria, anche nell'ottica di promozione e sviluppo dell'imprenditoria, la Giunta provinciale, stabilendo criteri, condizioni, modalità e termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, individua contributi straordinari a favore degli operatori economici, anche mediante compensazione fiscale, per sostenere i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all'implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del COVID-19, e da progetti di digitalizzazione, volti in particolare alla creazione di nuove piattaforme digitali per lo sviluppo del commercio on line, alla fornitura di servizi in remoto, nonché alla riconversione digitale, compresi gli interventi necessari alla promozione del lavoro agile, di sviluppo di servizi per la fornitura di beni a domicilio, di ricerca e di sviluppo anche in materia di COVID-19, di riconversione produttiva e avvio di nuova imprenditorialità, in particolare valutando la sostenibilità di lungo periodo della nuova attività, anche per la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia e di antivirali pertinenti e di investimenti per infrastrutture di prova.

2. Per sostenere gli operatori economici che sono in difficoltà a causa dell'attuale pandemia di COVID-19, la Giunta provinciale individua, stabilendo anche criteri, modalità e termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, gli interventi straordinari che possono essere concessi secondo le disposizioni previste da questa legge o dalla legislazione provinciale, nei limiti degli stanziamenti individuati dalle norme di riferimento.

3. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata la spesa complessiva per l'anno 2020 di 15 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato) e 3 milioni di euro sull'unità di voto 16.01 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), nonché ulteriori 890.000 euro per gli anni dal 2020 al 2024 sull'unità di voto 14.03 (Sviluppo economico e competitività - ricerca e innovazione).

Attuazione

Per l'attuazione di quest'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 29 maggio 2020, n. 738 e 11 giugno 2020, n. 804.

Art. 5

Contributi in favore degli operatori economici che impegnano fino a nove addetti

1. La Provincia può concedere contributi in favore degli operatori economici che occupano non più di nove addetti e che hanno subito gravi danni, valutati con riferimento alle variazioni dei volumi di attività, in conseguenza della pandemia di COVID-19, quando tali operatori si impegnano a:

a) salvaguardare i livelli occupazionali nei limiti di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 2 e il regolare pagamento delle retribuzioni;

b) garantire il regolare pagamento dei propri fornitori.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:

a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo, anche con riferimento a soglie di reddito per l'accesso e agli ulteriori requisiti richiesti per la concessione del contributo, tenuto conto anche delle attività iniziate a partire dal 1° febbraio 2019;

b) la misura del contributo, che può essere maggiorata se il beneficiario ha sostenuto canoni di locazione o di affitto di azienda connessi allo svolgimento dell'attività;

c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo;

d) i casi in cui il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la revoca, anche parziale, del contributo.

3. Con la deliberazione prevista dal comma 2 la Giunta provinciale può individuare ipotesi specifiche in cui il contributo può essere concesso anche ad operatori che impiegano più di nove addetti.

4. La deliberazione prevista dal comma 2 può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 ter, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche sia competente anche per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo con riferimento alle imprese che operano nel settore dell'agricoltura.

5. Se i dati relativi all'anno 2020 evidenziano che il danno subito in conseguenza della pandemia di COVID-19 si è mantenuto entro parametri quantitativi limitati, individuati con deliberazione, quest'ultima può prevedere anche la rimodulazione del contributo, o che parte del contributo sia utilizzato per investimenti volti all'accrescimento della qualità dell'impresa.

6. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere un contributo a fondo perduto ai gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare che offrono ospitalità turistica in forma non imprenditoriale, individuate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e operanti nei territori dei comuni che hanno registrato, nel primo semestre del 2020, un calo di presenze turistiche superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo di riferimento dello scorso anno. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le condizioni di accesso al contributo, la misura dell'intervento e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo comma.

7. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 89 milioni di euro sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato) e la spesa di 1 milione di euro sull'unità di voto 07.01 (Turismo - sviluppo e valorizzazione del turismo).

Attuazione

- Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 4 settembre 2020, n. 1338.

- Per l'attuazione del comma 6 vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 1404.

Art. 6

Sostegno delle aggregazioni aziendali

1. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la conservazione dei livelli occupazionali e di promuovere la competitività delle imprese trentine attraverso l'aggregazione di soggetti, la Provincia può concedere contributi, anche in forma di compensazione fiscale da imputare su più annualità, alle imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono, attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, e altre forme di aggregazione, all'acquisizione di aziende o di rami d'azienda gestite da soggetti che svolgono, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, imprese in difficoltà aventi sede operativa nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di cinque anni a garantire i livelli occupazionali relativi a entrambe le imprese e a permanere sul territorio. I contributi previsti da questo comma non possono essere riconosciuti se le suddette operazioni sono realizzate tra società collegate tra loro da vincoli di controllo o di collegamento, come specificati nell'articolo 2359 del codice civile.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le condizioni di accesso al contributo, le condizioni per conservarlo, la sua misura, le ipotesi di riduzione o revoca e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di ammissibilità dei contributi promuovendo in particolare la valutazione della strategia di mercato derivante dalla costituzione delle reti e dei consorzi, e non soltanto eventuali economie di scala.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 7

Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore

1. La Provincia può concedere contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. Il contributo è concesso anche in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021. Analogamente il contributo può essere concesso anche agli imprenditori che rinunciano al corrispettivo per l'affitto di azienda.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di quest'articolo. La deliberazione può individuare, in particolare:

a) le tipologie di attività per le quali è concesso il contributo e le categorie catastali degli immobili per i quali è concesso il contributo;

b) eventuali ulteriori condizioni richieste per la concessione, compresi i requisiti del beneficiario;

c) la misura del contributo, i criteri e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

3. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere la concessione del contributo anche nel caso di attività non sospese che hanno comunque subito significative diminuzioni di attività in ragione della crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto.

