Il Consiglio Provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
CAPO I
Amministrazione provinciale
ARTICOLO 1
Entrate
1. Le entrate accertate nell’esercizio finanziario 2009 per la competenza propria dell’esercizio risultano stabilite in 5.074.845.087,92 euro.
2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2008 in 3.009.229.512,83 euro, risultano stabiliti - per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2009 - in 2.888.332.724,30 euro.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2009 ammontano complessivamente a 2.675.830.896,60 euro, di cui 1.441.404.466,43 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell’esercizio 2009 e 1.234.426.430,17 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.
ARTICOLO 2
Spese
1. Le spese impegnate nell’esercizio finanziario 2009 per la competenza propria dell’esercizio risultano stabilite in 5.267.125.573,69 euro.
2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2008 in 2.539.997.083,96 euro, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni amministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2009 - in 2.472.221.977,01 euro.
3. I residui passivi al 31 dicembre 2009 ammontano complessivamente a 2.670.821.612,34 euro, di cui 1.524.446.895,73 euro per somme rimaste da pagare in conto dell’esercizio 2009 e 1.146.374.716,61 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.
ARTICOLO 3
Conto di amministrazione
1. L’avanzo dell’esercizio finanziario 2009 di 162.115.074,12 euro risulta stabilito come segue: (in euro)
Saldo di cassa
all‘1.1.2009 (-) 61.715.187,40
Riscossioni 5.287.346.915,62
5.225.631.728,22
Pagamenti (-) 5.068.525.938,36
Saldo di cassa al 31.12.2009 157.105.789,86
Residui attivi 2.675.830.896,60
2.832.936.686,46
Residui passivi (-) 2.670.821.612,34
Avanzo dell’esercizio finanziario 2009 162.115.074,12
ARTICOLO 4
Situazione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale della Provincia alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009 rimane stabilita come segue: (in euro)
Attività finanziarie all’1.1.2009 4.182.855.818,98
Aumenti 7.104.589.748,32
Diminuzioni 7.139.337.932,01
al 31.12.2009 4.148.107.635,29
Attività non finanziarie prodotte nette
All’1.1.2009 6.475.986.756,18
Aumenti 1.420.284.275,72
Diminuzioni 417.529.669,61
al 31.12.2009 7.478.741.362,29
Attività non finanziarie non prodotte nette
all’1.1.2009 455.604.409,51
Aumenti 252.713.497,99
Diminuzioni 38.789.793,51
al 31.12.2009 669.528.113,99
Passività finanziarie
all’1.12009 2.601.712.271,36
Aumenti 1.524.446.895,73
Diminuzioni 1.455.337.554,75
Al 31.12.2009 2.670.821.612,34
Passività patrimoniali
All’1.1.2009 269.834.760,07
Aumenti 29.801.477,26
Diminuzioni 51.190.444,31
Al 31.12.2009 248.445.793,02
Patrimonio netto
all’1.1.2009 8.242.899.953,24
al 31.12.2009 9.377.109.706,21
Miglioramento patrimoniale
dell’esercizio 2009 1.134.209.752,97
ARTICOLO 5
Approvazione del rendiconto generale
1. E’ approvato il rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2009 nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.
CAPO II
Altre disposizioni
ARTICOLO 6
Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
“3. La legge finanziaria stabilisce il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale. Stabilisce altresì il livello massimo delle garanzie principali e sussidiarie prestabili dalla Provincia a favore di enti e di altri soggetti, indicando la copertura finanziaria del relativo rischio.”
2. Gli articoli 28 e 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono abrogati.
ARTICOLO 7
Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010)”
1. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno 2010 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, tabella A, della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11:
Tabella A
n. 13 - 1.100.000 euro
n. 20 + 1.100.000 euro
n. 25 - 35.000 euro
n. 87 + 1.460.000 euro
n. 88 - 1.340.000 euro
n. 89 - 120.000 euro
n. 96 - 65.000 euro
n. 100 - 308.000 euro
n. 112 - 400.000 euro
n. 113 - 33.000 euro
n. 115 + 33.000 euro
n. 117 - 3.500.000 euro
n. 118 + 40.000 euro
n. 122 + 100.000 euro
n. 128 + 3.900.000 euro
n. 152 + 135.000 euro
n. 155 + 100.000 euro
2. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, l’importo di “3.000.000,00 euro” è sostituito con l’importo: “2.900.000,00 euro”.
ARTICOLO 8
Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 12, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2010 e bilancio triennale 2010-2012””
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2010, di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2009 n. 12, sono apportate le seguenti variazioni compensative:
Spese in diminuzione:
UBP 04130 - 1.100.000 euro
UBP 05110 - 65.000 euro
UBP 12105 - 1.340.000 euro
UBP 12110 - 120.000 euro
UBP 13115 - 35.000 euro
UPB 13215 - 308.000 euro
UPB 16100 - 400.000 euro
UPB 16105 - 33.000 euro
UPB 17205 - 3.500.000 euro
UPB 25210 -140.000 euro
UPB 27200 - 4.100.000 euro
Spese in aumento:
UPB 02200 + 273.000 euro
UPB 04215 + 1.100.000 euro
UPB 12100 + 1.460.000 euro
UPB 16220 + 33.000 euro
UPB 18100 + 40.000 euro
UPB 18200 + 100.000 euro
UPB 19230 + 3.900.000 euro
UPB 25105 + 135.000 euro
UPB 27105 + 4.100.000 euro
2. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 12, le parole: “12,5 milioni” sono sostituite con le parole: “16,6 milioni”.
ARTICOLO 9
Norma transitoria
1. Per l’esercizio finanziario 2010 il livello massimo di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge è stabilito in 200 milioni di euro ed è interamente riferito a operazioni finanziarie già autorizzate con leggi provinciali.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 13 ottobre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Luis Durnwalder