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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge Provinciale Bolzano 4 agosto 2020, n. 8
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022
 
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 6 agosto 2020, n. 32.
Art. 1 (Modifiche della (legge di stabilità 2020))

Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)

Art. 3 (Stato di previsione della spesa)

Art. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020 - 2022)

Art. 5 (Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022)
Art. 6 (Equilibri generali di bilancio)

Art. 7 (Ristrutturazione dell'indebitamento)

Art. 8 (Entrata in vigore) Allegato A1 Allegato B1 Allegato C1 Allegato E1 Assestamento del Bilancio di Previsione 2020-2022


Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15 (legge di stabilità 2020))
Agli allegati di cui agli articoli 3 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'allegato A viene sostituito dall'allegato A1;
l'allegato B viene integrato dall'allegato B1;
l'allegato C viene sostituito dall'allegato C1;
l'allegato E viene integrato dall'allegato E1.
(2) Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è così sostituito:''1. Alla copertura degli oneri per complessivi 534.361.364,62 euro a carico dell'esercizio finanziario 2020, 247.688.458,05 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 641.547.711,13 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022 derivanti dall'articolo 3, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.''


Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)
Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.


Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Allo stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.


Art. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020 - 2022)
Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;
all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;
all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E;
all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F;
l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G;
l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H;
l'allegato M è sostituito dall'annesso allegato M;
l'allegato N è sostituito dall'annesso allegato N;
l'allegato O è sostituito dall'annesso allegato O;
l'allegato Q è sostituito dall'annesso allegato Q;
all'allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.


Art. 5 (Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022)
Sono approvati i seguenti allegati:
variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2020 - 2022 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2019 (allegato SE);
variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2020 - 2022 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2019 (allegato SU);
nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020 - 2022;
allegato 8 - dati d‘interesse del Tesoriere.


Art. 6 (Equilibri generali di bilancio)
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l'approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.


Art. 7 (Ristrutturazione dell'indebitamento)
La Provincia concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, nel rispetto delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione.


Art. 8 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

intero provvedimento qui


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