4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 37 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Art. 8

Misure di sostegno al reddito per i titolari di impresa o soci di società o i professionisti che hanno cessato la propria attività

1. Ai titolari di impresa, soci di società o professionisti la cui attività è cessata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dopo il 23 febbraio 2020, che l'hanno iniziata prima del 1° gennaio 2019 e che hanno occupato, secondo la media degli ultimi sei mesi, un numero di dipendenti non superiore a cinque, la Provincia eroga un sostegno al reddito collegato a percorsi di politica attiva del lavoro.

2. Non è destinatario del sostegno il soggetto iscritto a un'altra forma previdenziale obbligatoria, titolare di pensione o che maturi, nell'arco dei sei mesi successivi alla domanda, i requisiti per l'accesso alla pensione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti la durata massima del sostegno al reddito, gli ulteriori requisiti di accesso, anche con riferimento alla condizione economica del richiedente, gli importi, i criteri di concessione del sostegno e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di quest'articolo.

4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - sostegno all'occupazione).

Art. 9

Fondo di solidarietà

1. La Provincia può alimentare il fondo di solidarietà bilaterale previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche con risorse provenienti dai fondi strutturali europei con destinazione territoriale.

Art. 10

Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la Provincia può concedere ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti, nei limiti della disciplina dell'Unione europea, destinati alla costituzione di appositi fondi rischi per i fini previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), dall'articolo 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e dall'articolo 5 (Intervento straordinario di integrazione dei fondi rischi degli enti collettivi di garanzia fidi) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, nonché per le integrazioni salariali di competenza della sede provinciale dell'INPS e per l'assegno ordinario concesso dal fondo di integrazione salariale e dal fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

2. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge provinciale n. 34 del 1974.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 11

Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino

1. Per la crescita della capacità competitiva e attrattiva del territorio, per favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e per agevolare le attività di commercio di prossimità, anche a fronte delle nuove disposizioni organizzative conseguenti alla pandemia di COVID-19, la Provincia promuove l'attivazione di un progetto di trasferimento tecnologico, anche strutturato per settori economici e partecipato da soggetti espressione degli stessi settori, volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica evoluta per il potenziamento del commercio elettronico in Trentino. Quest'intervento è diretto ad attivare una rete di distribuzione territoriale idonea a garantire livelli di qualità e protezione sociale anche ai lavoratori della filiera della logistica e dei trasporti e può prevedere il coinvolgimento anche di soggetti del terzo settore. Con deliberazione è data attuazione a quest'articolo.

2. Per l'attuazione di quest'articolo si applica l'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), e, nello specifico, quanto previsto per le procedure negoziali.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 12

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 7, 10, 12 e 24, introduttivo dell'art. 7.1 e sostitutivo dell'art. 19 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 13

Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

1. La Provincia promuove il progetto per la costituzione di un fondo quale strumento per concorrere allo sviluppo dell'agricoltura trentina nel perseguimento delle finalità generali stabilite dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), attraverso il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici e privati interessati, anche con ricorso a protocolli di intesa.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia e le società da essa controllate possono partecipare al fondo mediante conferimenti in denaro. Il fondo può essere alimentato anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di agricoltura, da finanziamenti comunitari e da finanziamenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri di partecipazione al fondo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede Cassa del Trentino con il proprio bilancio.

Capo II

Disposizioni per la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa

Art. 14

Digitalizzazione del settore pubblico e privato

1. Allo scopo di favorire l'innovazione e la ripresa economica, in attuazione delle finalità e degli obiettivi degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), la Provincia promuove l'accelerazione della transizione digitale del sistema trentino attraverso progetti di sistema e il coinvolgimento e il coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, anche per garantire un positivo impatto sociale e la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle azioni innovative.

2. Le azioni sono dirette, in particolare, a dare impulso alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei cittadini e delle imprese, di nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione e dell'accesso on line a questi servizi, anche attraverso la ridefinizione dei relativi processi di gestione ed erogazione.

3. Anche ai fini del comma 1, la Provincia, secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale n. 16 del 2012, garantisce la semplificazione nell'accesso e nella consultazione degli atti amministrativi e normativi, prevedendo la definizione di comuni standard semantici aperti per la gestione dei flussi di informazione e la conservazione digitale, anche con riferimento ai processi normativi e amministrativi.

4. Nel contesto degli obiettivi di quest'articolo, la Provincia promuove presso i datori di lavoro operanti nel territorio il lavoro agile quale modalità di lavoro ordinario volta a favorire la sicurezza dei lavoratori, la produttività e la flessibilità di luogo e tempo di lavoro. A tal fine la Provincia, sentiti gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali e il Consiglio delle autonomie locali, adotta un piano strategico per la promozione del lavoro agile presso le proprie strutture organizzative, i propri enti strumentali, comprese le istituzioni scolastiche e formative, gli enti locali e gli altri soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale. Per le medesime finalità, inoltre, la Provincia è autorizzata a concedere incentivi ai datori di lavoro privati per l'implementazione di piani di diffusione del lavoro agile compatibili con gli standard definiti dalla Giunta provinciale, nei limiti di stanziamento previsti dall'articolo 4, comma 1. I criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Per la conferenza di servizi finalizzata all'approvazione degli interventi di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 88 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Ai fini dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica a banda ultra larga ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 comporta la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati presentano un'istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi previsti da quest'articolo, corredata da una relazione illustrativa e relativa corografia generale in scala adeguata, riportante lo sviluppo dell'infrastruttura da realizzare e schede tipologiche per ciascuna categoria di intervento.

