(b.u. 11 giugno 2019, n. 23, straord. n. 1)
Art. 1
Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti i criteri di aggiudicazione
omissis
3. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato dal comma 1, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Note al testo
I commi 1 e 2 modificano l'art. 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e l'art. 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questi due articoli.
Art. 2
Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici
1. omissis
2. L'articolo 19 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale.
Note al testo
Il comma 1 introduce l'art. 19 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 3
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 19 ter e modificativo dell'art. 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara
1. omissis
2. L'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Note al testo
Il comma 1 sostituisce l'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 5
omissis
Note al testo
Articolo sostitutivo dell'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019, n. 1; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 6
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 4, 10, 21 e 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 7
Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione
omissis
6. I commi 1 e 3 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
Note al testo
I commi da 1 a 5 introducono, rispettivamente, l'art. 25 ter e modificano gli articoli 26, 31, 33, 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 8
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la progettazione, la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione
omissis
8. I commi 5, 5 bis e 6 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificati dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.
9. omissis
Note al testo
- I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 13, 28, 30 e 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- Il comma 9 abroga il comma 11 dell'art. 60 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
Art. 9
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 21, 36 ter 1 e 36 quater della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 10 - Art. 12
omissis
Articoli modificativi degli articoli 9, 11, 31, 39, 45, 48, 49, 51, 54, 78, 79, 88, 109 e 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 13
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 64 e 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'art. 11 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
Art. 14
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo dell'art. 116 bis e modificativo degli articoli 118, 118 bis, 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 15
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale 2008; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 16
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 17
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 18
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 16 e 40 sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 19
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 20
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
omissis
8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dalla presente legge, individua i casi in cui la predetta disposizione si applica alle domande già presentate oppure già definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
9. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.
Note al testo
I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 5, 14, 29 e introducono gli articoli 14 ter, 23 bis, 36.1 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 21
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 39 ter della legge provinciale sui trasporti 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 22
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 1, 13, 19 e 20 bis della legge provinciale sull'artigianato 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 23
Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti il supporto dei giovani imprenditori agricoli
omissis
4. Il comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dal comma 3, si applica anche con riferimento ai programmi, ai progetti e agli aiuti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2014-2020.
Note al testo
I commi 1, 2 e 3 modificano gli articoli 16, 49 e 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 24
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 6 e 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 25
Integrazioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico
1. omissis
2. Il rinnovo tacito previsto dall'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal comma 1, si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 26
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 27
omissis
Note al testo
Articolo introduttivo degli articoli 1.2, 1 bis 1.1 e modificativo dell'art. 1 bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4; il testo della modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 28
omissis
Note al testo
Articolo abrogativo dell'art. 6 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.
Art. 29
Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile
1. omissis
2. Il comma 4 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2019, come inserito dal presente articolo, si applica anche agli interventi già realizzati in ragione dell'emergenza dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.
Note al testo
Il comma 1 modifica l'art. 1 della l.p. 12 febbraio 2019, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 30
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 31
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 32
Disposizioni finanziarie
1. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 bis, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come inserito dal comma 1 dell'articolo 2, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 2 (spese in conto capitale).
2. Dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti).
3. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 3, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 2 (spese in conto capitale).
4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 3 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).
5. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, pari a 10.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.
6. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 4, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti).
7. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 1 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.
8. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 1, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 1.
9. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.
10. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 29, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 11 (soccorso civile), programma 2 (interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.
11. Dall'applicazione dell'articolo 30 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di personale.
12. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.
13. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).
Art. 33
Entrata in vigore
1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.