Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Campo di applicazione
1. È vietato fumare in tutti i locali chiusi, aperti al pubblico.
2. È altresì vietato fumare in tutti luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per giovani.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende pera) “locali chiusi, aperti al pubblico” i locali ai quali il pubblico accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari di apertura, ivi compresi i circoli privati, club e simili;
b) “strutture per giovani” i centri giovanili, parrocchiali, sportivi e simili.
ARTICOLO 3
Deroghe
1. Eventuali deroghe sono consentite soltanto per i locali di cui all’articolo 1, comma 1, riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. I locali chiusi, aperti al pubblico che usufruiscono di tali deroghe possono riservare una o più aree ai fumatori; il totale delle superfici delle aree riservate ai fumatori deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Le aree per fumatori devono essere dotate di impianti per la ventilazione e di ricambio di aria regolarmente funzionanti.
3. La struttura e dimensione dei locali e delle aree di cui al comma 2 devono essere adeguate ai requisiti igienici, tecnici e strutturali previsti dal regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Permane tuttavia il divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che non siano state completate le operazioni di adeguamento.
5. Le deroghe di cui al presente articolo non sono consentite per le strutture di cui all’articolo 1, comma 2, e per i locali chiusi, aperti al pubblico nei quali vengono somministrati pasti.
Nel regolamento di esecuzione è individuata la tipologia sia di tali locali sia dei pasti ivi somministrati.
ARTICOLO 4
Osservanza del divieto
1. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l’ordine all’interno dei locali indicati all’articolo 1, curano l’osservanza del divieto, esponendo in posizione visibile cartelli riproducenti le disposizioni con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori e adempiendo gli obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 5
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,5 a euro 275; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 4, che non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi in cui gli impianti di ventilazione, descritti nel regolamento di esecuzione, non siano funzionanti, non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
3. Il gettito derivante da queste sanzioni amministrative è destinato al finanziamento di progetti di prevenzione del tabagismo.
4. L’obbligo di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.
ARTICOLO 6
Divieto di fumo per i minori di anni 16
1. Fermo il disposto dell’art. 730, comma 2, del codice penale, chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni 16 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 250.
ARTICOLO 7
Distributori automatici di sigarette
1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i distributori automatici di sigarette devono essere disattivati, attraverso apposito temporizzatore, nella fascia di orario che va dalle ore 7 alle ore 22, compresi i giorni festivi.
2. La violazione della presente disposizione comporta la irrogazione di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di Euro 250.
ARTICOLO 8
Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
1. L’osservanza delle norme della presente legge e del relativo regolamento d’esecuzione è demandata a tutti coloro che nell’esercizio delle proprie funzioni rivestono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Ai fini dell’accertamento delle violazioni e dell’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.
ARTICOLO 9
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il 1? gennaio 2005. Nelle aree dei locali di cui all’articolo 1, comma 1, nelle quali non vengono somministrati pasti e in quelli in cui l’area per la somministrazione di pasti non è separata, mediante pareti a tutta altezza e larghezza e con gli accessi esistenti, dall’area in cui non vengono somministrati pasti, le disposizioni della presente legge si applicano trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
O. SAURER