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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige 7 settembre 2009 n. 4
Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”
 

Il Consiglio provinciale


ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è così sostituito:
“3. Se l’iniziativa popolare è risultata ammissibile, il Presidente del
Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione
legislativa competente per materia. Conclusa la trattazione da parte della commissione legislativa, o comunque trascorsi sei mesi dall’assegnazione senza che la commissione abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio provinciale, il quale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è aggiunto il seguente comma:
“4. In caso di una modifica sostanziale della disciplina complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione dell’iniziativa popolare, i promotori possono ritirare la stessa con comunicazione motivata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. La comunicazione del ritiro può avvenire fino a quando non è stato votato in Consiglio provinciale il passaggio alla discussione articolata. Tale comunicazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.”


ARTICOLO 2
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è così sostituito:
“2. Nella richiesta sono indicati nome, cognome e domicilio dei singoli promotori, la cui firma va autenticata, e il nominativo del promotore che rappresenta i promotori e che riceve le comunicazioni previste dal procedimento.”


ARTICOLO 3
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è così sostituito:
“1. La Commissione per i procedimenti referendari procede all’esame di ammissibilità entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di un referendum, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale della materia oggetto del referendum, alla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nonché in merito ai presupposti e ai limiti previsti dalla presente legge.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è inserito il seguente comma:
“1-bis. La Ripartizione provinciale Servizi centrali comunica ai promotori le eventuali riserve espresse dalla Commissione in sede di esame ai sensi del comma 1. Entro 20 giorni i promotori possono integrare o riformulare la richiesta di referendum, dopodiché la Commissione si pronuncia sull’ammissibilità dello stesso. Se dichiara ammissibile il referendum, può essere avviata la raccolta delle firme.”


ARTICOLO 4
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è così sostituito:.“1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità della richiesta di referendum abrogativo, il Presidente della Provincia indice il referendum, fissando la data per lo svolgimento dello stesso in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel relativo decreto da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni dallo svolgimento del referendum è riportato anche il quesito da sottoporre agli elettori.”
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è così sostituito:
“2. Se sono stati dichiarati procedibili più referendum ai sensi della
presente legge, essi si svolgono contemporaneamente, con un’unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno. Lo svolgimento di uno o più referendum può essere rinviato a un’altra data nel caso in cui siano già stati indetti nell’arco dell’anno altri referendum statali, regionali o provinciali di cui alla legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, cui abbinarlo o abbinarli. Lo svolgimento contemporaneo di referendum ai sensi della presente legge e di elezioni a livello comunale, provinciale, statale o europeo non è consentito.”
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è aggiunto il seguente comma:
“7. Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge cui si riferisce il referendum, il referendum si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione.”
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è aggiunto il seguente comma:
“8. In caso di una modifica sostanziale della disciplina complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione della richiesta di
referendum, i promotori possono presentare alla Ripartizione provinciale Servizi centrali la comunicazione motivata di considerare superato il
referendum, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Provincia che indice il referendum. Tale comunicazione e il decreto del Presidente della Provincia che dichiara che il referendum non ha luogo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.”


ARTICOLO 5
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è inserito il seguente comma:
“1-bis: Qualora nel giorno del referendum stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dovessero tenersi referendum di cui si sono occupate diverse commissioni ai sensi dell’articolo 8, la commissione istituita per prima assume per tutti i referendum i compiti previsti dal comma 1.”


ARTICOLO 6
1. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, dopo le parole: “e l’indicazione” sono inserite le seguenti parole: “nel progetto di legge”.
2. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è così sostituito:
“4. La Commissione per i procedimenti referendari, dopo aver accertato la regolarità delle firme raccolte entro il termine di tre mesi dalla
restituzione dei fogli vidimati, sospende ogni ulteriore attività ed
operazione relativa allo svolgimento del referendum per un periodo di 180 giorni. Il periodo di sospensione di cui al presente comma non è considerato rilevante ai fini dell’articolo 12, comma 5.”
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è inserito il seguente comma:
“4-bis. Se durante il periodo di sospensione di cui al comma 4 il Consiglio provinciale approva una legge provinciale che corrisponde al progetto di legge da sottoporre a referendum, apportando unicamente eventuali adeguamenti tecnici, redazionali e linguistici, la Commissione dichiara l’improcedibilità del referendum. In caso contrario, il referendum ha ulteriore corso.”
4. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è inserito il
seguente comma:
“4-ter. In caso di richieste di referendum di cui al comma 1 aventi lo stesso argomento e tra esse incompatibili dal punto di vista del contenuto, esse sono dichiarate “concorrenti” dalla Commissione di cui all’articolo 8 e sono sottoposte a referendum lo stesso giorno. Sulla scheda di votazione la formula di cui al comma 1 è modificata come segue: “Volete che sia approvato il progetto di legge ..., proposto da …., oppure il progetto di legge ….,
proposto da …., oppure volete che nessuno dei due sia approvato?”. In caso di più di due progetti concorrenti sottoposti a referendum, la formula è modificata come segue: “Quale dei progetti volete che sia approvato oppure volete che nessuno di questi progetti di legge sia approvato?” e l’elettore può esprimere il suo consenso per uno o nessuno dei progetti i cui titoli e promotori sono elencati sulla scheda. L’ordine di elencazione è assegnato mediante sorteggio. Agli elettori viene garantita la presa visione dei
progetti di legge e della relativa relazione illustrativa.”
5. Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di referendum su progetti concorrenti ai sensi del comma 4-ter, il Presidente della Provincia promulga il progetto che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi favorevoli, sempre che il numero dei voti a favore di tale progetto sia superiore al numero dei voti a favore del rigetto di tutti i progetti di legge concorrenti.“
6. Dopo il comma 4-ter dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre
2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è inserito il
seguente comma:
“4-quater. Nel caso in cui il progetto di legge da sottoporre a referendum intervenga su una legge o singole disposizioni di legge che siano state nel frattempo, anche parzialmente, abrogate o modificate, la Commissione per i procedimenti referendari adegua o riformula il progetto ai sensi dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 12, comma 7, sentito il rappresentante dei promotori di cui all’articolo 6, comma 2. I promotori possono altresì
presentare la comunicazione motivata di considerare superato il referendum ai sensi dell’articolo 12, comma 8.”
7. Dopo il comma 4-quater dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è inserito il
seguente comma:
“4-quinquies. I promotori possono avvalersi dell’assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge. Ove necessario, la Commissione di cui all’articolo 8 adegua la copertura finanziaria prima della votazione, sentiti gli uffici competenti.
In ogni caso viene sottoposto a referendum il testo risultante da tale
adeguamento.”


ARTICOLO 7
Disposizioni transitorie


1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge
riguardanti il periodo di svolgimento dei referendum si applicano a partire dal 1° gennaio 2010. Il Presidente della Provincia indice i referendum che possono essere dichiarati procedibili alla data di entrata in vigore della presente legge, fissando la data per lo svolgimento contestuale degli stessi in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2009. Si applica la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, come modificata dalla presente legge.


ARTICOLO 8
Disposizioni finanziarie


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.


ARTICOLO 9
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Bolzano, 7 settembre 2009


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER


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