Art. 15

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 1 bis e modificativo dell'art. 2 della l.p.27 luglio 2012, n. 16; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 16

Disposizioni in materia di semplificazione

1. In ragione della situazione eccezionale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 la conferenza di servizi, compresa quella indetta ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è indetta e svolta in modalità telematica dalla struttura provinciale o amministrazione competente in via principale, anche se la essa deve acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, assicurando comunque il rispetto di questo comma:

a) la convocazione deve pervenire alle strutture o amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data; i lavori si concludono entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione e questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini devono considerarsi automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Se tra le suddette strutture o amministrazioni vi sono strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, quando disposizioni di legge, regolamento o altri provvedimenti di individuazione del termine non ne prevedono uno diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

b) nell'ambito della conferenza le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono in modo univoco, vincolante e congruamente motivato, in termini di assenso o dissenso, le proprie determinazioni attraverso un unico rappresentante, anche espressamente delegato a tal fine dall'organo competente, indicando eventualmente le modifiche necessarie ai fini dell'assenso;

c) si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dalla lettera b) o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Questa lettera non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi;

d) il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal verbale di conclusione formato in via telematica e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Se il provvedimento finale è favorevole sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza, ma risultate assenti;

e) in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione; se i chiarimenti o l'ulteriore documentazione non sono forniti entro il termine perentorio di quindici giorni, si procede prescindendo da essi;

f) in caso di dissenso espresso dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini si applica il rimedio previsto dall'articolo 13 quater della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'opposizione va presentata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento finale;

g) l'applicazione della conferenza prevista da quest'articolo da parte delle amministrazioni diverse dalla Provincia avviene secondo un criterio di progressività, tenuto conto delle eventuali necessità di adeguamento organizzativo e informatico.

2. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione sanitaria, economica e finanziaria, la Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale di settore e alle relative disposizioni attuative, definisce con propria deliberazione misure per la semplificazione dei procedimenti, anche con ampio ricorso ad autocertificazioni, nel rispetto dei principi e criteri individuati dall'articolo 19 bis, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Resta fermo quanto previsto in materia di governo del territorio.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, anche individuando nuovi criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti o benefici. Con riferimento anche ai contributi o finanziamenti già concessi, la Giunta provinciale, inoltre, può stabilire modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni.

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 58 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Attuazione

Per l'attuazione del comma 3 vedi la deliberazione della giunta provinciale 7 agosto 2020, n. 1157.

Art. 17

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 14 e 15 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 18

Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi in essere che sono oggetto di verifica ai fini delle liquidazioni di contributi, anche a rate, emesse nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il 31 dicembre 2020:

a) per i vincoli e gli obblighi finanziari riferiti a contributi concessi in applicazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale n. 35 del 1988, la verifica viene attuata con riferimento al bilancio dell'esercizio 2018. La Giunta provinciale disciplina i casi in cui la verifica può essere effettuata relativamente al bilancio degli esercizi successivi, nonché i casi e le condizioni in cui è consentito richiedere la ridefinizione dei vincoli;

b) per i vincoli e gli obblighi occupazionali, nonché per tutti i vincoli e gli obblighi previsti all'interno di procedure negoziali ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, alla luce della situazione emergenziale in corso, la Giunta provinciale può prevedere con apposita deliberazione specifiche modalità per la definizione del loro rispetto, compresa anche la previsione del relativo mantenimento, differimento o rimodulazione.

2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla disciplina provinciale.

Art. 19

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 20

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) ed m), e all'articolo 2 octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, come previsti, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 33 e 36 di questa legge e dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 18 della legge provinciale n. 2 del 2020, nonché le relative attività di vigilanza, la Provincia e gli enti locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, sono autorizzati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), al trattamento dei dati dei soggetti richiedenti, compresi quelli connessi alla relativa situazione economico-sociale. Per le medesime finalità sono consentite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679, anche le comunicazioni di dati personali, diversi da quelli relativi a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, tra la Provincia e i suddetti enti locali.

2. Se si rende indispensabile, per le finalità del comma 1, il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, con specifici regolamenti di attuazione sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i criteri e le modalità del trattamento, nonché le relative misure di sicurezza.

Note al testo

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 58 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Capo III

Misure in materia di tributi ed entrate comunali e provinciali

Art. 21

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni

1. omissis

2. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020 i comuni, anche in deroga all'articolo 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali successivamente all'approvazione del bilancio. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario. Le tariffe istituite o modificate trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi.

3. Per l'anno 2020, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali.

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Note al testo

Il comma 1 modifica l'art. 8 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 22

Disposizioni in materia di imposta provinciale di soggiorno

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e allo scopo di assicurare maggiore liquidità il gestore della struttura ricettiva tenuto alla comunicazione e al riversamento ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno", può effettuare la comunicazione prevista per il 16 maggio 2020 entro il 16 settembre 2020 e il riversamento previsto per il 16 giugno 2020 entro il 16 ottobre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

Art. 23

Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) la tassa automobilistica provinciale relativa alle periodicità tributarie da versare ordinariamente nei mesi da marzo ad agosto 2020 può essere versata entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

b) in caso di riscossione rateale di entrate provinciali ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), l'omesso pagamento di una o più rate relative ai mesi da marzo ad agosto 2020 non rileva ai fini del computo del numero di rate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del medesimo articolo 51 bis, comma 4 ter, purché queste rate siano versate entro il 31 dicembre 2020.

