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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige 22 dicembre 2009, n. 11
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010)
 

Il Consiglio provinciale


ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Stato di previsione dell’entrata


1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2010, annesso alla presente legge, è approvato in 5.284.810 migliaia di euro.


ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa


1. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2010, annesso alla presente legge, è approvato in 5.284.810 migliaia di euro.


ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo


1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2010, annesso alla presente legge.


ARTICOLO 4
Spese obbligatorie


1. Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte nell’allegato n. 1 al bilancio.
2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l’anno finanziario 2010 in 12,5 milioni di euro.


ARTICOLO 5
Spese impreviste


1. Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte nell’allegato n. 2 al bilancio.
2. La dotazione del fondo di riserva per spese impreviste è determinata per l’anno finanziario 2010 in 10 milioni di euro.


ARTICOLO 6
Variazioni di bilancio compensative per spese di personale


1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra gli stan-ziamenti ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono indicati nell’allegato n. 5 al bilancio.


ARTICOLO 7
Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione del SIOPE


1. L’assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l’istituzione di nuove uni-tà previsionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo ti-toli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi dell’allegato B all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.


ARTICOLO 8
Gestione dei residui


1. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2009 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l’anno 2010. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capito-li, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo nu-mero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e bilancio e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classifi-cazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con l’articolo 1 del decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.


ARTICOLO 9
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità


1. La facoltà di cui all’articolo 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è esercitata entro il limite di 150 euro.


ARTICOLO 10
Bilancio triennale 2010-2012


1. È approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il bilancio della Provincia per il triennio 2010-2012, allegato alla presente
legge.


ARTICOLO 11
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 22 dicembre 2009


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Luis Durnwalder

ALLEGATO 1
ALLEGATO BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER L’ANNO FINANZIARIO 2010 E
BILANCIO TRIENNALE 2010-2012
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)



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