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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge Provinciale Trento 12 febbraio 2019, n. 1
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021
 
(b.u. 13 febbraio 2019, n. 6, straord. n. 2)

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile

omissis

4. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia, per ripristinare il decoro urbano e il paesaggio, può concedere contributi ai proprietari per il ripristino dei beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011. Il contributo è concesso con riferimento ai beni immobili collocati in aree specificamente destinate all'insediamento, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), ampliate di una fascia di 30 metri, o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree stesse. Per le finalità di questo articolo può essere concesso il contributo anche per beni immobili collocati in area a bosco o in area a pascolo. Criteri e modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011.

5. Gli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, come modificati rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli interventi relativi all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.

6. Per i fini di cui ai commi 2 e 5, con la tabella D è autorizzata la spesa di euro 50.000 sull'esercizio finanziario 2019 sull'unità di voto 11.02 (Soccorso civile-Interventi a seguito di calamità naturali).

7. Per i fini del comma 4 con la tabella D è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2019 sull'unità di voto 11.02 (Soccorso civile-Interventi a seguito di calamità naturali).

Note al testo

I commi 1, 2 e 3 modificano gli articoli 72 e 74 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 2

Disposizioni particolari per la gestione dell'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73

1. L'unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione istituita con deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2018, n. 2462, svolge, in relazione alla gestione dell'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, le funzioni e le attività inerenti agli interventi la cui realizzazione è demandata alla Provincia ai sensi dell'articolo 37, commi da 5 a 8, della legge provinciale n. 9 del 2011 espressamente individuati e assegnati alla competenza della predetta unità di missione strategica con ordinanze assunte dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 37, comma 5, anche inseriti negli strumenti di programmazione ivi compresi quelli attuativi delle citate ordinanze. Tra le funzioni e le attività dell'unità di missione strategica può rientrare l'adozione di direttive alle strutture provinciali competenti nei singoli ambiti di intervento.

2. L'unità di missione strategica può realizzare interventi ai sensi del comma 1 che interessano beni o infrastrutture di competenza di altri enti pubblici o enti privati di gestione di beni collettivi, purché previsti dall'ordinanza, acquisito, ove necessario, il preventivo assenso dell'ente competente o su richiesta dello stesso.

3. La Giunta provinciale, nell'ambito delle deliberazioni che stabiliscono i criteri e le modalità di concessione di contributi per la gestione dell'emergenza, può prevedere l'attribuzione di specifici compiti di coordinamento, consultivi, istruttori e concessori in capo all'unità di missione strategica di cui al comma 1.

4. L'unità di missione strategica di cui al comma 1 svolge le funzioni e le attività previste da questo articolo in osservanza delle disposizioni della legge provinciale n. 9 del 2011, nonché della disciplina, anche derogatoria, stabilita con le ordinanze assunte dal Presidente della Provincia ai sensi del comma 5 dell'articolo 37 della medesima legge provinciale. Per quanto non previsto dal primo periodo si applica la normativa provinciale, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. L'atto organizzativo definisce le modalità di avvalimento, da parte del dirigente preposto all'unità di missione strategica di cui al comma 1, di strutture non incardinate in essa o di personale ad essa non assegnato, in accordo con il dirigente del dipartimento competente.

Art. 3

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 4

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 22 agosto 1988, n. 26 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 5

Modificazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni connesse

1. omissis

2. Il comitato legislativo disciplinato dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), è prorogato, nella sua composizione, per un ulteriore anno dalla data di scadenza prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

Note al testo

Il comma 1 modifica l'art. 12 quater della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 6

Disposizioni in materia di incarichi per la partecipazione alle commissioni tecniche e alle commissioni di concorso

omissis

Note al testo

Nonostante l'impropria rubrica, quest'articolo si limita a modificare l'art. 47 bis della legge sul personale della Provincia 1997 e l'art. 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questi due articoli); inoltre contiene disposizioni finanziarie connesse alle modificazioni.

Art. 7

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 44 e 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 8

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 84 bis e 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 e dell'art. 50 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.

Art. 9

Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni e altre disposizioni in materia di enti locali

1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo e per i fini previsti dal comma 1, la copertura delle sedi segretarili di unioni di comuni può essere assicurata anche se i comuni aderenti sono compresi in ambiti di gestione associata obbligatoria, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 ter (Limiti alle assunzioni per la copertura delle sedi segretarili) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

4. In attesa della revisione di cui al comma 1, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, per i comuni istituiti a seguito di fusione è sospeso l'obbligo previsto dall'articolo 36 ter 1, comma 2 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).

5. I contributi concessi dalla Provincia agli enti locali ai sensi del comma 6 dell'articolo 59 (Disposizioni in tema di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, non possono essere revocati per mancata o tardiva comunicazione di fine lavori, qualora i lavori siano stati comunque ultimati entro il termine individuato nel provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in cui il termine per la comunicazione di fine lavori sia già scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo, l'ente locale, qualora non vi abbia già provveduto, è tenuto a rendicontare le spese sostenute per l'intervento e a locare gli alloggi realizzati, entro un anno dalla predetta data, anche in deroga ai termini per la rendicontazione e la locazione stabiliti dal provvedimento di concessione del contributo o della normativa provinciale vigente.

Art. 10

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 15 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 11

Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2019, oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. Le modalità di affidamento possono essere eventualmente specificate con regolamento di attuazione.

Art. 12

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 13

omissis

Note al testo

Articolo abrogativo del comma 3 dell'art. 47 e del comma 6 dell'art. 57 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Art. 14

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 in materia di assegno unico provinciale

omissis

3. I commi 1 e 2 si applicano alle domande presentate dopo il 1° aprile 2019.

Note al testo

I commi 1 e 2 modificano l'art. 28 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 16

omissis

Note al testo

Articolo sostitutivo della rubrica del capo VIII del titolo I e introduttivo dell'art. 50 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 17

Fidejussioni

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie in base all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2019, per un importo massimo di 100 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale.

Art. 18

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono inserite le variazioni previste nell'allegato A.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale n. 16 del 2018, sono inserite le variazioni previste nell'allegato B.

3. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

a) anno 2019, in termini di competenza: + 11.800.000 euro;

b) anno 2020, in termini di competenza: - 30.000.000 euro;

c) anno 2021, in termini di competenza: - 40.000.000 euro.

4. In relazione alle variazioni apportate dai commi 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato C, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

5. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato D sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

6. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato E.

Art. 19

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato F.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato F.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A - Allegato F

omissis

Note al testo

Disposizioni finanziarie.


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