Capo IV

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di servizi sociali, assistenziali ed educativi e di edilizia abitativa

Art. 24

Disposizioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare a seguito della pandemia di COVID-19, i lavoratori inquadrati nell'ambito del comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, di cui all'articolo 7, comma 1 quater, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), possono essere impiegati per la realizzazione di opere e per la fornitura di servizi di utilità collettiva connessi all'emergenza sanitaria ed economica in atto, tenendo conto delle attitudini e delle competenze personali e valorizzando le professionalità acquisite.

Art. 25

Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale

1. In ragione della situazione di crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19 la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, al fine di consentire l'attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare anche al di fuori dei casi oggi previsti.

2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).

Art. 26

Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, socio-educativi per la prima infanzia, didattico-museali e attività di volontariato sociale

1. Fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore di questa legge, con riferimento ai servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), agli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), ai servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), ai servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), ai servizi didattico-museali di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e alle attività di volontariato sociale finanziate ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 - compresi gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse) -, e ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per i quali è stata disposta la sospensione o la contrazione in attuazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, durante questa sospensione o contrazione la Provincia promuove, anche nei confronti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e formative e dei musei del sistema museale trentino, lo svolgimento dei medesimi servizi e interventi, se possibile, con forme alternative o rimodulate, prevedendo anche, per i soggetti affidatari o finanziati, la possibilità di avvalersi, quando se ne ravvisa la necessità, di personale disponibile già impegnato in questi servizi dipendente dai medesimi soggetti e temporaneamente inattivo, compatibilmente con il relativo inquadramento professionale e secondo gli istituti previsti dai contratti collettivi applicati.

2. I soggetti competenti attuano il comma 1 attraverso accordi, protocolli d'intesa e coprogettazioni con i soggetti pubblici e privati affidatari o finanziati a qualunque titolo dai medesimi soggetti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie o alla disciplina che regola il loro finanziamento, salvaguardando la continuità dei rapporti di lavoro e assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute e della sicurezza degli operatori e degli utenti, con particolare riferimento alle disposizioni emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Nell'ambito della determinazione delle tariffe, dei corrispettivi o dei finanziamenti per i servizi erogati e per le attività svolte dai soggetti indicati nel comma 1, ai sensi della normativa di settore vigente, la Provincia definisce i criteri e le modalità volti a garantire ai soggetti affidatari o finanziati la corresponsione di una quota non superiore all'importo previsto o stimato per l'erogazione del servizio prima della sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi e delle attività. Per i servizi e le attività di cui al comma 1 sospesi e non rimodulati la Provincia può stabilire una quota di finanziamento per la copertura dei costi non superiore al 30 per cento dell'importo previsto o stimato prima della sospensione, fermo restando che questi servizi, all'atto della ripresa della normale attività, devono risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19.

4. I criteri previsti dal comma 3 definiscono ogni aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo e tengono conto dell'eventuale accesso a trattamenti del fondo d'integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, dove riconosciuti per la sospensione o la contrazione dei servizi di cui al comma 1.

5. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari applica i commi da 1 a 4 alle aziende pubbliche di servizi alla persona.

6. Nei confronti dei soggetti privati affidatari o finanziati a qualunque titolo per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale individuati con deliberazione della Giunta provinciale che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno incrementato la loro attività per far fronte a bisogni primari e per garantire i servizi essenziali anche attraverso nuove misure logistiche e organizzative, la Provincia può integrare il finanziamento previsto o stimato prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020 con una quota aggiuntiva non superiore al 50 per cento dell'originario importo o limite di spesa rimborsabile. L'ammontare della quota aggiuntiva è determinato in funzione dei maggiori oneri sostenuti, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Concorrono a determinare la quota aggiuntiva anche le spese relative agli interventi e alle attività previste da questo comma realizzate prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché correlate all'emergenza epidemiologica. Questo comma può essere applicato anche da soggetti pubblici diversi dalla Provincia e dagli enti locali senza oneri a carico del bilancio provinciale.

7. Per i fini del comma 6, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.04 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale).

Attuazione

Per l'attuazione del comma 3 vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 ottobre 2020, n. 1493.

Art. 27

Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati. Per le medesime ragioni possono essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente, i contratti che comportano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), o dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 58 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Art. 28

Servizi di interesse generale

1. La Provincia definisce i servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale sulla tutela della salute 2010, gli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale sulle politiche sociali 2007, i servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale sulla scuola 2006 e i servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale sugli asili nido 2002 servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, ferma restando la necessità di valutare caso per caso e in concreto la natura economica o meno di tali servizi.

Art. 29

Revisione dei progetti finanziati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)

1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alle domande di contributo relative a finanziamenti per investimenti presentate da soggetti senza scopo di lucro dopo il 1° gennaio 2018 a valere sulla legge regionale n. 40 del 1968, già accolte e oggetto di finanziamento, il beneficiario del contributo può presentare richiesta di revisione del progetto presentato al fine di contenere i costi di realizzazione. In caso di valutazione positiva, il contributo già concesso non è ridotto se si conserva nei limiti del 90 per cento della spesa ammessa a finanziamento risultante dal nuovo progetto. Restano fermi gli ulteriori vincoli e finalità derivanti dalle deliberazioni di criteri in base ai quali il contributo era stato riconosciuto e autorizzato. La Giunta provinciale con propria deliberazione può adottare disposizioni di attuazione di questo comma.

