CAPO I
DEBITO FUORI BILANCIO
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I
DEBITO FUORI BILANCIO
Art. 1 (Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi)
È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 2 (Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, ''Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale di Bolzano'')
Dopo il comma 1/bis dell'articolo 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:''1/ter. Qualora le commissioni siano costituite per il conseguimento in breve tempo di specifici ed urgenti obiettivi strategici per la Provincia e come componenti dell'organo collegiale debbano essere scelti/scelte esperti/esperte di comprovata esperienza scientifica nazionale o internazionale, l'indennità di cui al comma 1 è adeguata in ragione della particolare qualificazione professionale del componente/della componente e dell'entità dell'impegno richiesto.''
Art. 3 (Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, ''Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti'')
Nel comma 10 dell'articolo 18 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, le parole: ''180 giorni'' sono sostituite dalle parole: ''120 giorni''.''
Art. 4 (Linee guida per le stazioni appaltanti sulla gestione degli oneri della sicurezza)
Nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nei cantieri e comunque in fase di esecuzione dei contratti pubblici, la Giunta provinciale, anche in un'ottica di semplificazione amministrativa, può emanare linee guida per supportare le stazioni appaltanti con riguardo alla gestione degli oneri della sicurezza.
Art. 5 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, ''Legge urbanistica provinciale'')
Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 13 ottobre 1997, n. 13, le parole: ''Nei tre mesi prima'' sono sostituite dalle parole: ''Nei due mesi prima''.''
Art. 6 (Disposizione finanziaria)(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 quantificati in 1.111.646,07 euro per l'anno 2020, in 706.981,15 euro per l'anno 2021 e in 662.834,85 euro per l'anno 2022 si provvede:
quanto a 1.043.579,96 euro per l'anno 2020, a 706.981,15 euro per l'anno 2021 e a 662.834,85 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale ''Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi'' di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022;
quanto a 68.066,11 euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale ''Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi'' di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.
(2) La quantificazione dell'onere annuo derivante dall'articolo 1 a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2020-2022 è demandata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2020, in 100.000,00 euro per l'anno 2021 e in 100.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale ''Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi'' di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.(4) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Tabella A (Art. 1)
Tabella A (Art. 1)
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