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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige 26 giugno 2009 n. 3
Garante per l’infanzia e l’adolescenza
 

Il Consiglio provinciale


ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Istituzione


1. Presso il Consiglio provinciale è istituito l’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza a tutela dei diritti e degli interessi dei giovani presenti sul territorio provinciale a prescindere dalla cittadinanza.


ARTICOLO 2
Definizione


1. Ai fini della presente legge si intende per giovani i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.


ARTICOLO 3
Funzioni


1. La o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato la o il Garante, salvaguarda e garantisce i diritti dei giovani sanciti dall’ordinamento internazionale, nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi esecutivi dall’Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77.
2. In particolare, la o il Garante:
a) vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni
di cui al comma 1 e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della normativa statale, regionale e provinciale a tutela dei diritti dei giovani;
b) promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali,
sociali e politici dei giovani, assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;
c) promuove iniziative per sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e i diritti dei giovani;
d) fornisce consulenza ai giovani su questioni giuridiche e funge da
mediatrice o mediatore in situazioni conflittuali fra i giovani e i loro
genitori o chi ne fa le veci;
e) funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che coinvolgono da un lato i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci e dall’altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;
f) accoglie direttamente e confidenzialmente le esigenze, richieste e
proposte intese a migliorare la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza provenienti da persone anche di minore età;
g) persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della Provincia
competenti per la tutela dell’infanzia o dell’adolescenza, i soggetti privati impegnati nel settore e le autorità giudiziarie;
h) raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei
giovani, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
i) segnala ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria situazioni
suscettibili di richiedere interventi immediati di carattere assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori;
j) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a giovani da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
k) formula proposte per migliorare il sistema normativo, il sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza;
l) su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o di propria iniziativa, esprime pareri su progetti di atti normativi ed amministrativi, qualora vengano coinvolti anche gli interessi dei giovani;
m) collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni nella
vigilanza sull’operato dei mezzi di comunicazione.
3. La o il Garante esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Essa o egli agisce su segnalazione o d’ufficio.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni, la o il Garante ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni e di estrarne gratuitamente copia. Essa o egli deve in ogni caso osservare le disposizioni sulla tutela della privacy.


ARTICOLO 4
Rapporti istituzionali


1. La o il Garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo.
2. La o il Garante viene sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.
3. La o il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.


ARTICOLO 5
Rapporti con la Difensora civica o il Difensore civico – Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, recante “Difensore civico/Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano”


1. La difensora civica o il difensore civico e la o il Garante si danno
reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, le parole: “e gli interessi dei bambini e dei giovani” sono soppresse.


ARTICOLO 6
Requisiti, nomina e incompatibilità


1. La o il Garante è scelta o scelto fra persone aventi i seguenti requisiti minimi:
a) possesso del diploma di laurea;
b) possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito al diploma di laurea (A);
c) comprovata competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva.
2. Il procedimento per l’elezione della o del Garante dei minori è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, disposta dalla o dal Presidente del Consiglio provinciale, di un avviso pubblico, indicante:
a) l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere all’elezione della o del Garante;
b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l’incarico;
c) il trattamento economico;
d) il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per
la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.
3. Prima dell’elezione della Garante o del Garante le candidate o i candidati in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, accertato sulla base della produzione di relativi documenti ovvero della relativa autocertificazione, sono invitate o invitati ad esporre in un’audizione in Consiglio provinciale, aperta a tutte le consigliere e tutti i consiglieri provinciali, la loro competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva e quindi a dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 nonché ad illustrare le rispettive idee circa i punti centrali della loro futura attività e la
conduzione dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
4. La o il Garante è eletta o eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto tra le candidate o i candidati che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 3 ed è nominata o nominato con decreto della o del Presidente del Consiglio. È eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi delle consigliere e dei consiglieri provinciali.
5. La carica della Garante o del Garante è incompatibile con quella di membro del Governo e del Parlamento, Presidente di Regione o Provincia, membro del Consiglio regionale e provinciale, membro della Giunta regionale e provinciale, sindaca o sindaco, assessora o assessore ovvero membro del Consiglio comunale di un comune della provincia.
6. La carica di Garante è altresì incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio e professione. Nel periodo in cui è in carica, la o il Garante non può inoltre ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti, associazioni o enti.
7. La nomina da parte della o del Presidente del Consiglio della Garante eletta o del Garante eletto dal Consiglio avviene previa dichiarazione scritta da parte di quest’ultima o ultimo che non sussiste alcuno dei motivi di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6.


ARTICOLO 7
Durata del mandato, revoca e decadenza


1. La durata in carica della o del Garante coincide con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale è stata eletta/stato eletto. Scaduto il mandato essa o egli continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina di una successora o un successore.
2. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio segreto, può destituire dall’incarico la o il Garante per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata inefficienza.
3. Se il mandato della o del Garante cessa per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.


ARTICOLO 8
Indennità e rimborso spese


1. Per la durata dell’incarico alla o al Garante viene corrisposto, in dodici mensilità, un trattamento economico annuo lordo che viene determinato tenendo conto dei seguenti elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale, calcolati per tredici mensilità:
a) stipendio annuo lordo connesso al livello retributivo superiore, senza alcun aumento periodico biennale, dell’ottava qualifica funzionale;
b) indennità integrativa speciale nella misura annua lorda prevista per l’ottava qualifica funzionale;
c) indennità di funzione di direttrice o direttore d’ufficio nella misura
annua lorda risultante dall’applicazione del coefficiente 0,7.
Spettano inoltre l’eventuale indennità di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per il personale del Consiglio provinciale.
2. Alla Garante o al Garante si applicano, come alla Difensora civica o al Difensore civico, le disposizioni di cui all’articolo 28 del vigente contratto collettivo intercompartimentale.


ARTICOLO 9
Sede, personale e struttura organizzativa


1. Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della o del
Garante per l’infanzia e l’adolescenza la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
2. Il personale opera alle dipendenze funzionali della o del Garante. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.
3. L’amministrazione provinciale, le comunità comprensoriali e i comuni mettono a disposizione della o del Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.
4. Il Consiglio provinciale stipula a favore della/del Garante, limitatamente alla durata dell’incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.


ARTICOLO 10
Programmazione e svolgimento dell’attività


1. La o il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della o del Garante avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.
3. Per l’erogazione delle spese relative alle attività dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una
funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni della Garante o del Garante e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.


ARTICOLO 11
Norma finanziaria


1. Le spese per l’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e le spese derivanti da quanto previsto nell’articolo 8 sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.


ARTICOLO 12
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 26 giugno 2009


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER


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