Art. 30

Corsi di formazione per operatore socio-sanitario e di assistente di studio odontoiatrico

1. E' autorizzata la ripresa delle attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario (OSS) e per assistente di studio odontoiatrico (ASO), anche con modalità telematiche e simulazioni, in modo da garantire comunque il raggiungimento del monte ore e degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico dei corsi medesimi e di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste per queste figure dalla disciplina statale.

Art. 31

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

1. Fino al termine massimo di sei mesi decorrenti dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e nelle altre strutture socio-sanitarie residenziali e al contempo garantire la necessaria continuità assistenziale, la Provincia è autorizzata, limitatamente alle strutture nelle quali è stata accertata o sospettata la presenza di ospiti od operatori affetti da COVID-19 o è necessario attuare misure di prevenzione del rischio di contagio, a concedere deroghe con riguardo ai requisiti e ai criteri strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e l'esercizio dei servizi semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1998, n. 3"), e dei correlati provvedimenti di definizione e aggiornamento dei requisiti minimi e ulteriori di qualità, ferma restando la necessità di garantire l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di prevenzione e sicurezza delle persone.

Art. 32

Misure straordinarie in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare ai nuclei familiari in difficoltà una maggiore disponibilità di risorse economiche, la Provincia promuove la sospensione, da parte delle banche, del pagamento delle seguenti rate, a condizione che il piano di ammortamento sia traslato per il periodo corrispondente alla sospensione:

a) rate in scadenza il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 del mutuo agevolato, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e l'acquisto e risanamento dell'abitazione principale. A tal fine la sospensione del pagamento di una o di entrambe le rate non è computata nel periodo massimo di diciotto mesi previsto dall'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Le rate in scadenza nell'anno 2020 sospese sulla base di richieste presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge s'intendono sospese ai sensi del presente articolo;

b) rata in scadenza nel corso dell'anno 2020 del mutuo stipulato per l'anticipazione delle detrazioni d'imposta per le spese relative ad interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), commi 9 e 10, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. A tal fine la sospensione del pagamento della rata non comporta l'interruzione dell'erogazione del contributo per la copertura degli interessi previsto dal predetto articolo 54, fermo restando il recupero dell'annualità erogata nel caso di successiva estinzione anticipata del mutuo.

2. Per le domande di contributo integrativo previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", presentate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, la decadenza dal contributo non è disposta se il beneficiario dimostra, entro il 31 dicembre 2020, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione oggetto di agevolazione.

3. Per le domande di contributo integrativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale n. 15 del 2005 presentate negli anni 2018 e 2019, se l'ente competente adotta più provvedimenti di concessione, a seguito dell'approvazione della graduatoria, il contributo è erogato dal mese successivo all'adozione del primo provvedimento di concessione.

4. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 33

Bonus alimentare

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia è autorizzata a incrementare le risorse ad essa destinate ai sensi dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), per l'acquisto di beni alimentari e di prodotti di prima necessità.

2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).

Art. 34

Disposizioni di carattere organizzativo e sanitario per la sicurezza di operatori e clienti

1. Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale.

Art. 35

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 4 e 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo V

Disposizioni in materia di personale

Art. 36

Misure per l'attribuzione al personale impegnato nel settore sanitario e socio-sanitario nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di un riconoscimento economico temporaneo

1. Al personale operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentite le organizzazioni sindacali, sono fissati:

a) la misura del trattamento economico temporaneo e le relative modalità di attribuzione, anche differenziate in ragione del diverso grado di esposizione al rischio e all'effettivo disagio lavorativo;

b) il periodo di corresponsione, che retroagisce a decorrere da una data definita;

c) la tipologia di personale e di altri soggetti cui attribuire il riconoscimento, appartenenti o operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le APSP; fra questo personale rientra anche quello con periodi di malattia da COVID-19 e sintomatologia grave, a seguito di contagio intervenuto in occasione di attività sanitarie.

3. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il riconoscimento di trattamenti analoghi a quelli disciplinati dal comma 2 nei confronti del personale dipendente o operante presso altri soggetti e dei medici convenzionati con il servizio sanitario provinciale, anche mediante il sistema tariffario.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo, che devono essere contenuti nel limite massimo di 15 milioni di euro, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le risorse disponibili sui fondi di riserva del proprio bilancio.

Art. 37

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 21, 22 bis e 28 della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

Con il ricorso alla corte costituzionale 17 luglio 2020, n. 59 (g.u. 2 settembre 2020, I serie speciale, n. 36) il presidente del consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità di quest'articolo.

Capo VI

Disposizioni in materia di istruzione

Art. 38

Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d'istituto

1. Nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale in materia di istruzione, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 si applica la normativa statale adottata per le medesime finalità e per il medesimo periodo, con riferimento alle disposizioni sulla valutazione degli studenti e sui piani di studio, se compatibile con la normativa provinciale prevista per il primo e il secondo ciclo d'istruzione del sistema scolastico provinciale. La Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale, con propria deliberazione disciplina gli aspetti di compatibilità e di raccordo.

2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le graduatorie d'istituto del personale docente previste dall'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006, in scadenza il 31 agosto 2020, sono prorogate fino al 31 agosto 2021.

