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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige 7 luglio 2010, n. 10
“Ordinamento delle comunità comprensoriali“
 

Il Consiglio provinciale


ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Modifiche della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante “Ordinamento delle comunità comprensoriali“


1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituita:
“c) le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi nonché la
disciplina sulle incompatibilità;”
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituita:
“d) le attribuzioni degli organi, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo che attribuiscano al presidente, agli assessori o alla giunta il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;”
3. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituita:
“i) l’affidamento del servizio di tesoreria della comunità comprensoriale.”
4. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:
“3. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti.”
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
“5. Lo statuto ovvero la modifica dello statuto sono affissi all’albo pretorio della comunità comprensoriale per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all’albo pretorio. Lo statuto vigente deve essere pubblicato sul sito internet della comunità comprensoriale.”
6. L’articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:
“Art. 4 (Organi)
1. Sono organi della comunità comprensoriale:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il revisore dei conti.
2. Il consiglio comprensoriale è composto da:
a) i sindaci dei comuni facenti parte della comunità comprensoriale oppure da una persona da essi delegata;
b) un rappresentante aggiuntivo per i comuni con un numero di abitanti tra 5.001 e 10.000;
c) due rappresentanti aggiuntivi per i comuni con più di 10.000 abitanti.
Qualora non venisse rispettata la consistenza dei gruppi linguistici, i rappresentanti aggiuntivi sono inviati dai comuni con la più alta percentuale di questo gruppo linguistico. I componenti aggiuntivi sono eletti dai consigli comunali partecipanti e possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Va garantita la partecipazione delle minoranze politiche, compatibilmente con l’osservanza della disposizione di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Per il calcolo dei rappresentanti aggiuntivi nel consiglio comprensoriale, si fa riferimento al numero di abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente l’insediamento. La composizione del consiglio comprensoriale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente nel territorio comprensoriale, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nelle comunità comprensoriali con competenza sul territorio di comuni delle località ladine va comunque garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
3. Nel consiglio comprensoriale devono essere rappresentati entrambi i generi.
4. Il consiglio comprensoriale è rinnovato ogni cinque anni. La durata in carica del consiglio comprensoriale coincide con quella dei consigli comunali.
Il consiglio comprensoriale resta in carica fino al suo nuovo insediamento.
5. La giunta comprensoriale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a due per le comunità comprensoriali fino a 26.000 abitanti, a quattro per le comunità comprensoriali fino a 80.000 abitanti e non superiore a sei per le altre comunità comprensoriali. Se previsto dallo statuto, uno degli assessori può essere nominato vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo svolgendo le sue funzioni. Se il vicepresidente non è stato nominato o è assente o temporaneamente impedito, le funzioni del presidente assente o temporaneamente impedito sono svolte dall’assessore più anziano. Per il calcolo del numero degli assessori comprensoriali, in occasione dell’insediamento della nuova giunta comprensoriale, viene tenuto conto del numero di abitanti applicato in sede di insediamento del consiglio comprensoriale.
6. La Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni determina le indennità spettanti agli amministratori e al revisore dei conti delle comunità comprensoriali. Le indennità devono essere graduate in funzione della popolazione e dei programmi di attività delle comunità comprensoriali. “
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
“2. Le deliberazioni di approvazione ovvero di modifica del regolamento interno del consiglio comprensoriale sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Entro il periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare alla giunta comprensoriale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.”
8. L’articolo 6 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:
“Art. 6 (Vigilanza e controllo sulle comunità comprensoriali)
1. La vigilanza sulla comunità comprensoriale ed il controllo sugli organi della stessa sono esercitati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in base alla normativa vigente per i comuni.”
9. L’articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:
“Art. 7 (Personale) – 1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunali e, per la disciplina dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.
2. Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale si osserva la disciplina vigente per i comuni per la nomina a segretario generale di seconda classe. Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L, nonché i dirigenti delle comunità comprensoriali con un’anzianità di servizio di almeno quattro anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L.”
10. È abrogato l’articolo 8 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.


ARTICOLO 2
Disposizioni transitorie


1. La durata in carica degli organi delle comunità comprensoriali, iniziata con le elezioni generali dei consigli comunali dell’anno 2005, termina il 31 dicembre 2010. Entro tale termine devono essere adeguati gli statuti e rinnovati i consigli comprensoriali nel rispetto delle nuove disposizioni di legge e di statuto. Gli altri organi devono essere rinnovati entro i termini stabiliti dal rispettivo statuto.
2. Fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge continuano ad applicarsi, nelle materie riservate all’autonomia statutaria e regolamentare della comunità comprensoriale, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 7 luglio 2010


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- Dr. Luis Durnwalder -


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