Art. 39

Riconoscimento delle spese di convitto e alloggio per gli studenti

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quando, per la sospensione dell'attività didattica delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, non risultano più fruite le prestazioni relative all'alloggio e al vitto per gli studenti, ma permane l'obbligo del pagamento delle spese di convitto e alloggio, la Provincia corrisponde all'ente gestore del servizio, dall'avvio del periodo di sospensione alla conclusione dell'anno scolastico 2019-2020, una somma corrispondente alla retta mensile relativa al vitto e alloggio al netto dei costi non sostenuti in ragione della sospensione. Conseguentemente tali somme non sono più dovute dagli studenti e le somme già corrisposte sono rimborsate ai medesimi dall'ente gestore.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di quest'articolo, compreso l'eventuale rimborso delle somme già corrisposte dagli studenti.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 04.06 (Istruzione e diritto allo studio - servizi ausiliari all'istruzione).

Art. 40

Contributi straordinari agli studenti universitari e dell'alta formazione professionale

1. Per l'anno 2020 la Provincia può concedere un contributo straordinario integrativo agli studenti già destinatari degli interventi previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), e agli studenti individuati dall'articolo 78 della legge provinciale sulla scuola 2006 che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito una contrazione di almeno il 25 per cento del reddito del nucleo familiare, nei limiti e con le modalità stabilite in base a quest'ultimo articolo, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 2. La Giunta provinciale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.

2. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 04.04 (Istruzione e diritto allo studio - istruzione universitaria).

Capo VII

Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio

Art. 41

Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica

1. omissis

2. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, i comuni, ai sensi dell'articolo 54, comma 1 bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, possono prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Note al testo

Il comma 1 modifica l'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 42

Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dalle deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892, e 19 ottobre 2018, n. 2078, sui modelli unici standardizzati e digitali in materia edilizia e paesaggistica, da ultimo modificate dalla deliberazione 20 marzo 2020, n. 387, nonché dalle altre deliberazioni della Giunta provinciale in materia di urbanistica ed edilizia.

2. omissis

3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche, per necessità igienico-sanitarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e alla relativa comunicazione è allegato il progetto redatto da un tecnico abilitato. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 3 dalla struttura comunale competente. Per i rifugi alpini ed escursionistici questo comma si applica anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

5. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 non può essere prolungato in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza.

6. Il comune, ricevuta la domanda di permesso di costruire, convoca tempestivamente una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, da svolgersi anche in modalità telematica, per acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, di altre strutture o amministrazioni necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro quarantacinque giorni; questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Questo comma si applica anche per le richieste di permesso di costruire presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge, su richiesta del proponente.

7. I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione. Questo comma si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.

8. Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 devono essere presentate assieme ad altri atti di assenso comunque denominati, le strutture e le amministrazioni interessate devono rilasciare gli atti di propria competenza all'interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio degli atti di assenso comunque denominati di competenza di strutture provinciali, enti e amministrazioni, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni.

9. Le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica anche alle SCIA presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.

10. Al procedimento per il rilascio del titolo edilizio previsto per le varianti ordinarie di cui all'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 8 del presente articolo.

11. La dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 93, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è presentata entro un anno dalla fine dei lavori.

12. L'accertamento di conformità delle opere pubbliche di competenza dello Stato di cui all'articolo 94 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è compiuto entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

13. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 78, comma 4, e dall'articolo 78 bis, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono essere rateizzate.

14. I comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, possono consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione di cui all'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non può superare i trentasei mesi.

14 bis. Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale nelle scuole e garantirne il regolare funzionamento, fino al 31 luglio 2021 le istituzioni scolastiche e formative possono utilizzare per attività didattiche e culturali anche locali aventi una diversa destinazione d'uso; tale utilizzo non costituisce cambio di destinazione d'uso. Non costituisce inoltre cambio di destinazione d'uso l'utilizzo, fino alla medesima data, di locali per lo svolgimento di attività di interesse pubblico se direttamente connesso all'utilizzo per le attività didattiche e culturali ai sensi di questo comma.

15. Non costituisce cambio di destinazione d'uso il mutamento della destinazione d'uso dell'esercizio alberghiero a esercizio extra-alberghiero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima legge provinciale sulla ricettività turistica 2002. Continuano ad applicarsi anche per la nuova destinazione d'uso, il vincolo di non frazionabilità e il divieto di divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nonché la relativa sanzione. In questi casi non si applica l'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008). Se, successivamente alla trasformazione effettuata ai sensi di questo comma, la destinazione d'uso è nuovamente mutata da esercizio extra-alberghiero a esercizio alberghiero si applica quanto disposto dalla legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 e dal relativo regolamento di esecuzione. Questo comma non si applica agli esercizi alberghieri dismessi, come definiti dall'articolo 13 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

Note al testo

Articolo così modificato dagli articoli 54 e 58 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Art. 43

Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale nella somministrazione di alimenti o bevande, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico. A tal fine il comune territorialmente competente autorizza l'installazione delle predette strutture entro venti giorni dalla presentazione della domanda, alla quale sono allegati:

a) planimetria con evidenza della localizzazione della struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato alla professione, con relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprietà pubbliche o private interessate dall'intervento;

b) assenso del privato proprietario delle aree su cui è effettuata l'installazione;

c) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;

d) se l'installazione è soggetta alle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, la documentazione richiesta dalla normativa in materia;

e) l'impegno alla rimessa in pristino dei luoghi al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

2. Spetta al comune valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di pubblica viabilità, nonché con altri interessi pubblici e privati coinvolti. Il comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 per l'acquisizione, se necessari, dell'autorizzazione di cui al comma 5 e del nulla osta della struttura provinciale competente in materia di viabilità, nei casi in cui la struttura è installata all'interno delle fasce di rispetto di strade provinciali o statali, e per l'acquisizione dell'assenso per l'occupazione delle aree pubbliche non comunali. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine, non prorogabile, di cui al comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda s'intende accolta, ferma restando l'acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, di cui ai commi 4 e 5. Se non sussistono alternative per la collocazione della struttura, il comune può accogliere la domanda anche in deroga alla dotazione minima di spazi di parcheggio. Il comune, inoltre, può richiedere un deposito cauzionale a garanzia del successivo ripristino dell'area occupata.

4. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 1 dalla struttura comunale competente.

5. Per l'installazione di strutture che interessano beni culturali o immobili e aree soggetti a tutela indiretta, l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e delle prescrizioni di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 è rilasciata nel termine di quindici giorni. Se la struttura si trova su piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di proprietà pubblica all'interno di insediamenti storici comunali e su beni culturali di proprietà di enti pubblici territoriali, l'autorizzazione di cui al periodo precedente è rilasciata anche ai fini dell'articolo 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Per l'installazione di basamenti o pedane non cementizie semplicemente in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da elementi a verde con carattere ornamentale nonché per la collocazione di sedie, tavolini e ombrelloni, non sono necessarie le autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli articoli 21 e 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

7. I rifugi alpini ed escursionistici per il ricovero di fortuna degli escursionisti possono installare opere precarie ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, con le modalità previste da quest'articolo, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993. Resta fermo l'obbligo di rimozione di queste strutture al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

8. Resta ferma la possibilità per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti o bevande di installare plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza secondo la disciplina vigente, garantendo comunque il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

9. In considerazione della valorizzazione delle specifiche caratteristiche territoriali, il Consiglio delle autonomie locali può elaborare linee guida per ambiti territoriali comprensivi di due o più comuni. Per agevolare il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 5, la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può definire linee guida necessarie per l'installazione delle strutture previste dal comma 1, che consentono di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il protocollo prevede l'impegno per i comuni di trasmettere alla soprintendenza le autorizzazioni concesse per il successivo controllo a campione.

10. Quest'articolo si applica anche con riferimento alle associazioni che svolgono somministrazione verso i soci come attività di autofinanziamento.

Note al testo

Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 58 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

Con il ricorso alla corte costituzionale 17 luglio 2020, n. 59 (g.u. 2 settembre 2020, I serie speciale, n. 36) il presidente del consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità dei commi 1, 6 e 9 di quest'articolo.

Art. 44

Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

1. In considerazione del decreto del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol 10 marzo 2020, n. 16, che ha rinviato, per sopravvenute cause di forza maggiore, i comizi elettorali che erano stati convocati per la giornata di domenica 3 maggio con decreto del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol 27 gennaio 2020, n. 2, continua ad applicarsi l'articolo 42, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015: quindi non è ammessa l'adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti fino ai nuovi comizi elettorali.

Art. 45

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 67, 68, 78 e 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 46

Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e integrazione dell'articolo 14 ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

1. Per l'anno 2020 le imprese agrituristiche possono effettuare l'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali in modalità di consegna a domicilio e di asporto; in tal caso queste attività sono escluse dal computo ai fini della determinazione del rapporto di connessione. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Per l'anno 2020 le imprese enoturistiche possono effettuare degustazioni delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi, in modalità di consegna a domicilio e di asporto. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può stabilire specifiche modalità per l'effettuazione delle attività previste dai commi 1 e 2.

4. Per l'anno 2020, al fine di favorire il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID-19, per lo svolgimento delle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, le imprese agrituristiche ed enoturistiche possono ampliare la dislocazione dei posti tavola già autorizzati utilizzando superfici esistenti e in disponibilità dell'azienda, anche realizzando plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, senza necessità di aggiornare la planimetria allegata alla SCIA quando prevista dalla normativa vigente di settore in materia di agriturismo ed enoturismo. Se per la realizzazione di questi plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza è necessario derogare alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, si applica l'articolo 43. L'articolo 43 si applica anche nel caso in cui la procedura ivi disciplinata risulti più favorevole rispetto alla procedura ordinaria.

5. omissis

6. Per l'anno 2020, al fine di mantenere il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID-19 per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è possibile utilizzare ulteriori spazi esterni in disponibilità della struttura anche realizzando strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza e relative coperture senza necessità di aggiornare la planimetria allegata alla SCIA quando prevista dalla normativa vigente di settore. Se per la realizzazione di tali strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza è necessario derogare alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provincialee ai regolamenti edilizi comunali, si applica l'articolo 43. L'articolo 43 si applica anche nel caso in cui la procedura ivi disciplinata risulti più favorevole rispetto alla procedura ordinaria.

7. Con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale può estendere al 2021 l'efficacia dei commi 1, 2, 4 e 6.

Note al testo

Il comma 5 modifica l'art. 14 ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 47

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 48

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 13 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 49

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 50

Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri

1. Per favorire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale negli esercizi alberghieri, fino al 31 dicembre 2021 non costituisce variazione negli elementi di classifica, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, il cambio d'uso temporaneo delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, così come individuate nell'ultima dichiarazione di autoclassifica presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo, in sale di somministrazione di alimenti e bevande. Gli eventuali interventi per realizzare questo cambio d'uso rientrano nell'attività edilizia libera.

Art. 51

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 4 e 5 della legge provinciale sui campeggi 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo VIII

Modificazioni del capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e altre disposizioni

Art. 52 - Art. 59

omissis

Note al testo

Articoli modificativi degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e introduttivi degli articoli 7 bis e 7 ter nella l.p. 23 marzo 2020, n. 2; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

Con il ricorso alla corte costituzionale 17 luglio 2020, n. 59 (g.u. 2 settembre 2020, I serie speciale, n. 36) il presidente del consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità dei commi 2, 3, della lettera c) del comma 4 e dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 52 (che modificano l'art. 2 della l.p. n. 2 del 2020), nonché del comma 1 dell'art. 57 (che introduce l'art. 7 bis nella l.p. n. 2 del 2020).

Art. 60

Supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico

1. La Giunta provinciale può individuare opere pubbliche o di interesse pubblico, di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della collettività, da sottoporre a monitoraggio ai fini della qualità e della tempestività dell'investimento pubblico.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere di competenza della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altri soggetti, pubblici o privati, destinatari di un contributo provinciale e soggetti all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

3. La Giunta provinciale individua le opere da sottoporre a monitoraggio in fase di programmazione, se di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, o in fase di ammissione al finanziamento se di competenza degli altri soggetti indicati nel comma 2.

4. Il monitoraggio è affidato dalla Giunta provinciale ad uno o più soggetti, dipendenti della Provincia o dei suoi enti strumentali, dotati di adeguata professionalità e competenza in ordine all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

5. Il soggetto incaricato del monitoraggio di una o più opere assorbe le funzioni di responsabile di progetto, previste dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e assume la denominazione di supervisore degli investimenti provinciali.

6. Il supervisore degli investimenti provinciali svolge attività di verifica e impulso dello sviluppo temporale delle fasi realizzative delle opere e in particolare:

a) segnala al responsabile del procedimento eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;

b) propone al responsabile del procedimento la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche nel caso in cui sia opportuno lo svolgimento di attività in collaborazione con le stesse;

c) propone al responsabile del procedimento modifiche al cronoprogramma, al fine di perseguire la massima celerità nell'esecuzione dei lavori;

d) controlla con continuità l'andamento delle procedure amministrative e dell'esecuzione dei lavori comunicando al responsabile del procedimento ogni scostamento significativo rispetto alle previsioni, e proponendo allo stesso le azioni più opportune al fine di ristabilire la tempistica programmata;

e) propone al responsabile del procedimento l'indizione della conferenza di servizi;

f) nel caso di concessione di lavori pubblici, svolge la funzione di vigilanza sul rispetto dei tempi del cronoprogramma, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alla tempistica;

g) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori medesimi;

h) accerta che i tempi suppletivi previsti per le varianti in corso d'opera si inseriscano organicamente nella tempistica dell'intervento;

i) si rapporta con l'audit per i finanziamenti europei;

j) aggiorna con cadenza almeno trimestrale la Giunta provinciale sull'andamento dell'opera e propone le azioni più opportune in caso di ritardi o impedimento non superabili con il proprio ruolo.

7. Il supervisore degli investimenti provinciali per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'osservatorio provinciale sui contratti pubblici e di ogni altra banca dati della Provincia, e può chiedere ogni informazione pertinente ai dirigenti provinciali ed ai soggetti responsabili delle opere sottoposte a monitoraggio, nel rispetto dell'articolo 20 di questa legge recante norme in materia di protezione dei dati personali. I soggetti destinatari del contributo provinciale sono tenuti a collaborare con il responsabile del monitoraggio; il mancato adempimento dell'obbligo informativo e il mancato rispetto delle indicazioni del supervisore possono comportare la revoca del contributo.

8. La Giunta provinciale stabilisce le disposizioni attuative di quest'articolo nonché i casi e le modalità di revoca del contributo e, a seguito delle segnalazioni del supervisore e previo contraddittorio con il responsabile del procedimento dell'opera, può nominare un commissario ad acta per portare a termine l'opera pubblica o di interesse pubblico. Il commissario ad acta può operare in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito in legge con modificazioni della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 76 del 2020.

Note al testo

Il comma 8 è stato così modificato dall'art. 34 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Art. 61

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 62

Modificazione dei contratti durante il periodo di validità in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Con riferimento alla disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di validità, le modifiche nell'esecuzione del contratto necessarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere ricondotte alle necessità di modifica determinate da circostanze imprevedibili nella fase di preparazione della gara, con riferimento alle procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 63

Disposizione transitoria

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge provinciale n. 2 del 2020, come modificati da questo capo, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale n. 2 del 2020, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati. L'articolo 7 bis della legge provinciale n. 2 del 2020, come inserito da questo capo, si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, che si applica anche ai contratti già stipulati.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 64

Fidejussioni

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2020 la Provincia è autorizzata a rilasciare le fidejussioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14, per un importo massimo complessivo di 220 milioni di euro.

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 60 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Art. 65

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 11 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 66

Disposizioni in favore del lavoro e della famiglia

1. Le risorse finalizzate agli interventi in favore del lavoro e della famiglia sono incrementate per l'anno 2020 di 17 milioni di euro.

2. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 8,8 milioni di euro sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - sostegno all'occupazione), di 200 mila euro sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato) e 8 milioni di euro sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).

Art. 67

Variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 2019, sono inserite le variazioni previste nell'allegato A.

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato B, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

3. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato C sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

4. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato D.

Art. 68

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A - Allegato D

omissis

Note al testo

Disposizioni finanziarie.


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